Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36246 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12800/2022 proposti da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Lecce l’DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
-avverso la sentenza n. 3038/2021 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia in data 18/11/2021 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Avviso pagamento contributo di RAGIONE_SOCIALE -Mancata adozione piano generale di RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso un avviso con cui gli era stato chiesto, in base al piano di classifica, il pagamento del contributo di RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2014 riferito ad alcuni suoi fondi rustici situati nel perimetro di contribuenza del RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via preliminare l’illegittimità del piano di classifica per la mancanza del piano generale di RAGIONE_SOCIALE e per la sua genericità.
La CTP rigettava il ricorso per la mancanza di una specifica contestazione del piano di classifica.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Puglia rigettava il gravame, affermando che il RAGIONE_SOCIALEato non aveva sollevato alcun motivo di illegittimità del piano di classifica, se si faceva eccezione per la mancata preventiva adozione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, trascurando di contestare il piano di classifica quanto al rapporto tra la singola opera di RAGIONE_SOCIALE e lo specifico suo fondo, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni specifiche, occorreva prendere atto del provvedimento amministrativo di adozione ed approvazione del piano di classifica e considerare la individuazione concreta degli immobili avvantaggiati dalle opere di RAGIONE_SOCIALE contenuta nella cartografia allegata al piano di classifica.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 4 rd n. 215/1993, 3 l.r. n. 38/2012 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il piano di classifica era viziato per essere stato redatto senza la preventiva predisposizione di un piano di RAGIONE_SOCIALE, con la
conseguenza che l’onere di provare l’esistenza di un beneficio diretto e specifico era a carico del RAGIONE_SOCIALEo.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALEa legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata approvazione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dal RAGIONE_SOCIALEo richiedente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
Questa corte si è progressivamente assestata, in epoca recente, per quanto con varietà di sfumature lessicali, sul principio per cui in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel “perimetro di contribuenza”, e la relativa valutazione nell’ambito di un “piano di classifica”, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di “perimetro di contribuenza”, o in caso di mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel “piano di classifica”, grava sul RAGIONE_SOCIALEo l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il RAGIONE_SOCIALEo, il cui avviso di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654/2012; sez. un. n. 11722/2010).
Tale indirizzo – seguito da moltissime altre decisioni – muove dalla constatazione che il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 cod. civ., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal
vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica e RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile (v., ancora, Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010, nonché, infine, Cass. n. 13176/2014).
Cosicché, quando l’avviso di pagamento sia motivato con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul RAGIONE_SOCIALEo circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.
Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito RAGIONE_SOCIALEa ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal RAGIONE_SOCIALEo in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti – derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del RAGIONE_SOCIALEato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. n. 26009/2008, cui adde Cass. n. 17066/2010).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il RAGIONE_SOCIALEato aveva fin dall’inizio eccepito giustappunto l’illegittimità del piano di classifica, sull’essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE.
La sostanza RAGIONE_SOCIALEa critica del contribuente era invero costituita da ciò: che il piano generale di RAGIONE_SOCIALE, definendo le linee di intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sul territorio, doveva individuare le opere di RAGIONE_SOCIALE da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati. Dacché, eccependo
che il RAGIONE_SOCIALEo non aveva elaborato alcun piano generale, il RAGIONE_SOCIALEato nella sostanza aveva contestato proprio il piano di classifica così come predisposto dal RAGIONE_SOCIALEo.
Ciò stante, tenuto conto dei principi enunciati, può osservarsi che in tanto la commissione tributaria regionale avrebbe potuto definire la controversia in base al mero principio di presunzione di beneficio, discendente dall’avvenuta approvazione del piano di classifica del RAGIONE_SOCIALEo, in quanto avesse prima accertato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione del ricorrente a proposito RAGIONE_SOCIALEa mancata elaborazione del piano di RAGIONE_SOCIALE generale. Invero, in base all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa L.R. Puglia n. 38 del 2012, <>.
Solo in difetto, quindi, di puntuale e specifica contestazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, stante l’incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CTR non avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate ed accollare l’onere probatorio, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c. RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei benefici fondiari al RAGIONE_SOCIALEato, come in concreto ha invece fatto (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223; Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010).
La commissione tributaria regionale ha dunque falsamente applicato le norme in materia.
Essa ha erroneamente affermato che il RAGIONE_SOCIALEato non aveva sollevato
alcun motivo di illegittimità del piano di classifica, se si faceva eccezione per la mancata preventiva adozione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, trascurando di contestare il piano di classifica quanto al rapporto tra la singola opera di RAGIONE_SOCIALE e lo specifico suo fondo, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni specifiche, occorreva prendere atto del provvedimento amministrativo di adozione ed approvazione del piano di classifica.
1.2. È opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l’avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione RAGIONE_SOCIALEe medesime opere nel piano generale di RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, in questo caso, è onere del RAGIONE_SOCIALEo fornire la prova, oltre che, ovviamente, RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del RAGIONE_SOCIALEato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 11 rd n. 215/1933, 3 l.r. n. 38/2012 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché l’omesso esame RAGIONE_SOCIALEe relazioni tecniche in atti, per non aver la CTR considerato le due perizie da lui prodotte, dalle quali avrebbe evinto l’assenza di qualsivoglia opera del RAGIONE_SOCIALEo, e quindi un conseguente beneficio, in suo favore.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente (con la conseguenza che diventa irrilevante scrutinare se si sia o meno al cospetto di una cd. doppia conforme, come sostenuto dal RAGIONE_SOCIALEo), atteso che, in applicazione del principio di ripa rtizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova come declinato e tenendo presente le risultanze istruttorie (ivi comprese le due relazioni tecniche di parte contribuente, atteso che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può
elevarla a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6038 del 23/02/2022), la CTR dovrà valutare se, attraverso la cartografia allegata al piano di classifica, il RAGIONE_SOCIALEo abbia assolto all’onere su di esso gravante, il tutto alla luce dei principi che seguono.
L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009 Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015).
In particolare, l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai RAGIONE_SOCIALE il potere di imporre contributi ai proprietari RAGIONE_SOCIALEati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di RAGIONE_SOCIALE, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall’art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di RAGIONE_SOCIALE già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di RAGIONE_SOCIALE da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019).
Nell’operare il detto scrutinio, la CTR terrà altresì presente che, in tema di contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE, il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27469 del 30/12/2016).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Puglia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2023.