Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25931 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c., iscritto al n. 5882/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME e AVV. COGNOME NOMECOGNOME quest’ultimo in qualità di procuratore della prima e, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., di difensore di sé medesimo (domicilio digitale: EMAIL;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 28602/2024 depositata il 6 novembre 2024;
● udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere COGNOME
● letto il ricorso ex art. 391bis , comma 1, c.p.c. depositato in data 19 marzo 2025, con il quale NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 5882/2022 R.G., hanno chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nell’ordinanza n. 28602/2024 del 6 novembre 2024, pronunciata da questa Corte a definizione di
tale giudizio, nella parte in cui sono state liquidate in 200 euro, anziché in 423 euro, le spese vive anticipate dal predetto avv. COGNOME distrattario;
● rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato;
● considerato che:
in base a quanto allegato dai ricorrenti, le spese vive in questione comprendevano i seguenti importi: 196 euro per contributo unificato ordinario, 200 euro per contributo unificato integrativo e 27 euro per anticipazioni forfettarie ex art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002;
per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione «ex lege» , di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della sua condanna alle spese di lite, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e nell’àmbito di essa non faccia alcun riferimento al contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa, la pronuncia si deve intendere estesa implicitamente all’imposizione dell’obbligo di rimborso della somma versata per quel titolo, il cui pagamento sarà facilmente documentabile anche in sede esecutiva mediante l’esibizione della corrispondente ricevuta (cfr. Cass. n. 18828/2015, Cass. n. 15320/2017, Cass. n. 18529/2019);
è stato, inoltre, precisato che, ove le spese vive siano state liquidate in misura inferiore all’importo del contributo unificato, la statuizione resa sul punto dal giudice non va ritenuta affetta da errore materiale, ma deve essere interpretata nel senso che la somma espressamente indicata nel provvedimento sia stata
riconosciuta in aggiunta a quella rappresentata dall’ammontare del contributo medesimo (cfr. Cass. 18828/2015, Cass. n. 16879/2024);
– alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, che qui si ribadiscono, deve quindi ritenersi che con l’ordinanza in esame la soccombente Agenzia delle Entrate sia stata condannata a rimborsare alla parte ricorrente -e per essa al suo difensore distrattario-, in aggiunta alla somma di 200 euro liquidata per spese vive, l’importo da questa versato a titolo di contributo unificato;
● reputato , per le ragioni esposte, che l’istanza debba essere respinta;
● osservato , infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024), e comunque in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME