Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3587/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
–RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 5953/2021 depositata il 21/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in oggetto, ha rigettato l’appello del contribuente e confermat o la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’invito al pagamento del contributo unificato in procedimento tributario;
ricorre per cassazione il contribuente con un unico motivo, articolato in due sotto-motivi, relativi alla costituzionalità della normativa di riferimento;
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente solo per l’ eventuale partecipazione alla discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in relazione alla tardiva costituzione del resistente.
Il ricorrente contesta la quantificazione del contributo unificato, determinato per il ricorso cumulativo in relazione a ciascun atto impugnato (23 cartelle e 23 avvisi di mora e il pignoramento) e non al valore complessivo della controversia.
Le due decisioni di merito hanno rilevato l’impugnazione di più atti e, in conseguenza, hanno ritenuto la conformità alla norma della determinazione del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato (cumulo): «Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della lite sulla base dell’importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo
pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l’atto di pignoramento e l’avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024, Rv. 672382 -01; v. anche Cass. n. 16283/21; n. 26401/22).
Il contribuente nel ricorso per cassazione non contesta la ricostruzione in fatto delle due decisioni di merito (ovvero l’impugnazione cumulativa di più atti), ma la ritiene illegittima, sul presupposto della asserita illegittimità costituzionale della norma di riferimento.
Caso diverso (che qui non viene in rilievo, in relazione alla vista prospettazione del ricorso introduttivo) è quello della impugnazione di un atto finale (ad esempio l’iscrizione ipotecaria) senza l’impugnazione anche degli atti presupposti (le cartelle d i pagamento non notificate: «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore della lite determinato dalla somma degli importi dei tributi delle sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione della richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
Ciò posto, è manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 3 -bis d. P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli art. 3, 53, 24, 111 e 113 della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha già affrontato la relativa questione con la sentenza n. 78 del 2016 ritenendo la stessa inammissibile. Infatti, nel processo tributario la facoltà di impugnare plurimi atti impositivi (ricorso cumulativo) risponde ad esigenze di stretta natura di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente.
La norma specifica di cui all’art. 14, comma 3-bis d. P.R. n. 115 del 2002, che prevede il calcolo per ciascun atto impugnato, non può ritenersi incostituzionale in quanto la natura del processo tributario è peculiare e nessuna violazione dell’art. 3 della Costituzione, potrebbe configurarsi ; anche il riferimento all’art. 53 e agli art. 111 e 113 della Costituzione risulta inconferente, in quanto la capacità contributiva non viene in rilievo per il contributo unificato (è facoltà del contribuente proporre un ricorso cumulativo o singoli ricorsi per ogni atto impugnato). Il giusto processo attiene ad altri elementi costituzionali e non al pagamento del contributo unificato, che, peraltro, viene rimborsato con l’accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .