Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24203/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE– Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dal l’ RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: CODICE_FISCALE; p.e.c.: EMAIL), presso cui è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME;
-intimato
–
-avverso la sentenza n. 2215/10/2022 emessa dalla CTR Campania in data 02/03/2022 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Avviso irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato
Rilevato che
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi. 2. Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore RAGIONE_SOCIALEa lite doveva identificarsi con quello RAGIONE_SOCIALE‘atto di pignoramento, e non con il valore RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da un atto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, dPR n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, r itenuto che l’Ufficio avesse richiesto il versamento del contributo unificato anche con riferimento al prodromico avviso di accertamento (anziché sulla base del solo atto di pignoramento) e per aver determinato il valore RAGIONE_SOCIALEa lite sulla base RAGIONE_SOCIALE‘importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpef ed addizionali per il periodo d’imposta 2013) sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale era stata azionata la procedura di pignoramento.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 recita: <>.
L’art. 12 riportato è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall’art.
1 d.lgs. n. 546 del 1992, ciò in ragione RAGIONE_SOCIALEa specificità del processo tributario.
Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quindi l’importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021).
Nel caso di specie, con il ricorso RG 1878/2018 il COGNOME COGNOME COGNOME la CTP di RAGIONE_SOCIALE al fine di contestare la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento presupposto all’atto di pignoramento e, quindi, la pretesa tributaria portata dal suddetto avviso di pignoramento.
Orbene, premesso che l’importo lordo dei tributi dovuti dal contribuente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Erario era pari, sì come desumibile dall’estratto di ruolo relativo all’avviso di accertamento sotteso all’atto di pignoramento, ad euro 244.283,07 (di cui euro 9.263,00 per Irap, euro 1.415,00 per addizionale comunale Irpef, euro 3.591,00 per addizionale regionale Irpef ed euro 74.610,00 per Irpef), la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto.
In particolare, in assenza di una indicazione del valore RAGIONE_SOCIALEa lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve
risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022).
2. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. Ne consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove la circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si sia formata tra il 2021 e il 2022 giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.