Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29451/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE (Sindacato professionisti della medicina italiana), rappresentata da COGNOME nonché quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, rappresentato dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 2700/2022 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del Tribunale amministrativo del Lazio e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’originario ricorso della contribuente avente ad oggetto il recupero del maggior contributo unificato in procedimento amministrativo (motivi aggiunti).
ricorre per cassazione la parte contribuente con un unico motivo, come integrato da successiva memoria;
resiste con controricorso il Tribunale amministrativo del Lazio che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 13, comma 6bis e 6bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e dell’art. 43, del d. lgs. 104 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Per la ricorrente, con i motivi aggiunti, depositati al TAR, si era impugnato il capitolato tecnico e la lettera di invito a partecipare alle gare, inviata alle compagnie assicurative, senza ampliamento del tema della decisione, petitum e causa petendi . Il capitolato tecnico non era che un riepilogo delle norme indicate nel disciplinare di gara e la lettera di invito non era da considerare un nuovo atto impugnato.
La decisione oggi impugnata nella valutazione degli atti ha, invece, evidenziato come ‘L’impugnazione del capitolato tecnico costituisce un fatto nuovo e diverso rispetto all’impugnazione del bando di gara. Appare indubbio, infatti, che il capitolato tecnico sia un provvedimento formalmente e sostanzialmente distinto dal bando
di gara e che, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE con i motivi aggiunti ha denunciato per vizi propri e distinti dai vizi del bando di gara un ulteriore atto, ampliando così l’oggetto della controversia’.
Questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione sottoposta al giudizio, nei seguenti termini: «In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l’oggetto del processo, modificandosi il “petitum” e la “causa petendi”; a tal fine non risulta decisivo l’ampliamento dell’attività valutativa richiesta al giudice, dovendosi esaminare se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022, Rv. 665509 -01; vedi anche Sez. 5 – , Sentenza n. 13676 del 16/05/2024, Rv. 670995 – 01).
Non basta, quindi, la distinzione formale e sostanziale tra atti -prima e dopo impugnati -occorrendo per la maggiore tassazione un considerevole ampliamento del tema della decisione e l’assenza di pregiudizialità -conseguenzialità («Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l’impugnazione dell’atto originario; al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo
unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. -Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché non aveva escluso la debenza del contributo unificato sul ricorso aggiuntivo, con il quale era stato impugnato il decreto di proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative, non tenendo conto del nesso di presupposizione che lo legava alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, originariamente impugnata, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause-», Cass. Sez. 5, 29/01/2024, n. 2640, Rv. 670208 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/10/2024, n. 27168, Rv. 672723 – 01).
Nel caso in giudizio, la sentenza si limita a rilevare solo l’autonomia dei due atti ma non compie alcuna analisi sulla sussistenza di un effettivo ampliamento, considerevole, dell’oggetto del giudizio e della sussistenza o no di un rapporto di pregiudizialitàdipendenza con il provvedimento originariamente impugnato. La decisione impugnata, in definitiva, si basa su un criterio che non è di connessione (forte o debole, secondo quanto indicato dalla costante giurisprudenza) bensì di mera distinzione tra i due atti dedotti in giudizio; il che, per le indicate ragioni, non può ritenersi dirimente ai fini di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .