Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33214 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7442/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 2454/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva ricevuto un avviso di pagamento del 29/12/2015 notificatogli dal concessionario RAGIONE_SOCIALE per conto del
RAGIONE_SOCIALE oggi resistente, per contributi di bonifica dell’anno 2014.
Successivamente il medesimo concessionario gli aveva notificato un’ingiunzione di pagamento del 17/6/2016 con la quale gli intimava il pagamento della somma dovuta per il suindicato contributo.
Il contribuente impugnò entrambi gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e in accoglimento del ricorso, con sentenza 19/6/2017 li annullò per difetto di prova in ordine al l’effettivo godimento del beneficio consortile.
Il RAGIONE_SOCIALE propose appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Lecce e questa, nel contraddittorio con il contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, accolse l’appello ritenendo che, essendo i fondi del ricorrente ricompresi nel piano di classifica regolarmente approvato, doveva ritenersi presunto il beneficio consortile. Il giudice d’appello ritenne inoltre che il ricorrente non avesse provato l’esclusione dalla fruibilità del beneficio, presupposto ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 del R.D. 215/1933 al fine di ottenere l’esenzione dai predetti contributi. Valutò altresì che i fondi del ricorrente, per caratteristiche e ubicazione, fossero destinati a trarre vantaggi dalle attività consortili con conseguente obbligo di contribuzione, svalutando la rilevanza del presunto abbandono o mancanza di manutenzione che avrebbe afflitto i canali in questione e rimarcando come il RAGIONE_SOCIALE avesse documentato diversi interventi anche nell’anno cui è riferito il contributo di cui è causa mentre le valutazioni del contribuente riguardavano il 2016.
Nelle more del procedimento è deceduto il ricorrente e in sua vece ricorrono per cassazione gli eredi sulla base di quattro motivi integrati da successiva memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, anch’esso integrato da successiva memoria.
RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorso è stato telematicamente notificato il 20/3/2023, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto esso si sostanzierebbe in una richiesta di rivalutare il merito della controversia, ribadendo il gravame le censure proposte nei gradi di merito senza confrontarsi con le decisioni della pronuncia impugnata e limitandosi a contestarne la motivazione.
1.2 L’eccezione preliminare è infondata in quanto le censure di parte ricorrente appaiono specificamente formulate sicché la loro ammissibilità, anche sotto i profili enunciati dal controricorrente, sarà esaminata sui singoli motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 3 e 10 del rd 215/33, e 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale Puglia n. 4 del 13 marzo 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Sostengono che, in applicazione delle disposizioni regionali citate, il RAGIONE_SOCIALE avesse l’obbligo di dotarsi, entro 180 giorni dal 13/3/2012, di un nuovo piano generale di bonifica. Ciononostante, il RAGIONE_SOCIALE adottò un piano di classifica in data 18/10/2012 senza provvedere al presupposto piano di bonifica. Ciò, benché non ostativo alla validità del piano, dovrebbe comunque superare la presunzione relativa di beneficio diretto e immediato per i fondi del contribuente ove sia contestato il piano di classifica. Richiama a tal fine una pronuncia di questa sezione (n. 2241/2015 del 6/2/15) che
avrebbe disposto in tal senso.
Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 11 del R.D. n. 215/1933 e 17-18 della l.r. Puglia n. 4/2012 in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La presunzione invocata dalla Commissione Regionale sarebbe superata dalla contestazione del piano di classifica, operata dal contribuente sin dal ricorso in primo grado, ciò che avrebbe dovuto indurre la stessa Commissione a ripartire l’onere probatorio secondo i normali criteri.
3.1 I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale identità della questione, sono infondati.
3.2 Preliminarmente va osservato come il richiamo, operato dal ricorrente alla suindicata pronuncia n. 2241/15, non appaia pertinente in quanto l’insegnamento relativo riguarda la legislazione specifica della Regione Toscana (l.r. 94/1994), con riferimento a una cartella di pagamento del 2006, in presenza di un piano di classifica adottato dal RAGIONE_SOCIALE in assenza di piano di bonifica, previsto sin dal 1994 e al di là d’ogni norma transitoria.
3.3 Nel caso specifico, invece, la stessa L.R. Puglia prevede la disciplina transitoria all’art. 42, comma 7, secondo cui, ‘ In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’a rticolo 3. Per i consorzi di bonifica di RAGIONE_SOCIALE, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun RAGIONE_SOCIALE ‘.
3.4 Nel caso qui in esame le opere effettuate dal RAGIONE_SOCIALE sono realizzate e individuate nel piano di classifica adottato nel 2013 e documentate come indicato dalla stessa pronuncia impugnata. A ciò si aggiunga come la pronuncia richiamata n. 2241/2015 sia antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 la quale ha chiarito come il contributo consortile di bonifica abbia natura tributaria, conformemente alla sua natura non sinallagmatica,
e costituisca un contributo di scopo, con la conseguenza che è identificabile un vero e proprio potere impositivo del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all’immobile deriva dalla fruizione (o anche dalla fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta) dell’attività di bonifica, che deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale. (vv. sentenze n. 335 del 2008, n. 26 del 1998). Ne deriva che se il beneficio deve comunque essere fruito o anche meramente fruibile dal ricorrente, rimane operante la presunzione derivante dal piano di classifica, che la sentenza impugnata ha ritenuto non superata dalle argomentazioni del ricorrente medesimo.
3.5 Deve inoltre evidenziarsi, al di là delle valutazioni in fatto che ordinariamente non competono a questa Corte, che la sentenza impugnata non si è limitata a ribadire la presunzione derivante dal piano di classifica asseritamente contestato (e mai impugnato ex se ), ma ha motivato congruamente sull’adempimento dell’onere probatorio da parte del RAGIONE_SOCIALE evidenziando come:
sia indubbio che gli immobili del contribuente, per le loro caratteristiche e ubicazioni, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del RAGIONE_SOCIALE;
-a nulla rileva che negli ultimi anni quest’ultimo possa avere trascurato la manutenzione dei canali, essendo com’è noto il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare non siano perfettamente efficienti;
-il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di produzione documentale, ha provato d’aver programmato ed eseguito interventi di manutenzione delle opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui sono situati gli immobili del contribuente, al fine di mantenere per quanto possibile efficiente il sistema di deflusso delle acque dalla proprietà fondiaria alla rete idraulica, in modo da evitare l’allagamento (richiamando documentazione).
Tali valutazioni appaiono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità in quanto privi di errori logici o giuridici.
Qualora pertanto e ipoteticamente il giudice d’appello avesse errato nel porre l’onere probatorio a carico del contribuente, in fatto ha valutato le prove in atti secondo la giusta ripartizione ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE avesse provato il suo diritto.
Con il terzo motivo censurano la violazione degli artt. 11 r.d. n. 215/1933, 860 c.c., 17 e 18 L.R. Puglia n. 4/2012 e deliberazione Giunta Reg. Puglia n. 1150 del 18/6/13 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostengono che la formazione progressiva dell’imposizione tributaria in oggetto, prevista dalle normative suindicate, imponga di sindacarne l’effettività al fine di verificare l’effettiva debenza sicché solo ove gli interventi siano stati effettivamente realizzati, sorgerebbe il diritto al contributo in capo al RAGIONE_SOCIALE. Secondo tale ricostruzione: 1) col bilancio preventivo si programmano le opere da realizzare distinguendo ciò che è pagato dalla Regione o altri da quelli a carico del RAGIONE_SOCIALE; 2) vanno eseguiti nel corso dell’anno degl i interventi programmati; 3) segue approvazione entro fine anno del piano annuale di riparto che distribuisce tra i consorziati sulla base degli indici di beneficio e con l’indicazione degli indici d’efficienza, destinati a correggere la formazione del ruolo di contribuenza. Lo stesso statuto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’art. 62 prevede che le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del RAGIONE_SOCIALE sono ripartite a bonifica ultimata e in ragione dei benefici effettivamente conseguiti. 4.1 Il motivo è infondato.
4.2 La ricostruzione operata ripropone l’esistenza di un sinallagma tra le opere effettuate e la debenza del contributo che è stata esclusa dalla pronuncia della Corte Costituzionale richiamata anche nella sentenza impugnata, che riconosce invece il contributo in capo ai proprietari di fondi che fruiscono o possono fruire del beneficio. Attesa l’accertata natura di tributo di scopo, e non di corrispettivo
contrattuale, vanno richiamate le motivazioni della sentenza impugnata, come riportate con riferimento al precedente motivo, a giustificazione dell’esistenza dei requisiti della sua esigibilità.
Con il quarto motivo censurano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Secondo i ricorrenti, la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa del RAGIONE_SOCIALE non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di loro proprietà. Lamentano che il giudice di merito non abbia disposto una consulenza tecnica d’uffici o al fine di tale accertamento. 5.1 Il motivo è inammissibile.
5.2 Si censura infatti l’omesso esame di un fatto storico che è invece stato specificamente esaminato dalla pronuncia impugnata, dovendo richiamarsi a tal fine quanto già riportato in merito al secondo motivo di censura, anche se le valutazioni non sono condivise dai ricorrenti che cercano di provocare una rivalutazione in fatto delle prove acquisite. La scelta poi di non operare una consulenza tecnica d’ufficio è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione ove non ricorra, come si è detto nel caso specifico, il profilo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 -01).
Il ricorso va pertanto respinto e i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese nei confronti del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti stessi, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di legittimità a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME