Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5969  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 06/03/2025
Tributi altri Contributo unificato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23096/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE p.t ., e il RAGIONE_SOCIALE – Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (CF. CODICE_FISCALE), in persona del Segretario RAGIONE_SOCIALE p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE (c.f.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia (EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE ( C.F.  P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso  la  sentenza  n.  255/2023,  depositata  il  28  settembre  2023, RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia; l’otto udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta, nella camera di consiglio del ottobre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 255/2023, depositata il 28 settembre 2023, la Corte di RAGIONE_SOCIALE Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto dalle parti, odierne ricorrenti, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un invito al pagamento emesso in relazione al contributo unificato dovuto dalla contribuente in ragione RAGIONE_SOCIALE presentazione di motivi aggiunti nel giudizio incardinato davanti al Tar del Friuli Venezia Giulia (R.G. n. 313/2017);
1.1 -il giudice del gravame ha considerato che:
 «Dall’esame  dell’atto  in  contesto  (secondi  motivi  aggiunti  nel giudizio a quo) risulta del tutto evidente che nessun ampliamento del petitum è stato apportato a quello proposto con il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite amministrativa in questione.»;
mentre quindi la presentazione di motivi aggiunti si giustificava in relazione alla «diversità dei provvedimenti amministrativi attinti da questi atti», doveva escludersi che (solo) con i motivi aggiunti fosse stata proposta la domanda «di condanna “in forma specifica” dell’Amministrazione resistente ossia il subentro RAGIONE_SOCIALE ricorrente nel contratto di fornitura di cui è causa» in quanto detta domanda risultava «proposta fin dal ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE lite e poi riproposta già con i primi motivi aggiunti.»;
-la  RAGIONE_SOCIALE,  e  il  RAGIONE_SOCIALE  –  Tribunale  Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALE
sentenza sulla base di un solo motivo, ed hanno depositato istanza di decisione  in  esito  alla  comunicazione  RAGIONE_SOCIALE  proposta  di  definizione formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.;
 la  RAGIONE_SOCIALE  resiste  con  controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che:
1. -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 6bis , e 6bis .1, assumendo, in sintesi, che -venendo in considerazione l’impugnazione, con la proposizione di motivi aggiunti, RAGIONE_SOCIALE «distinta e sopraggiunta determinazione, denominata ‘nota di osservazioni generali’, adottata dalla stazione appaltante in data 19/12/2017, con cui quest’ultima ha evidenziato (con dovizia di motivazioni) l’insussistenza di elementi di dubbio riguardo alla sicurezza del prodotto offerto dall’aggiudicataria », dotata di autonoma lesività, a fronte RAGIONE_SOCIALE originaria impugnazione (ricorso e primi motivi aggiunti) del l’aggiudicazione «RAGIONE_SOCIALE procedura di gara in questione (n. 952 del 22/09/2017) e tutti gli atti ad essa presupposti, ivi deducendosi, essenzialmente, la carenza dell’offerta dell’aggiudicataria in relazione ad un requisito essenziale del prodotto oggetto di fornitura» – sussisteva, nella fattispecie, il presupposto impositivo correlato alla (prevista) proposizione di domande nuove (art. 13, comma 6bis .1, cit.) in quanto la novità RAGIONE_SOCIALE domanda andava correlata al diverso provvedimento lesivo impugnato che comportava un ampliamento considerevole dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia già pendente, in ragione, secondo un criterio di ordine qualitativo, RAGIONE_SOCIALE impugnazione «di un atto nuovo non già gravato con il ricorso principale» (con conseguente « distinto ed ulteriore ‘oggetto’ del giudizio, vale a dire di un più ampio petitum »);
si soggiunge che doveva, altresì, escludersi la ricorrenza, nella fattispecie, di una connessione ‘forte’ tra ricorsi e che i motivi aggiunti non si erano risolti nella (sola) deduzione di una invalidità derivata RAGIONE_SOCIALE cennata nota di osservazioni generali (a fronte RAGIONE_SOCIALE ragioni di ricorso spese nell’impugnazione dell’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara) in quanto erano stati introdotti in giudizio «due nuovi motivi di illegittimità specificamente diretti a contestare detta sopraggiunta determinazione, così da ampliare la stessa causa petendi »;
-il motivo di ricorso -che pur prospetta profili di inammissibilità -non può trovare accoglimento;
– il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6bis .1, nel l’integrare la  disciplina  del  contributo  unificato  dovuto  in  relazione  ai  ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, espressamente ha previsto che «Per ricorsi si intendono quello principale,  quello  incidentale  e  i  motivi  aggiunti  che  introducono domande nuove»;
 il  d.lgs.  n.  104  del  2010,  art.  43,  prevede,  a  sua  volta,  due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello  incidentale  di  introdurre  sia  nuove  ragioni  a  sostegno  RAGIONE_SOCIALE domande già proposte (motivi  aggiunti  propri),  sia  domande  nuove purchè  connesse  con  quelle  già  proposte (motivi  aggiunti  in  senso improprio perché rivolti all’impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato);
 e,  quanto  ai  ricorsi  relativi  a  provvedimenti  concernenti  le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, lo stesso d.lgs. cit., art. 120, comma 7, prevede che «I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti» [v., ora, la riformulazione RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione,  ad  opera  del  d.lgs.  31  marzo  2023,  n.  36,  art.  209,
comma  1,  lett. a ),  che  contempla  l’esclusione  del  pagamento  del contributo unificato];
3.1 -sulla questione relativa alla dovutezza del contributo unificato – ove, dunque, il presupposto impositivo si correli alla proposizione di motivi aggiunti -la Corte ha già avuto modo di rilevare che l’interpretazione di prassi, adottata dalla (in circolari RAGIONE_SOCIALE) Amministrazione – alla cui stregua il contributo unificato sarebbe dovuto in caso di motivi aggiunti diretti a impugnare «provvedimenti diversi da quelli già portati all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo» – non può essere integralmente condivisa alla luce degli arresti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE UE che – seppur rilevando la legittimità di «tributi giudiziari multipli» e aggiuntivi, richiesti nei confronti di chi «introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici», ovvero deduca motivi aggiunti «relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso» – ha, ad ogni modo, elaborato il criterio secondo il quale il contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, consegue dal «considerevole ampliamento dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia già pendente» (v. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23873; Cass., 27 ottobre 2020, n. 23530);
3.2 -la Corte di RAGIONE_SOCIALE, difatti, ha rimarcato che «La percezione di tributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale amministrativo non si pone in contrasto, in linea di principio, né con l’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE direttiva 89/665, letto alla luce dell’articolo 47 RAGIONE_SOCIALE Carta, né con i principi di equivalenza e di effettività. Una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea di principio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quanto essa costituisce una fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale degli Stati membri e dissuade l’introduzione di domande che siano
manifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare il procedimento. Tali obiettivi possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia già pendente. Se la situazione non è in tali termini, l’obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione RAGIONE_SOCIALE presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l’accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività. Quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l’identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi. Nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.» (CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-61/14, RAGIONE_SOCIALE, punti da 72 a 77);
3.3 -la Corte -nel farsi carico di un’interpretazione comunitariamente orientata RAGIONE_SOCIALE disposizione nazionale -ha, quindi, rilevato che, ai fini del presupposto impositivo del contributo unificato, non  rileva  la  distinzione  tra  motivi  aggiunti  propri  ed  impropri  in quanto,  conformemente  alla  giurisprudenza  unionale,  occorre  per l’appunto accertare se detti motivi determinino o meno un considerevole ampliamento del thema decidendum RAGIONE_SOCIALE causa
principale; ampliamento che (allora) ricorre laddove «sia chiesto l’annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l’impugnazione dell’atto originario», dovendosi, quindi, escludere la dovutezza del contributo unificato laddove il ricorso aggiuntivo «abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause» (v. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23873 cui adde Cass., 29 gennaio 2024, n. 2640; Cass., 1 settembre 2022, n. 25729; Cass., 26 agosto 2022, n. 25407);
4. -nella fattispecie -per come chiaramente emerge dalla gravata pronuncia (alla cui stregua i motivi aggiunti non avevano comportato un ampliamento del petitum esposto dal ricorso introduttivo del giudizio) -non sussiste, quindi, la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame -dietro disamina del contenuto degli atti che, a fini impositivi, vengono qui in rilievo -ha, per l’appunto, legittimamente escluso che la proposizione di motivi aggiunti avesse comportato un considerevole ampliamento del thema decidendum RAGIONE_SOCIALE causa principale;
-laddove la conclusione in discorso trova, a ben vedere, un’espressa conferma così come deduce la controricorrente – nei rilievi svolti dallo stesso giudice del gravame amministrativo che ha, per l’appunto, rimarcato, per un verso, che la cennata ‘ nota di osservazioni generali’, adottata dalla stazione appaltante in data 19/12/2017, costituiva « risposta all’apposita richiesta di chiarimenti di cui all’ordinanza istruttoria ex art. 63 c.p.a. del TAR (n. 369/2017) », così non risultando «direttamente impugnabile, trattandosi di un atto che rilevava solo in sede processuale e, come tale era privo di una propria autonoma efficacia provvedimentale»; e, per il restante, che i
proposti motivi aggiunti, qui in contestazione, «nella sostanza costituiscono  ulteriori  specificazioni  in  replica  alle  affermazioni  RAGIONE_SOCIALE predetta  relazione  dell’EGAS  alla  stazione  appaltante,  e  concernono profili in ogni caso già denunciati in precedenza.» (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sez. III, 5 novembre 2018, n. 6242);
– come, poi, la stessa proposta di definizione (formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.) ben segnala, al fondo del motivo di ricorso in trattazione emerge una censura che -involgendo il contenuto degli atti (in tesi) integrativi del presupposto impositivo -finisce con l’attingere l’accertamento in fatto condotto sul punto dal giudice del gravame;
-accertamento, questo, che involge, dunque, l’interpretazione del contenuto degli atti processuali la cui censura, secondo un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte, deve recare specifica deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, con l’indicazione , a pena d’inammissibilità, RAGIONE_SOCIALE considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (v. Cass., 5 luglio 2023, n. 19091; Cass., 2 agosto 2016, n. 16057; Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 18 aprile 2006, n. 8960; Cass., 22 dicembre 2005, n. 28421; Cass., 21 luglio 2003, n. 11343);
-così che, sotto il profilo (ora) in esame, emerge l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura;
-le spese  del  giudizio di legittimità,  liquidate  come  da dispositivo, seguono la soccombenza di parti ricorrenti nei cui confronti non  sussistono  i  presupposti  processuali  per  il  versamento  di  un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il  ricorso  principale  (d.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma 1quater ), trattandosi  di  ricorso  proposto  da  un’amministrazione  dello
RAGIONE_SOCIALE  che,  mediante  il  meccanismo  RAGIONE_SOCIALE  prenotazione  a  debito,  è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955);
6.1 – trattandosi, poi, di ordinanza il cui contenuto decisorio è conforme alla proposta di definizione comunicata alla parte, va rilevato che l’art. 380 -bis cod. proc. civ. [come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. g)], con riferimento alla decisione accelerata dei ricorsi, al terzo comma prevede che «Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96. »; e l’art. 96 cod. proc. civ., a sua volta, dispone che: – «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALE controparte, di una somma equitativamente determinata» (comma 3); – «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000» (comma 4, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 6);
6.2 – le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte -nel rimarcare l’immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al novellato art. 380bis cod. proc. civ. con riferimento ai «giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio» (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 6) – hanno statuito, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, che l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ.
– che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433);
6.3 -mentre, allora, va determinata in € 1.000,00 la somma da versare in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende (v. Cass., 31 maggio 2024, n. 15354) , la disposizione sanzionatoria di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. va quantificata in € 1.900,00 e, così, correlata alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, avendo la Corte già rilevato che il terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., rinviando all’equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 15 dicembre 2022, n. 36874; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna  parti  ricorrenti  al  pagamento,  in  favore  RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità – spese liquidate in € 1.900,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri
accessori di legge nonché, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di € 1.900,00;
-condanna parti ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre