Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26439 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25148/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE– Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dal l’ RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), presso cui è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nata a Ragusa il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Siracusa, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso (indirizzo pec:
Invito pagamento del contributo unificato iscrizione ipotecaria
EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2427/13/2022 emessa dalla CTR Sicilia in data 22/03/2022 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’invito al pagamento del contributo unificato, sostenendo di aver voluto impugnare solo l’iscrizione ipotecaria, e non anche le prodromiche cartelle di pagamento.
La CTP di Ragusa rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, affermando che <>.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, dPR n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con il ricorso n. RG 537/2016, la contribuente aveva impugnato, oltre all ‘avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, sei cartelle di pagamento, di cui avrebbe chiesto l’annullamento.
1.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione, formulata dalla contribuente, secondo cui il Mef non avrebbe impugnato il capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha dichiarato che non si trattava di ricorso cumulativo, con la conseguenza che lo stesso sarebbe passato in giudicato. Invero, la censura formulata dal RAGIONE_SOCIALE si concentra, in realtà, proprio sul profilo RAGIONE_SOCIALEa configurabilità di un ricorso cumulativo: si legge a pag. 5 del ricorso, difatti,
che <>.
Del pari, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, atteso che il RAGIONE_SOCIALE ha trascritto, alle pagine 1, 2 e 5 del ricorso per cassazione, i passaggi maggiormente significativi del ricorso n. RG 537/2016 proposto dalla COGNOME dinanzi alla CTP di Ragusa.
Da ultimo, l’unico motivo formulato non può reputarsi generico, in quanto con lo stesso viene chiaramente indicato il punto RAGIONE_SOCIALEa decisione di secondo grado che è stato impugnato, da identificarsi nella circostanza che, secondo l’assunto del RAGIONE_SOCIALE, la contribuente avrebbe contestato, nel giudiziobase, non solo l’avviso di iscrizione ipotecaria, ma anche le sei cartelle di pagamento, con inevitabili ricadute sulla quantificazione del contributo unificato da versare.
1.2. Ciò debitamente premesso, l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 recita: <>.
L’art. 12 riportato è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art.
1 d.lgs. n. 546 del 1992, ciò in ragione RAGIONE_SOCIALEa specificità del processo tributario.
Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi Corte di giustizia tributaria). L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia che si intende instaurare che, per il
processo tributario, corrisponde al valore RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quindi l’importo del tributo, al netto degli interessi e RAGIONE_SOCIALEe eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021).
Nel caso di specie, alla stregua di quanto trascritto da entrambe le parti e, in particolare, del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP, la contribuente, con il ricorso proposto avvers o l’iscrizione ipotecaria , ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnato provvedimento, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito RAGIONE_SOCIALEa mancata notificazione RAGIONE_SOCIALEe sottese cartelle.
Le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021) hanno chiarito che <<In materia di riscossione RAGIONE_SOCIALEe imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione RAGIONE_SOCIALEa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica RAGIONE_SOCIALE'atto presupposto (ed è il caso di specie), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità RAGIONE_SOCIALE'atto
consequenziale (con eventuale estinzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus , da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz'altro consentito al contribuente impugnare una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al riguardo.
La Direttiva n. 2 del 14 dicembre 2012 del RAGIONE_SOCIALE, rispondendo ad un quesito avente ad oggetto le modalità di determinazione del valore di lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha stabilito che <>.
Alla luce di quanto detto, la COGNOME, al fine di determinare il valore RAGIONE_SOCIALEa lite, avrebbe dovuto procedere alla somma degli importi dei tributi sottesi alle singole e sole cartelle di natura tributaria richiamate ne ll’iscrizione ipotecaria, al netto RAGIONE_SOCIALEe sanzioni ed interessi. Ed in effetti correttamente ha calcolato il valore RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria in € 31.043,41, su cui poi ha determinato l’importo del contributo unificato dovuto.
In quest’ottica, pretendere di calcolare il c.u. anche sul valore RAGIONE_SOCIALEe sei cartelle di pagamento sottese comporterebbe una duplicazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta contributiva.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.