Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4202/2024 R.G. proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO, in persona del Segretario generale pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 4577/2023 depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio impugna la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che aveva accolto il ricorso formulato da NOME COGNOME per l’annullamento dell’invito al pagamento, inerente all’omesso versamento del contributo unificato, in relazione alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio dallo stesso promosso per l’impugnazione del diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, premessa la distinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri, di cui all’art. 43 del c.p.a. e richiamata la pronuncia della Corte di G iustizia dell’Unione Europea C -61/14, nonché la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto i motivi aggiunti proposti dal ricorrente avanti al T.A.R. meramente confermativi del provvedimento oggetto del ricorso principale e come tali insuscettibili di ampliare il thema decidendum , essi avendo ad oggetto unicamente nuovi profili di irragionevolezza e sproporzione di una misura compensativa prescritta dall’autorità amministrativa.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con provvedimento adottato ai sensi dell’art 380 bis cod. proc. civ., il Consigliere delegato, richiamato il disposto dell’art. 13, comma 6 bis d.P.R. 115 del 2002, e la decisione della Corte di G iustizia dell’Unione Europea C -61/14, ha rilevato che il motivo proposto dal T.A.R. ricorrente è da ritenersi, per un verso infondato, stante la corretta applicazione della
disposizione di cui si invoca la violazione, sulla base dell’accertamento effettuato da dalla sentenza impugnata, e per altro verso inammissibile, essendo rivolto a sollecitare una qualificazione delle domande diversa ed opposta a quella stabilita, in doppio grado, dal giudice di merito, al medesimo essendo siffatta valutazione riservata.
Con istanza ex art. 380 bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha chiesto fissarsi udienza per la decisione del ricorso, ribadendo le conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il T.A.R. del Lazio formula un unico motivo di ricorso, con cui fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 bis, commi 6 bis e 6 bis.1 d.P.R. 115 del 2002, per violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti, in relazione alla debenza del contributo unificato. Sostiene che i motivi aggiunti all’originario ricorso -diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondo grado – ampliano il thema decidendum sottoposto all’organo giudicante con la domanda introduttiva. Ed invero, con il ricorso erano stati impugnati: il decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Ministero dell’Istruzione, prot. n. 2035 del 12 dicembre 2020 (successivamente comunicato), recante rigetto dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l’abilitazione all’insegnamento sulla classe comune A-47 Scienze Matematiche Applicate; b) il decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1998 del 12 dicembre 2020 (successivamente comunicato), recante accoglimento parziale dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l’abilitazione
all’insegnamento sulla classe comune A -45 Scienze Economico Aziendali, nella parte in cui disponeva le misure compensative, in quanto ingiustificate e comunque sproporzionate; c) i pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, eventualmente acquisiti nel corso dell’istruttoria, nei quali venivano avvisate differenze sostanziali dei percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA. Con i motivi aggiunti, invece, erano stati impugnati: d) la nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione -Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 4738 del 5 marzo 2021, recante relazione sui fatti di causa alla Difesa Erariale, depositata in giudizio in data 5 marzo 2021; e) il parere tecnico relativo alla valutazione del percorso formativo rumeno seguito dal ricorrente, già impugnato nel ricorso introduttivo, depositato in giudizio in data 5 marzo 2021, in quanto irrimediabilmente invalido per vizi sostanziali e formali. Osserva che dal semplice raffronto fra i motivi originariamente proposti e quelli aggiunti appare che questi ultimi abbiano esteso l’impugnativa ad atti non in precedenza gravati. Ciò si pone in evidente contrasto con la disposizione di cui all’art. 13, comma 6 bis.1 cit., dovendo il concetto di ‘domande nuove’ calarsi nel processo amministrativo, tali essendo senz’altro le domande con le quali si chiede l’annullamento di un provvedimento lesivo, diverso da quello impugnato. Ed infatti, se è facoltà del ricorrente impugnare un atto connesso con altro atto già impugnato alternativamente con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, sarebbe paradossale ritenere che nel primo caso sorga l’obbligazione tributaria del ricorrente, e che nel secondo ciò non accada.
Il motivo è per un verso manifestamente infondato e, per l’altro, inammissibile.
Va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui ‘In tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell’Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialitàdipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause ‘ . (Sez. 5, Ordinanza n. 27168 del 21/10/2024; cfr.: Cass. Sez. 5, 29/01/2024, n. 2640, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022).
Ora, il giudice di secondo grado, uniformandosi alla sentenza appellata, ha ritenuto, delibando nel merito, che i motivi aggiunti involgessero atti meramente confermativi del provvedimento impugnato con il ricorso principale in quanto integranti ‘l’unico procedimento unitario della vicenda processuale, rappresentando, il decreto riconoscimento della qualifica professionale con prescrizione di misure compensative, un nesso di connessione ‘forte’ evincibile già dall’originario ricorso, non comportando un ‘considerevole’ ampliamento del thema decidendum’.
In questa sede il T.A.R. ricorrente, pur richiamando correttamente i principi enunciati da questa Corte, richiede, in buona sostanza, a questo giudice di legittimità di diversamente
qualificare la natura della connessione fra l’atto originariamente impugnato e gli atti oggetto di motivi aggiunti, sollecitando un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, il quale, peraltro, non solo ha adeguatamente argomentato la decisione, ma si è posto nel solco sia della sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C61/14, che della giurisprudenza di legittimità supra richiamata.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidare in euro 600,00, ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Va, inoltre, liquidata, in favore della parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., la somma di euro 600,00 equitativamente determinata.
Deve, infine, farsi luogo alla condanna del T.A.R. ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (cfr. Cass. Sez. 2, 31/05/2024, n. 15354)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità che liquida in euro 600,00 per compensi ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al pagamento, ex art. 96, comma 3 cod. proc. civ., della somma di euro 600,00.
Condanna il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME