Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33776 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33776 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23709/2023 proposto da:
COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricors o, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica: EMAIL);
-ricorrente –
contro
CONSIGLIO DI STATO -SEZIONE IV (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Invito pagamento contributo unificato -Reddito inferiore a quanto previsto dall’art. 76 dPR n. 115/2002
-avverso la sentenza n. 2640/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in data 04/05/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, ritenendosi esente per reddito, proponeva appello avverso la sentenza n. 15226/40/2019 del 18.11.2019, con la quale la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso da lui proposto contro l’invito al pagamento n. 11480 emesso nei suoi confronti dal Consiglio di Stato relativo al contributo unificato dovuto per il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione.
La CTR del Lazio rigettava il gravame, evidenziando che era indubbio che la materia afferisse a quella del pubblico impiego, in quanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un unico motivo. Il Consiglio di Stato ha resistito con controricorso.
A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, il ricorrente ha chiesto decidersi la causa .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la ‘Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.’, per non aver la CTR esaminato i motivi di appello, ognuno dei quali decisivo per la controversia, ‘Primo fra tutti la illegittima integrazione/sostituzione in primo grado della motivazione del provvedimento impugnato con l’ultima memoria difensiva depositata dal Consiglio di Stato’. Sostiene, inoltre, che, anche a voler ritenere che il contributo unificato richiesto afferisse ad una causa di pubblico impiego, egli aveva ri chiesto nell’atto di appello che in tal caso la causa fosse ritenuta esente per reddito, documentandone i requisiti.
1.1. Il motivo è fondato, dovendosi, per l’effetto, disattendere la p.d.a. In base all’art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel
processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10» (comma modificato dall’articolo 2, comma 212, let. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente dall’articolo 37, comma 6, lettera b), numero 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
«1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchè per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e’ dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1» (comma inserito dall’articolo 37, comma 6, lettera b), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Ai sensi del successivo art. 10, comma 6, la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Orbene, premesso che è la stessa sentenza di appello a dare conto (cfr. pag. 2, terzo inciso) della proposizione del motivo secondo il quale si era richiesto di « accertare che l’appellante era esente dal pagamento del contributo unificato per reddito, così come accertato e documentato presso il Consiglio di Stato nel procedimento sfociato nella sentenza n. 1463/2016 che fu gravata da ricorso per cassazione all’esit o della quale è stato richiesto il contributo unificato.», non è revocabile in dubbio che la CTR abbia omesso di pronunciarsi su tale doglianza, essendosi limitata ad affermare che la materia afferiva a quella del pubblico impiego, in quanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIONOME COGNOME