Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27484/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME e COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
CONTRO
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore
-intimato-
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO, in persona del Direttore pro tempore -intimato-
avverso SENTENZA di C.T.R. della Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 51/2020 depositata il 16/01/2020. 11/02/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza della C.T.R. della Lombardia che ha rigettato l’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Bergamo di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di irrogazione di sanzioni con cui era intimato ai contribuenti il pagamento, in solido fra loro, della sanzione di euro 24.460,00, a titolo di integrazione del contributo unificato, in quanto versato in misura insufficiente, in relazione alla controversia instaurata avanti alla C.T.P. di Bergamo, avente ad oggetto il ricorso cumulativo inerente una pluralità di avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni.
La C.T.R., precisato che il ricorso cumulativo, indipendentemente dal numero dei ricorrenti, non elide la scindibilità delle relative cause, che restano autonome fra loro, ha ritenuto che il contributo unificato fosse dovuto per ciascun atto impugnato, anche antecedentemente all’entrata in vigore della l. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), affermando che la portata innovativa della disposizione di cui all’art. 1, comma 598 l. cit. va considerata limitata all’estensione al giudizio di appello della modalità di calcolo del valore della lite, da tenere in considerazione per la determinazione del contributo unificato.
L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo è rimasto intimato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti formulano un unico motivo di ricorso, con il quale fanno valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. artt. 12, comma 5, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 14, comma 3-bis, del d.P.R. 30 n. 115 del 2002, 1, comma 598, lett. a, della l. 147 del 2013, 1 del d. lgs. n. 546 del 1992, 10, comma 2, e 104 cod. proc. civ., 3, comma 1, della l n. 212 del 2000, 11 e 14 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che il contributo unificato dovesse essere separatamente liquidato sull’importo di ciascuno degli atti impugnati dai contribuenti dinanzi al giudice tributario. Sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, la modifica all’art. 14, comma 3 bis, introdotta dall’art. 1 comma 598 della l. 147 del 2013, ha modificato la precedente disciplina facendo riferimento -per la prima voltaa ‘ciascun atto impugnato’ quale parametro per la determinazione del valore della lite nei processi tributari. Assumono, a mente dell’art. 12 d.lgs. 546 del 1992, che ‘per valore della lite si intende ‘l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato’, sicché sino al 31 dicembre 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, per la determinazione del contributo unificato doveva prendersi in considerazione l’importo del tributo oggetto dell’impugnativa e non invece quello del singolo atto oggetto dell’impugnazione, se gli atti impugnati erano più di uno. Il rinvio, ai sensi dell’art. 1, comma 2 d.lgs. 546 del 1992, alle norme del codice di procedura civile, in assenza di disposizioni del rito tributario sul cumulo delle
domande, consente, inoltre, il richiamo della previsione di cui all’art. 10, comma 2 c.p.c., secondo cui il valore della causa è determinato dalla somma delle domande proposte contro la stessa parte. Solo l’introduzione della disposizione di cui all’art. 1 comma 598 l. 147 del 2013 ha, dunque, imposto una disciplina diversa per la determinazione del valore della lite nel processo tributario, agganciandolo al singolo atto, anziché come in precedenza all’importo del tributo, o, nei processi cumulativi, alla somma dei tributi contenuti nei provvedimenti impugnati. Osservano che il presupposto di imposta, come previsto dall’art. 9 d.P.R. 115 del 2002, è l’iscrizione a ruolo del processo, senza che rilevino altri atti, e che esso si determinava, prima della legge di stabilità 2014, sul valore della controversia e cioè della somma dei tributi, nelle ipotesi di processi cumulativi.
Il motivo non è fondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte che qui si intende ribadireinfatti, ‘In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente “ratione temporis”, assumendo all’uopo rilievo il richiamo da esso operato all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell’art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell’art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013’ (così Sez. 5 , Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021; Cass. Sez. 6, n. 37386 del 21/12/2022; Cass. Sez. 6-5 del 7/09/2022 n. 26401, non massimata; cfr. anche Sez. 5, Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022 e Sez. 5, Ordinanza n. 17512 del 2022, pronunciate nei confronti di alcuni degli attuali
ricorrenti; nello stesso senso recentemente Sez. 5, Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024).
Ad ulteriore chiarimento di quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata, possono riprendersi alcune delle considerazioni formulate da questa Corte, con altra decisione resa fra le stesse parti, secondo cui: ‘anche prima della precisazione introdotta dall’art. 1, comma 598, lett. a, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “Legge di stabilità 2014”), la cui entrata in vigore con decorrenza dal 1^ gennaio 2014, ne esclude l’applicabilità ratione temporis alla fattispecie in disanima, il criterio relativo alla determinazione del contributo unificato in tema di ricorsi cumulativi era chiaramente stato precisato dal T.U. in materia di spese di giustizia e da numerose circolari interpretative. L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prima della vigente formulazione, disponeva che il contributo unificato per i processi tributari dovesse essere determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. È evidente che quest’ultima disposizione introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai processi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art. 1 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ciò in ragione della specificità del processo tributario. Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale, ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum ‘ (così Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022).
E’ sotto tale profilo, anche in ragione della maggiore complessità del processo, e dell’autonoma statuizione espressa dal giudice tributario, che è tenuto ad esaminare le domande riferite a diversi obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati, che si giustifica l’interpretazione offerta dalla direttiva impartita dal Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria il 14 dicembre 2012 n. 2., secondo la quale ‘ Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori “.
Nel caso di specie l’invocata novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 non muta il quadro descritto poiché è intervenuta solo a chiarire che ‘in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’.
A questo proposito ‘con riferimento all’autonomia delle domande proposte dal contribuente che impugna diversi atti impositivi, e quindi alla non unicità del ‘bene della vita’ a cui lo stesso aspira, ossia l’annullamento del singolo provvedimento portante la pretesa fiscale, appare utile il richiamo ad un precedente della Corte di Giustizia (in particolare: Corte Giust., 6 ottobre 2015, causa C61/14, Orizzonte Salute -Studio infermieristico associato vs. Ministero della Giustizia ed altri) al fine di verificare la compatibilità della statuizione con i diritti unionali (…) Il giudice europeo ha assunto quali parametri di riferimento i principi di equivalenza e di effettività, nonché l’effetto utile della Direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, affermando che non contrasta con il diritto
dell’Unione Europea la norma nazionale che impone il versamento del contributo unificato risultando, altresì, legittima la previsione di più contributi unificati in uno stesso giudizio, purché il ricorso incidentale e i motivi aggiunti amplino considerevolmente l’oggetto della controversia’. La Corte di Giustizia ha, inoltre ‘affermato che non esiste una disciplina nell’Unione Europea che regolamenti specificamente i tributi giudiziari da versare per proporre ricorso, pertanto spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità delle procedure, amministrativa e giurisdizionale, intesa a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione Europea. Ne consegue che non osta con i principi unioniali, in fattispecie riguardante l’impugnazione con ricorso cumulativo tributario di più atti impositivi, l’applicazione del contributo unificato risultante dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi’ (così ancora: Sez. 5 Ordinanza n. 17510 del 31/05/2022, pronunciata fra le medesime parti).
D’altro canto, non va dimenticato che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 78/2016, ha precisato che il combinato disposto degli artt. 14, comma 3 bis d.P.R. 115 del 2002 e 12, comma 2 d.lgs. 546 del 1992 deve essere letto nel senso che è la prima (art. 14 comma 3 bis cit.) che costituisce il principio per la determinazione del contributo unificato, mentre la seconda (art. 12, comma 2 cit.) funge da mero corollario, specificando come definire la base di calcolo.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025 .