Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25834 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME di Pisa
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 27/06/2025
CONTRIBUTO BONIFICA – PIANO DI CLASSIFICA – LEGGE REGIONALE
TOSCANA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19781/2024 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo Presidente, dott. NOME COGNOME autorizzato al presente atto con determina del Direttore Generale n. 201 del 2 ottobre 2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
NONCHÈ
Data pubblicazione 22/09/2025
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 177/5/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il 5 febbraio 2024.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 27 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartella indicata in atti con cui l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 -Medio Valdarno, chiese al ricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2013/2014 per la complessiva somma di 1.389,68 €, in relazione al bene immobile del contribuente ubicato in Certaldo (FI).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 907/2/2019 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, affermando -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che:
il Piano Generale di Bonifica non è più previsto dalla legge reg. Toscana n. 79/2012, che ha abrogato la legge reg. Toscana n. 34/1994, prevedendo, all’art. 26, l’approvazione del Piano delle attività di bonifica, che, per l’anno 2014, come documentato dal consorzio, è stato regolarmente approvato;
-il Consorzio aveva documentato in sede di appello la sussistenza del Piano di Classifica, del Perimetro di contribuenza, del Programma triennale dei lavori 2013-2015 e del Piano delle attività di bonifica relativo all’anno 2014, producendo la dettaglia relazione tecnica con relativi allegati, fornendo prova degli interventi eseguiti e del beneficio che gli immobili del contribuente hanno ricevuto dall’attività di manutenzione e di difesa idraulica svolta dal Consorzio; Numero sezionale 5608/2025 Numero di raccolta generale 25834/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
erano prive di pregio le doglianze afferenti il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza, in quanto smentiti dalle produzioni documentali operate dal Consorzio nella presente sede, osservando che i contributi in oggetto erano stati determinati applicando il piano di classifica, il perimetro di contribuenza regolarmente adottati ed approvati (non essendo richiesta ai fini della loro applicazione la relativa trascrizione, con riparto della contribuenza per le annualità 2013 e 2014, giusta provvedimento commissariale n. 054 del 19 aprile 2013;
-«in tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dalla comprensione dell’immobile nel perimetro di contribuenza consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica ;
-«L’elenco dettagliato delle opere realizzate nell’area in cui si trovano gli immobili del contribuente e la continua attività di vigilanza e sorveglianza svolta dal Consorzio rendono evidente una
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correlazione di tipo causa effetto tra l’attività consortile ed il decremento di pericolo idraulico e di dissesto idrogeologico nell’area in cui ricade o ne è limitrofa la proprietà del consorziato. Appare dunque evidente che una diminuzione del rischio idraulico rappresenti un beneficio, un utile, un incremento del valore degli immobili dei contribuenti» (così nella sentenza impugnata). Numero di raccolta generale 25834/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Avverso tale pronuncia COGNOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 6 settembre 2024, formulando due motivi d’impugnazione.
Il Consorzio di bonifica 3 -Medio Valdarno depositava in data 4 ottobre 2024 controricorso.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933, 2697 c.c., 22 legge reg. Toscana n. 79/2012, evidenziando che il piano generale di bonifica è ancora espressamente previsto dal r.g. n. 215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di atto amministrativo, previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dal piano delle attività di bonifica contemplato dall’art. 26 delle legge reg. Toscana n. 79/2012, dettando il primo le linee guida sulla base delle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentre il secondo integra solo una proposta delle attività che il Consorzio intende effettuare.
Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea la sovrapposizione operata dal Giudice regionale tra i due atti.
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Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepito l’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potuto definire la controversia in base al mero principio di presunzione di beneficio solo se avesse prima accertato e ben motivato l’infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito della mancata elaborazione del piano di bonifica generale Numero di raccolta generale 25834/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
In particolare -a dire del contribuente -la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato la mera presenza del “piano di classifica” degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza) senza però considerare che tale piano di classifica deve individuare i benefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee di intervento dettate dal piano generale e senza tener conto del fatto che proprio una simile corrispondenza era stata nella specie contestata dal contribuente, il che comportava il venire meno del predetto criterio presuntivo circa la sussistenza del beneficio.
1.1. La censura va respinta nei termini che seguono.
L’art. 4 r.d. n. 215/1933 dispone che «per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d’altra natura».
Questa Corte ha, anche di recente, avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di bonifica le linee d’intervento della bonifica del territorio e, quindi, individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca
l’omessa elaborazione del piano generale di bonifica, come nel caso in esame, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal consorzio. Numero sezionale 5608/2025 Numero di raccolta generale 25834/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Quest’ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica, ma in questo caso, è onere del consorzio di fornire la prova, oltre che, ovviamente, dell’effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così Cass., Sez. T., 28 aprile 2025, n. 11102, che richiama «Cass. n. 2241/2015, nonché Cass. n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357 del 2016; nello stesso senso Cass. n. 26482 del 2018»).
Il contribuente è, infatti, sempre ammesso a provare in giudizio -anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; e ciò sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, che in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato.
Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario disapplicare, ex art. 7 d.lgs. n. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo, con la precisazione che la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, da porsi, pertanto, a carico del consorzio, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di
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contribuenza (v. Cass., Sez. T., 1° giugno 2025, n. 14755, che richiama «Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 1706610; Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 del 2012»; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11252). Numero sezionale 5608/2025 Numero di raccolta generale 25834/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Va poi ribadito che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, la contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica (cfr. Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11238).
1.2. Alla luce di tali principi si rivela ultronea nell’economia della complessiva valutazione offerta il richiamo da parte del Giudice d’appello alla presunzione del beneficio fondiario per effetto dell’inclusione del bene nel perimetro di contribuenza nell’ambito del piano di classifica approvato.
E ciò perché, alla stregua dei contenuti della relazione tecnica prodotta in grado di appello, che aveva dato conto «degli interventi eseguiti e del beneficio che gli immobili del contribuente hanno ricevuto dall’attività di manutenzione e di difesa idraulica svolta dal Consorzio» (così nella sentenza impugnata), la Corte regionale ha ritenuto -lo si ripete -che «l’elenco dettagliato delle opere realizzate nell’area in cui si trovano gli immobili del contribuente e la continua attività di vigilanza e sorveglianza svolta dal Consorzio rendono evidente una correlazione di tipo causa effetto tra l’attività consortile ed il decremento di pericolo idraulico e di dissesto idrogeologico nell’area in cui ricade o ne è limitrofa la proprietà del consorziato. Appare dunque evidente che una diminuzione del rischio idraulico rappresenti un beneficio, un utile, un incremento
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del valore degli immobili dei contribuenti» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 22/09/2025
In tali termini, la decisione non si è, alla fine, formata sul contestato meccanismo presuntivo, ma sulla ritenuta prova del beneficio fondiario, come offerta, in base al corretto criterio dell’onere probatorio, dal Consorzio, il tutto in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Con la seconda doglianza il contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att./trans. c.p.c., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, non avendo rappresentato il «precedente Giudicante» l’ iter logico-giuridico seguito per ravvisare la sussistenza del beneficio.
2.1. Il motivo non ha fondamento.
Il Giudice regionale ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto dimostrato il beneficio fondiario, fondando la decisione sulle risultanze della relazione tecnica depositata in grado di appello e traendo da esso gli elementi fattuali per ritenere provata la sussistenza degli interventi di vigilanza, di sorveglianza e di manutenzione diretti a contenere il rischio idraulico.
La motivazione, quindi, sussiste in termini ben superiori alla soglia del minino costituzionale richiesto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174), né può considerarsi supina alla valutazione fornita dal Giudice di primo grado, essendosi basata sulla menzionata prova offerta in sede di appello.
Numero sezionale 5608/2025
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nei soli confronti del Consorzio. Data pubblicazione 22/09/2025
Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno nella somma di 1.800,00 € per competenze, oltre accessori di legge, e nella somma di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME