Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21419/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO RAGIONE_SOCIALE FOGGI
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Puglie, sezione di Lecce, n. 262/2022 depositata il 07/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Ugento Li Foggi ha notificato alla ricorrente, proprietaria di alcuni fondi agricoli in agro di Supersano
(LE), l’avviso di pagamento n. 90020150068948316000 di € 622,88, emesso da RAGIONE_SOCIALE, relativamente al tributo 630 (bonifica terreni e miglioramento fondiario -anno 2014), avverso cui veniva proposto tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositato in data 22.06.16. in particolare, la ricorrente sosteneva che le opere di bonifica presenti sul territorio fossero del tutto inidonee all’uso per totale carenza di manutenzione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nel giudizio n. 1237/16 R.G., in accoglimento della domanda, ha accolto il ricorso annullando l’avviso di pagamento, ritenendo che la mera inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza non assoggetterebbe i proprietari al pagamento del contributo, dovendo gli immobili trarne un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.
Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello ritenendo invece che le opere di bonifica e salvaguardia apportano benefici diretti e indiretti ai consorziati anche nel lungo periodo e che non è necessario che gli interventi di manutenzione siano effettuati ogni anno per giustificare il contributo, in ragione del principio di utilità pluriennale, essendo a i contributi di bonifica prestazioni periodiche con una causa debendi continuativa. Inoltre, La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che la contribuente non ha fornito una prova adeguata dell’assenza di benefici derivanti dalle opere di bonifica.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimata non si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. 215/1933 e dell’art. 18 L.R. 4/2012. Non
viene dedotto sotto quale vizio tipico tassativamente prescritto dall’art. 360 c. 1 viene formulata la censura.
1.1. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata si basa unicamente sul concetto di utilità pluriennale delle opere di bonifica, senza considerare la necessità di documentare le opere di manutenzione, come la pulizia dei canali, il taglio delle piante infestanti e lo sgombero dei rifiuti. Sul punti, rileva che i canali di bonifica nel bacino imbrifero in cui ricadono i fondi della ricorrente, denominato Pedicare, sono ostruiti da vegetazione, detriti e rifiuti a causa dell’incuria del Consorzio e questa situazione impedisce il deflusso delle acque e causa ristagni nei terreni, compromettendo le normali operazioni colturali. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione la perizia di parte che documentava le carenze del Consorzio.
1.2. La censura non può essere accolta.
1.3. In sostanza la contribuente mette in discussione la qualità dell’attività manutentiva svolta dal Consorzio, il cui inadempimento sarebbe stato provato con consulenza tecnica di parte (CTP), che il giudice del gravame non avrebbe considerato, ritenendola superata dalla esistenza di vantaggi pluriennali, i quali non obbligano ad una manutenzione annuale.
1.4. In primo luogo deve rilevarsi che la censura, per come formulata, finisce per impingere nel merito, il cui accertamento è precluso alla Corte di legittimità.
1.5. Inoltre non è specificato, né si desume dal motivo, se si intenda censurare la incorretta applicazione della legge (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) o l’ error in procedendo (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) in ragione della mancata considerazione della CTP, o, ancora, se detta omissione della valutazione della CTP sia prospettata sotto il profilo dell’omessa pronuncia su di un fatto oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c.).
1.6. Rimettere al giudice di legittimità il compito di individuare le singole obiezioni teoricamente avanzabili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione previsti dall’articolo 360 del codice di procedura civile, e successivamente determinare quali disposizioni potrebbero essere pertinenti a tale scopo, comporta l’attribuzione, in modo inammissibile, al giudice di legittimità il compito di definire il contenuto giuridico delle contestazioni sollevate dal ricorrente.
1.7. Sotto tali profili la cesura è dunque inammissibile.
1.8. Il motivo è anche infondato.
1.9. Analizzando la questione di diritto sottostante, deve rilevarsi che l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
1.10. Quanto alle opere di difesa idraulica si è, altresì, affermato che ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
1.11. In questa prospettiva la CTR ha fatto retta applicazione del principio, rilevando che in linea generale la contribuente ha
beneficiato dell’attività di bonifica, da considerare in una prospettiva temporale non limitata a singolo anno.
1.12. Il motivo non può quindi ritenersi fondato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione del controricorrente.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.