Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24250 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3587/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE)
–RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 5953/2021 depositata il 21/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in oggetto, ha rigettato l’appello del contribuente e confermat o la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avverso l’invito al pagamento del contributo unificato in procedimento tributario;
ricorre per cassazione il contribuente con un unico motivo, articolato in due sotto-motivi, relativi alla costituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento;
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente solo per l’ eventuale partecipazione alla discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in relazione alla tardiva costituzione del resistente.
Il ricorrente contesta la quantificazione del contributo unificato, determinato per il ricorso cumulativo in relazione a ciascun atto impugnato (23 cartelle e 23 avvisi di mora e il pignoramento) e non al valore complessivo RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Le due decisioni di merito hanno rilevato l’impugnazione di più atti e, in conseguenza, hanno ritenuto la conformità alla norma RAGIONE_SOCIALEa determinazione del contributo unificato per ogni singolo atto impugnato (cumulo): «Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa lite sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo
pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l’atto di pignoramento e l’avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25607 del 25/09/2024, Rv. 672382 -01; v. anche Cass. n. 16283/21; n. 26401/22).
Il contribuente nel ricorso per cassazione non contesta la ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALEe due decisioni di merito (ovvero l’impugnazione cumulativa di più atti), ma la ritiene illegittima, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa asserita illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento.
Caso diverso (che qui non viene in rilievo, in relazione alla vista prospettazione del ricorso introduttivo) è quello RAGIONE_SOCIALEa impugnazione di un atto finale (ad esempio l’iscrizione ipotecaria) senza l’impugnazione anche degli atti presupposti (le cartelle d i pagamento non notificate: «Nel processo tributario, la quantificazione del contributo unificato per il giudizio di impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria, fondato sulla mancata notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento presupposte, avviene sulla base del valore RAGIONE_SOCIALEa lite determinato dalla somma degli importi dei tributi RAGIONE_SOCIALEe sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’atto impugnato, al netto di sanzioni ed interessi, atteso che calcolarlo anche sul valore RAGIONE_SOCIALEe sottese cartelle di pagamento comporterebbe un’inammissibile duplicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta contributiva» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 26439 del 10/10/2024, Rv. 672609 – 01).
Ciò posto, è manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 3 -bis d. P.R. n. 115 del 2002, in relazione agli art. 3, 53, 24, 111 e 113 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
La Corte Costituzionale ha già affrontato la relativa questione con la sentenza n. 78 del 2016 ritenendo la stessa inammissibile. Infatti, nel processo tributario la facoltà di impugnare plurimi atti impositivi (ricorso cumulativo) risponde ad esigenze di stretta natura di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente.
La norma specifica di cui all’art. 14, comma 3-bis d. P.R. n. 115 del 2002, che prevede il calcolo per ciascun atto impugnato, non può ritenersi incostituzionale in quanto la natura del processo tributario è peculiare e nessuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, potrebbe configurarsi ; anche il riferimento all’art. 53 e agli art. 111 e 113 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione risulta inconferente, in quanto la capacità contributiva non viene in rilievo per il contributo unificato (è facoltà del contribuente proporre un ricorso cumulativo o singoli ricorsi per ogni atto impugnato). Il giusto processo attiene ad altri elementi costituzionali e non al pagamento del contributo unificato, che, peraltro, viene rimborsato con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 11/02/2025 .