Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Alì, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 1366/27/16 depositata l’undici aprile 2016.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Si dà atto che nella sua requisitoria il Sostituto procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione un contributo in conto capitale per Lit. 3.753.060.000,00, erogato pur in via provvisoria in favore RAGIONE_SOCIALE‘impresa dal RAGIONE_SOCIALE con decreto 30 giugno 1997, con versamento di una prima quota di Lit. 1.251.020.000 nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno d’imposta 1999, ma non imputato nel conto economico tra le sopravvenienze attive.
CONTRIBUTI
La CTP confermava la ripresa ma annullava le sanzioni ritenendo ricorrere un’ipotesi di incertezza circa la portata RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia.
La CTR accoglieva l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Ricorre quindi in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente resiste con controricorso e da ultimo depositando memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico mezzo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, l. n. 449/1997 e 88 TUIR, avendo erroneamente ritenuto la CTR che il contributo di cui si tratta concorra al reddito secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa competenza economica e (implicitamente) non quello di cassa.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso invero non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata , limitandosi lo stesso, dopo le brevi annotazioni di cui sopra, a riportare ampi stralci di pronunce di questa Corte, senza peraltro coglierne la ratio, conforme alla decisione del giudice d’appello.
In particolare la CTR si conforma al principio in base al quale costituiscono sopravvenienze attive, come tali assoggettate alla tassazione in virtù del principio di cassa, solo i contributi in conto capitale finalizzati non a specifici investimenti, bensì all’incremento dei mezzi patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiata, mentre negli altri casi, in cui -come nella specie -i contributi sono invece finalizzati all’acquisto di specifici beni ammortizzabili, l’imprenditore può scegliere se decurtare l’importo del contributo dal costo d’acquisto, riducendo così proporzionalmente le successive rate di ammortamento RAGIONE_SOCIALEo stesso e in tal guisa incidendo sul risultato d’esercizio tassabile, ovvero ammortizzare al lordo del contributo e quindi concorrere al reddito sotto forma di quote di risconto.
Tutto ciò risponde all’orientamento di questa S.C. (cfr. da ultimo Cass. n. 21438/2021).
La considerazione su cui si fonda dunque il ricorso, e cioè che la condizione cui era assoggettata la definitività del contributo avesse natura risolutiva e non sospensiva, si ripete, esula completamente e prescinde dalle considerazioni svolte dalla CTR.
L’inammissibilità del ricorso determina la condanna RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese che liquida in € 10.700,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % RAGIONE_SOCIALE‘onorario, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per € 200,00.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024