Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9633 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6581/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende.
contro
ricorrente/ricorrente incidentale
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania-Sezione staccata di Salerno n. 7809/2015 depositata il 02/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, era attinta da avviso di accertamento con recupero ai fini Irap e RAGIONE_SOCIALE sull’anno d’imposta 2007 per la somma di €.68.833,00, relativa ai contributi in conto impianti di cui alla legge numero 219/1981, per i quali contributi la società aveva operato in dichiarazione una variazione in diminuzione RAGIONE_SOCIALE‘intero importo imputato al conto economico.
Reagiva la parte contribuente avanti giudice di prossimità con plurimi motivi incentrati soprattutto sulla violazione di legge speciale menzionata, l. n. 219/1981, affermava la non tassabilità dei contributi che usufruiscono di regimi di esenzione già consolidati prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘Irap, pena la violazione del principio del divieto di doppia imposizione nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo numero 446 del 1997. Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente non trovavano apprezzamento dal collegio di prima istanza, donde ricorreva in appello, esitando però nella conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, con annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per obbiettiva incertezza e compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese. Di qui, ricorre per Cassazione la contribuente affidandosi a 12 mezzi di impugnazione, cui replica il Patrono erariale con articolato controricorso e spiegando, altresì, ricorso incidentale in odio all’annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, cui replica il patrono privato con controricorso al ricorso incidentale.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti dodici motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ex articolo 360 numero 4 c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35, secondo comma, decreto legislativo numero 546 del 1992 nella sostanza lamentando la frustrazione RAGIONE_SOCIALE‘oralità del processo per essere stata decisa la sentenza quattro mesi dopo la discussione ed essere stata depositata dopo ulteriori 8 mesi. Il motivo non può essere accolto poiché la stessa parte ricorrente dimostra conoscere che il citato articolo 35 contenga un termine meramente ordinatorio di 30 giorni per il rinvio RAGIONE_SOCIALEa deliberazione dalla data di discussione. Né la parte ricorrente rappresenta quale siano i pregiudizi che abbia subito e che siano causalmente riferibili al differimento RAGIONE_SOCIALEa decisione o del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 numero 4 cpc per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36, terzo comma, decreto legislativo numero 546 del 1992 nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132, secondo comma, numero 5 e terzo comma del codice di procedura civile, nonché degli articoli 276 e 161 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta che la sentenza sia stata sottoscritta da giudice che era già stato collocato a riposo al momento del deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza e forse anche al momento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione. Il motivo viene proposto, ma non coltivato, limitandosi la parte ricorrente a preannunciare integrazione di deposito. Pertanto, così come posto il motivo resta ipotetico e quindi inammissibile.
Con il terzo motivo si prospetta censura ex articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 del codice di procedura civile, per avere la sentenza d’appello una motivazione meramente apparente per avere sostanzialmente ripreso anche negli errori grammaticali la sentenza di prime cure. Il motivo non può essere accolto, poiché è ammessa la sentenza motivata per relationem , purché fatta propria
con valutazione critica da parte del collegio d’appello. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto RAGIONE_SOCIALEa motivazione condizionata” (Cass., S.U. n.14815/2008). Anche il terzo motivo pertanto non può essere accolto.
Con il quarto motivo si prospetta censura e sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello RAGIONE_SOCIALEa società e quindi extrapetizione in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 del codice di procedura civile, nella sostanza lamentando che non ci sia stata pronuncia sulla censura di omessa allegazione RAGIONE_SOCIALEa segnalazione redatta da parte RAGIONE_SOCIALEa direzione regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania in data 23 dicembre 2008 e pervenuta la direzione provinciale il 30 dicembre 2008 in quanto documento cui fa riferimento l’atto impositivo e che dovrebbe esservi allegato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 212 del 2000. Il motivo assolve all’onere RAGIONE_SOCIALEa completezza, riportando i passi degli atti processuali dove era stato proposto. Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che nella sentenza in scrutinio non appaia alcun riferimento al proposto motivo di appello, donde il motivo è fondato e deve essere accolto.
Con il quinto motivo, proposto dichiaratamente in via subordinata al precedente si profila censura ex articolo 360 numero 3 codice di procedura civile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 42 del DPR numero 600 del 1973, di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa citata legge numero 212/2000 per omessa allegazione o riproduzione di un documento citato nell’avviso di accertamento. Il motivo proposto in via subordinata resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede.
Con il sesto motivo sui profili a censura a ex articolo 360 numero 3 cc per violazione falsa applicazione degli articoli 21 e 32 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 219 del 1981 nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 53, terzo comma, lettera B del d.P.R: n. 917/1986, nella formulazione vigente nel 1991. In buona sostanza si lamenta che l’amministrazione finanziaria abbia fatto riferimento al 2003 come data di assegnazione definitiva del contributo anziché al 1991 come nel riferimento degli atti amministrativi ministeriali.
Con il settimo motivo si profila ancora censura ex articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per ulteriore violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 53 TUIR, nella formulazione vigente nel 1991, rilevando doversi riguardare il contributo al momento RAGIONE_SOCIALEa sua erogazione definitiva cioè al 1991, per cui sono da ritenere irrilevanti le difficoltà sopravvenute che hanno consentito di completare l’opificio solo un decennio più tardi, con il collaudo RAGIONE_SOCIALEe opere.
Con l’ottavo motivo (rubricato sub 9) si profila ancora censura ex articolo 360 numero 4 codice di procedura civile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 del codice di procedura civile, laddove si afferma in sentenza che le successive tranche del contributo incassate in data posteriore al 1991 abbiano ricevuto un appostamento contabile che sarebbe incompatibile con la definitività del contributo nel 1991.
Con il nono motivo (rubricato sub 10) si profila ancora censura ex articolo 360 numero 4 codice di procedura civile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., per extrapetizione in relazione alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che rigetta l’appello richiamando la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ILOR.
Con il decimo motivo (rubricato sub 11) si profila censura di cui all’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile con specifico riferimento al rilievo per l’Irap cioè per relazione degli articoli 11,
terzo comma, e 11 bis del decreto legislativo numero 446 del 1997 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 289 del 2002 e degli articoli 3 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione repubblicana, nella sostanza lamentando la variazione in diminuzione di una somma pari alla quota di competenza dei contributi di cui alla legge 219 del 1981 rilevati nel conto economico del periodo accertato.
I motivi dal sesto al decimo compreso attengono tutti al momento di assegnazione definitiva del contributo, cioè all’anno di imposta cui fare riferimento, donde possono essere trattati congiuntamente.
La questione è già stata esaminata da questa Corte con ordinanza n. 20685/2021, dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi.
Ed infatti, l’analisi RAGIONE_SOCIALEe contestazioni introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE richiede che si ricostruisca, sia pure nel massimo sforzo di sintesi, l’articolata vicenda sottesa al presente giudizio. La RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ha fruito di un contributo statuale per la ricostruzione degli impianti produttivi situati in aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980, noto come terremoto RAGIONE_SOCIALE‘Irpinia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219 del 1981. Il contributo è stato deliberato dal RAGIONE_SOCIALE, con proprio atto n. 136 del 28.2.1991, nell’importo, convertito in Euro, di 45.409.472,85. Nel momento in cui questo decreto è stato emanato, la società aveva pacificamente già ricevuto anticipazioni nella misura di £ 27.132.000.000. La normativa vigente prevedeva l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa metà del contributo in occasione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori, ed il pagamento del saldo dopo l’ultimazione e previo collaudo. Di fatto, risulta incontestato che il contributo è stato corrisposto in più rate, ciascuna pari a svariati miliardi di lire, poi milioni di Euro, negli anni 1982, 1985, 1991, 2002. L’ultimo conguaglio è stato erogato nell’anno 2003 per l’importo di Euro 8.250.683,13. Il contributo complessivamente erogato è risultato pari ad Euro 44.438.432,89.
Secondo il disposto di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219 del 1981, pur essendo stato deliberato il riconoscimento del contributo, qualora, nei termini fissati, “l’opera non abbia raggiunto il 90 per cento RAGIONE_SOCIALEa sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato”. L’ipotesi, evidentemente, non si è verificata nel caso di specie. All’epoca in cui è stata deliberata la concessione del contributo, nel 1991, il tributo oggetto del presente giudizio, l’Irap, non era stato ancora istituito (1997), ed è pacifico che all’epoca le somme erogate per la ricostruzione non fossero assoggettate neppure al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ilor. Ne discende che, se il contributo doveva essere contabilizzato nell’anno 1991, risulta effettivamente superflua l’analisi RAGIONE_SOCIALEa questione relativa al se il versamento RAGIONE_SOCIALE‘Irap sarebbe stato dovuto qualora il contributo avesse dovuto essere contabilizzato nell’anno 2003, come sostenuto dalla odierna controricorrente stante la natura RAGIONE_SOCIALEa del contributo ai fini RAGIONE_SOCIALEa contabilità aziendale. Nel decreto del RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE n. 136 del 1991, che ha deliberato l’assegnazione del contributo, si legge (art. 2) che “la ditta RAGIONE_SOCIALE è ammessa provvisoriamente al contributo … per l’investimento di L. 117.232.800.000, corrispondente ad un contributo di L. 87.925.000.000 …”. Ad ulteriore riscontro del significato RAGIONE_SOCIALEe affermazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, invero, sembra opportuno ricordare che l’ulteriore provvedimento ministeriale emesso nell’anno 2003, a seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge da parte RAGIONE_SOCIALEa società, è stato emanato dal RAGIONE_SOCIALE, e non dal RAGIONE_SOCIALE, che aveva emanato il provvedimento di concessione del contributo, a seguito RAGIONE_SOCIALEe varie vicende RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni ministeriali in materia, ricostruite dalla controricorrente nel suo atto difensivo. L’RAGIONE_SOCIALE contesta comunque questa conclusione affermando che il
contributo inizialmente deliberato dal RAGIONE_SOCIALE era stato attribuito soltanto a titolo “provvisorio”, come si legge nel decreto, e la stessa definitiva quantità del contributo da erogare, dovendo essere calcolato come una percentuale RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla società, non ha potuto che essere determinato dopo la conclusione RAGIONE_SOCIALEe opere.
Ricordato che la gran parte del contributo è stato concretamente erogato prima RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALEe opere, appare necessario definire la natura RAGIONE_SOCIALEa condizione cui la definitiva attribuzione del contributo risultava sottoposta. Occorre cioè determinare la natura sospensiva oppure risolutiva di detta condizione. Poiché la normativa vigente non prevedeva che il contributo non potesse essere riconosciuto se non qualora la società avesse dimostrato di aver rispettato le previsioni di legge, bensì che potesse essere pronunciata la decadenza del contributo se tale prova non fosse stata assicurata, derivandone quale conseguenza che il contributo, già assegnato (e per larga parte erogato), avrebbe dovuto essere revocato, la condizione in parola aveva natura risolutiva. Questa valutazione trova un condivisile precedente nella decisione con la quale questa Corte di legittimità ha statuito che “in tema di imposta RAGIONE_SOCIALEa sul patrimonio netto RAGIONE_SOCIALEe imprese, istituita dall’art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, i contributi erogati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni Basilicata e Campania, toccate dagli eventi sismici del 1980 e 1981, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge – che, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il 6 quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento RAGIONE_SOCIALE‘opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida
all’interessato” -, vanno ritenuti immediatamente acquisiti dal beneficiano, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo”, Cass. Sez. V, 4.10.2004, n. 19765. Ne discende che le contestazioni introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE risultano infondate ed i motivi rigettati, ribadendo il seguente principio di diritto: “in tema di Irap, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione annuale RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 maggio 1981, n. 219, in conseguenza degli eventi sismici del 1980 e 1981, in considerazione del disposto di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge -laddove, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento RAGIONE_SOCIALE‘opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato” -, i contributi concessi devono ritenersi immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo; ne discende che il contributo pubblico, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa competenza, deve essere contabilizzato nell’anno in cui il contributo è stato deliberato, e non quando lo stesso è stato effettivamente erogato, oppure quando, terminate le verifiche, il contributo non risulta più soggetto alla possibilità RAGIONE_SOCIALEa revoca”.
Con il dodicesimo ed ultimo motivo del ricorso principale (rubricato sub 14) si prospetta censura ex articolo 360 numero 4 cc per violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 cpc.
La società lamenta che -malgrado proposto già in primo grado con il ricorso introduttivo e poi ribadito con l’atto di appello un ulteriore motivo dal quale discenderebbe l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe riprese di materia imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRES (il contributo aveva natura di integrazione del patrimonio e non già carattere
reddituale)- la RAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALE., come prima la RAGIONE_SOCIALE, non abbia pronunciato su tale motivo.
Il motivo del ricorso per cassazione assolve l’onere RAGIONE_SOCIALEa completezza, indicando i passi degli atti dei gradi di merito dove la censura era stata svolta, segnatamente al paragrafo 4.3. RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello.
Giudice del fatto processuale questa Suprema Corte, esaminata la sentenza, rileva la fondatezza del motivo, non manifestandosi in una alcuna parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza qualsivoglia affermazione in ordine alla ripresa RAGIONE_SOCIALE relativa al predetto motivo d’appello; donde il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata sotto questo profilo con remissione al giudice di merito.
L’accoglimento del dodicesimo motivo porta con sé l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘undicesimo (rubricato sub 13), che contesta la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE su cui la sentenza in scrutinio non si è pronunciata e che deve essere oggetto del giudizio di rinvio.
Può essere ora esaminato il ricorso incidentale promosso dal l’RAGIONE_SOCIALE e affidato a unico motivo con censura ex articolo 360, primo comma, numero 3 codice di procedura civile per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 del decreto legislativo numero 5 146 del 1992, lamentandosi, nella sostanza, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa oggettiva difficoltà normativa.
Il motivo non può essere accolto poiché lo stesso andamento processuale, sopra riassunto nella sua scansione, dimostra l’intervento di novellazioni legislative ed interpretazioni autentiche che si innestano su un sistema di leggi speciali di non agevole interpretazione.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame, adeguandosi, e regoli le spese di questo giudizio.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi quarto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo del ricorso principale, rigettati il primo ed il terzo, assorbiti i rimanenti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la CampaniaSalerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.