Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22202 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9830/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE SARNO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di SALERNO n. 6911/2022 depositata il 20/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ricorrente è proprietaria di un opificio industriale, deputato alla lavorazione del tabacco, ubicato nel pieno centro storico del Comune di Cava de’ Tirreni (ad appena 500 metri dalla sede del Comune), in zona urbanizzata e fornita di infrastrutture primarie e secondarie. L’opificio è dotato di una vasca di equalizzazione e di due impianti di depurazione di tipo biologico a ricircolo di fanghi attivi, posti in successione. Al termine delle due fasi di depurazione, i reflui trattati vengono convogliati nel c ollettore fognario del Comune di Cava de’ Tirreni per il cui utilizzo la ricorrente corrisponde al Comune la tariffa annuale per il servizio idrico integrato.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Sarno ha reclamato, in aggiunta, la spettanza del contributo di bonifica per gli anni d’imposta 2006 -2007-2010 e 2011 relativamente agli immobili facenti parte dell’opificio industriale, per un importo complessivo pari a euro 17.058,30, con avviso di notifica n. 4860109680 per gli anni 2006, 2007 e 2010 ed avviso di pagamento n. 4811627071 per l’anno 2011.
Tali avvisi sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Salerno che, con sentenza n. 84 del 20.1.2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e la causa è stata riassunta presso la CTP di Salerno che, con sentenza n. 6324 depositata in data 14.11.2016, ha rigettato il ricorso.
Formulato appello da parte della società contribuente, che aveva prodotto anche perizie di parte, con sentenza n. 3754 depositata in data 19.4.2018, la C.T.R. per la Campania, Sezione Staccata di
Salerno, lo ha accolto e il Consorzio ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza.
Con ordinanza n. 15846 depositata in data 8.6.2021 questa Corte ha accolto il ricorso del Consorzio, ritenendo che la motivazione del giudice del gravame fosse apparente, cassando con rinvio la decisione.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, ha emesso la sentenza di rigetto in questa sede impugnata, con la quale ha riconosciuto la validità del piano di classifica del Consorzio, ritenendo che l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica avesse comportato una presunzione di vantaggio per il fondo, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, solle vando con ciò il Consorzio dall’onere di provare il beneficio concreto, anche con riferimento alla salvaguardia idraulica generale del territorio. Ha ritenuto altresì che la documentazione prodotta non avesse escluso l’ effettiva attività consortile svolta nell’intero perimetro di contribuenza, né i benefici idraulici potenzialmente rilevanti per gli immobili della contribuente, in particolare in relazione alla difesa da allagamenti, la cui assenza non è stata provata, anche in ragione del fatto che lo stabilimento si trovava in una zona urbana densamente abitata, verosimilmente già protetta da opere di bonifica, con riflessi positivi sul valore degli immobili: una maggiore distanza dalle opere consortili non escludeva vantaggi diretti, come l’aumento del valore immobiliare o la migliorata viabilità. Ha chiarito, infine, che la circostanza che non fossero state realizzate opere diverse dalla manutenzione fosse irrilevante, poiché il beneficio può anche essere prospettico e derivare da interventi effettuati altrove e che il fatto che MST si fosse avvalsa di servizi pubblici fognari e ne avesse pagato i relativi oneri, non la esonerasse dagli obblighi contributivi verso il Consorzio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto storico processuale per cui la contestazione del beneficio fondiario da parte della società si era appuntata su specifiche e ben individuate opere di bonifica, che era stato lo stesso Consorzio di bonifica ad invocare a supposto fondamento del beneficio stesso. In particolare l’esame delle specifiche contestazioni avanzate dalla Società in relazione ad una consulenza tecnica prodotta – ed alle relative deduzioni del Consorzio -sarebbe stata ‘presso ché totalmente pretermesso dalla sentenza impugnata’.
1.1. La censura non è fondata.
1.2. Invero, si assume che in sede di appello il Consorzio, per evidenziare il beneficio fondiario specifico, aveva dedotto che: <>.
Era stata anche prodotta una consulenza la quale aveva rilevato che:
<>.
1.3. Si assume, quindi, che il giudice del gravame non abbia esaminato i dati dedotti in consulenza di parte con riferimento ai profili della conformazione orografica del territorio sul quale insiste lo stabilimento; quanto al Vallone Piscincoli la circost anza che scorre ‘in un alveo altimetricamente conformato con declivio naturale nordovest, in direzione opposta alla posizione sudest dello stabilimento’; e, infine, che le altre due opere richiamate dal Consorzio fossero dei semplici pozzi.
Nel dedurre ciò, la parte ricorrente richiama alcuni rilievi della CTR ma omette di richiamare il seguente rilievo secondo il quale: <>.
I temi della conformazione e del declivio, dedotti come omessi, devono quindi ritenersi esaminati con detto rilievo della CGT-2 Campania.
1.4. La questione della distanza delle opere di bonifica, infine, è stata anch’essa esaminata sul rilievo che <>.
1.5. Da ultimo, va rilevato che difetta (anche) il requisito della decisività nel senso che, per come esaminata la questione dalla CGT2 (in relazione alla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque), quanto viene dedotto si risolve in un (mero) diverso apprezzamento in fatto.
1.6. La censura non può dunque essere accolta, essendo il motivo infondato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 810 c.c. e degli artt. 10 e 11 Regio Decreto 13.2.1933, n. 215, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La sentenza gravata applicherebbe falsamente le disposizioni in materia di beneficio fondiario, in quanto quest’ultimo, in relazione al caso concreto, finirebbe per essere interpretato in termini meramente astratti, e non già in termini di fruibilità concreta delle opere di bonifica, come invece richiesto dalla Corte Costituzionale ai fini della legittimità dell’imposizione. Il riferimento ai “presumibili vantaggi diretti in tema
di maggior valore degli immobili” che il fondo della ricorrente trarrebbe dalle opere di bonifica, pur fondato su un’interpretazione astrattamente corretta, avrebbe finito per produrre, nel caso concreto, effetti giuridici in contrasto con tale interpretaz ione: la dilatazione della ‘presunzione di beneficio’ non può spingersi sino a farla assurgere a presunzione assoluta e sino ad annullare qualsivoglia legame, concreto e non meramente astratto, tra le opere di bonifica e il beneficio concretamente ritraibile dal fondo del consorziato, pena l’incostituzionalità di un simile orientamento.
2.1. Deve rilevarsi che la sentenza della CTR fonda la propria soluzione su diversi argomenti, solo uno dei quali (il beneficio astrattamente derivante dal possibile maggior valore dell’immobile) viene preso in considerazione ai fini dell’invocata violazio ne di legge.
2.2. Viceversa, la CTR ha fatto leva anche sulla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque ‘dai quali deve presumersi che la contribuente sia stata dunque utilmente difesa, eventualmente anche grazie ad opere già in precedenza realizzate’ (cfr . penultima pagina della motivazione).
2.3. La censura non può dunque essere accolta.
Parte ricorrente assume che <>.
2.4. Valorizzando l’insieme della motivazione della sentenza impugnata, il motivo non risulta accoglibile: è infondato perché la CGT2 Campania ha individuato nella difesa idraulica lo specifico beneficio fondiario, che non ha dunque carattere astratto, ma è individuato nella sua concretezza anche con rifermento al fondo interessato nella presente controversia.
Il ricorso va conseguentemente rigettato nella sua interezza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.