Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6739 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6739 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26996/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 328 del 2020, depositata il 20 gennaio 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME, imprenditore agricolo, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato a fini IRPEF e IR AP, un reddito di impresa non dichiarato di euro 138.819,00 derivante dalla percezione del contributo in conto capitale per la realizzazione di un agriturismo che aveva sottratto alla tassazione.
La CTP di Caltanissetta, con sentenza n. 560 del 2013, aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo corretta la qualificazione del contributo come contributo in conto impianti e corretta la sua imputazione ad annualità diverse da quella in cui lo aveva percepito.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto impugnazione avverso la sentenza e la CTR RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, con la sentenza n. 328 del 2020, aveva accolto l’appello ritenendo che l’erogazione avesse natura di contributo in conto capitale soggetto a tassazione per cassa nell’anno in cui l’impresa lo aveva percepito. Riteneva, altresì, fondato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in relazione all’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa fattura n. 2 del 2006 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA del 10% anziché del 20%.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l’A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate si è difesa depositando il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 comma 3 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986, degli articoli 87, 189 e 191 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana 23 dicembre 2000 n.32, nonché degli articoli 6, 15, 16, 21 e 22 del Bando pubblico adottato dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14 RAGIONE_SOCIALEa L.R.n.32 del 2000.
La CTR avrebbe, infatti, erroneamente attribuito al contributo percepito dal ricorrente per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività di agriturismo natura di contributo in conto capitale tassabile come sopravvenienza attiva per cassa nell’annualità in cui è stato percepito anziché di contributo in conto impianti vincolato all’investimento nell’acquisto di beni strumentali destinato a confluire nel reddito secondo il principio di competenza per quote di ammortamento, così violando l’art. 88 t .u.i.r. e le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte è consolidata nell’affermare che i contributi pubblici a fondo perduto erogati a sostegno del potenziamento RAGIONE_SOCIALEa struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa, in senso economico riconducibili alla nozione di contributi in conto capitale, sotto il profilo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fisca le, si distinguono nella categoria dei contributi in conto capitale che mirano genericamente al rafforzamento patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non sono legati ad una particolare destinazione e nella categoria dei contributi in conto impianti che sono, invece, specificamente destinati all’acquisto di beni strumentali .
1.3. In particolare, i contributi in conto capitale sono contributi a fondo perduto che mirano genericamente al rafforzamento patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non sono legati ad una particolare destinazione o all’acquisto di beni strumentali costituenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 t.u.i.r., sopravvenienze attive da annotare in conto economico nella apposita voce per cassa cioè nell’esercizio in cui vengono erogati .
Afferma, al riguardo, la Corte che « contributi in conto capitale sono erogati per aumentare i mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari, senza per ciò che la loro concessione si correli all’onere RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione di uno specifico investimento. In particolare, si è ritenuto che sono contributi in conto capitale e, quindi, “sopravvenienze attive”, che concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati (criterio di cassa) oppure in quote
costanti nell’esercizio in cui sono incassati ed in quelli successivi, non oltre il quarto, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali.»(Cass. 21438 del 2021).
1.4. Sono, invece, contributi in conto impianti i contributi specificamente destinati all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 t.u.i.r., non generano né sopravvenienze attive né ricavi ma che confluiscono nel reddito di impresa per competenza sotto forma di quote di ammortamento deducibili. Afferma, al riguardo, la Corte che « i contributi “in conto impianti”, i quali sono destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono, concorrendo a formare il reddito d’impresa per competenza nel quale confluiscono sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato.» ( Cass. n. 16776 del 2020).
1.5. La differenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa imposizione fiscale tra le due tipologie di contributo risiede esclusivamente nella finalità obiettiva perseguita dalla disciplina di favore con la sua erogazione: sono, infatti, contributi in conto capitali quelli erogati per incrementare la struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico di investimento mentre sono contributi in conto impianti quelli vincolati alla destinazione all’acquisto di beni m ateriali o immateriali strumentali ( Cass. 2020 n. 15754; Cass. n. 10779 del 2023).
1.6. Nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del contributo a fondo perduto previsto dalla norma che lo istituisce è necessario, quindi, tener
conto che la categoria generale del contributo in conto capitale concesso a rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società comprende anche la sottocategoria del contributo in conto impianti e che la caratteristica fondamentale che connota , sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale regolata dall’art. 88 t .u.i.r., i contributi in conto impianti è il loro vincolo alla destinazione all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili e il loro stretto collegamento con i costi sostenuti per l’acquisto che r ende operativo il criterio di competenza anziché quello di cassa.
Il collegamento necessario con l’acquisto di beni ammortizzabili è, dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai contributi pubblici la natura di contributi “in conto impianti”. (Cass. n. 21438 del 2021).
1.7. Nel caso di specie è pacifico e risulta dalla sentenza impugnata che i contributi sono stati erogati all’impresa agricola del ricorrente dalla Regione Sicilia in forza di un bando pubblico emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 32 del 2000 per la realizzazione di un’attività di agriturismo e cioè per la ristrutturazione del fabbricato rurale e la sua trasformazione in struttura recettizia, la sistemazione RAGIONE_SOCIALE aree e l’ acquisto di impianti, arredi e mobili.
1.8. La legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 32 del 2000 prevede, in particolare, all’art. 87, dedicato agli interventi in materia di agriturismo, che ‘ L’RAGIONE_SOCIALE è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all’attività agricola .’ e, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli interventi ammessi a finanziamento prevede al comma 2 lett. a) la ristrutturazione e l’adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l’installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici.
La stessa legge, all’art. 189, contenente la disciplina RAGIONE_SOCIALEa procedura di erogazione, prevede al comma 2 che ‘ Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato d’avanzamento contabile RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa ‘ . E, infine, all’art. 191 stabilisce la sanzione RAGIONE_SOCIALEa revoca dei benefici derivanti al contributo qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla cessione o prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all’intervento.
1.9. Dall’esame del complesso RAGIONE_SOCIALEa disciplina richiamata si evince che il nomen iuris di contributi in conto capitale di cui, sotto il profilo economico, i contributi in conto impianti sono una sottospecie ( Cass. n. 7950 del 2019) sta ad indicare, in questo caso, elargizioni condizionate nella fase RAGIONE_SOCIALE‘ammissione e RAGIONE_SOCIALEa erogazione alla realizzazione di uno degli investimenti per l’acquisto o adeguamento di beni strumentali necessari allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di agriturismo , tassativamente ind icati nell’art. 87 comma 2, annoverabili nella categoria dei contributi in conto impianti.
1.10. La CTR ha fatto erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano l’intervento laddove ha ritenuto decisiva la sola qualificazione normativa del l’erogazione come contributo in conto capitale e lo ha ritenuto non legato alla realizzazione del progetto finanziato solo perché per ottenere l’anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘acconto era sufficiente la sola presentazione di una polizza fideiussoria, senza tener conto che : l’ammissione al contributo era subordinata alla presentazione del progetto di adeguamento e acquisto di beni strumentali, l’erogazione allo stato di avanzamento lavori e d il mantenimento all’effettiva realizzazione e conservazione nel patrimonio dei beni acquistati con il contributo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 n. 4 c.p.c. nella parte in cui, con una motivazione contraddittoria, ha con cluso per la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio in ordine all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA al 20% alla fattura n. 2 del 2006 emessa per ‘ arredi e lavori di restauro conservativo dei fabbricati rurali destinati all’attività agrituristica siti a Villaba i n C.da COGNOME dopo aver descritto una fattispecie soggetta ad IVA agevolata.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. In tema di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
In particolare, in tema di contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).
2.3. Nel caso di specie la CTR, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, si limita a descrivere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa fattura e a concludere
per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio senza esplicitare le ragioni giuridiche RAGIONE_SOCIALEa decisione e in particolare senza spiegare perché all’esecuzione di lavori di recupero del patrimonio non sarebbe applicabile l’IVA agevolata sulla base RAGIONE_SOCIALE norme invocate dal ricorrente, rendendo così impossibile la ricostruzione del percorso logico seguito per la formazione del suo convincimento.
Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cp.c. per aver la CTR omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato riprodotto nelle controdeduz ioni all’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla censura relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina che regola l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in materia di IVA.
3.1. Secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte sussiste il vizio di omessa pronuncia, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., allorché manchi completamente l’esame ammissibile di una censura mossa alla sentenza del giudice di primo grado o di una autonoma questione ritualmente riproposta dall’appellato , mentre tale violazione non ricorre nel caso in cui il giudice di appello fondi la decisione su una costruzione logico giuridica incompatibile con la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda o d ell’eccezione trascurata (Cass. 16254 del 2012; Cass. 11756 del 2006 Cass. 2020 16776).
3.2. Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto sin dal ricorso di primo grado la doglianza in questione avverso l’atto impositivo impugnato che la sentenza di primo grado non aveva esaminato assorbendola nell’accoglimento integrale di tutte le altre sue doglianze. Nonostante la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione nelle controdeduzioni in appello alla pag. 14, la CTR, nell’accogliere il gravame RAGIONE_SOCIALE‘ufficio , non l ‘ha esaminata.
3.3. Nella situazione descritta era ammissibile e doveroso l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione riproposta dal momento che il contribuente vittorioso totalmente
all’esito del giudizio di primo grado non aveva l’interesse a proporre appello incidentale sul motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo non esaminato dalla CTP ma aveva solo l’onere di riproporre la sua difesa nel giudizio di appello.
3.4. Afferma, al riguardo, la Corte che « La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. Civ.» (Cass. 1161 del 2003 Cass. 14086 del 2010; Cass 24124 del 2016).
3.5. La CTR avrebbe, quindi, dovuto esaminare l ‘autonoma questione ritualmente riproposta in appello dal contribuente vittorioso in primo grado che, invece, non ha affrontato, discostandosi dai principi richiamati.
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME