Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3895 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3895 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 3725-2021 R.G. proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI COGNOME INFERIORE DEL tempore, NOME COGNOME giusta procura
COGNOME in persona del legale rappresentante pro rappresentato e difeso d all’Avvocato speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CALABRESE NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 3291/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/6/2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L a controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento, con cui il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a NOME COGNOME e NOME COGNOME il contributo di bonifica relativo agli anni 2014 e 2015.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 7131/2017, ha accolto il ricorso escludendo quindi la debenza della quota fissa e del la parte variabile del contributo stante l’assenza d ei contatori per la misurazione del consumo di acqua e la mancanza di un beneficio per i consorziati derivante dalle opere di irrigazione effettuate dal Consorzio.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado.
Il Consorzio propone ricorso fondato su due motivi.
I consorziati sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 860 cod. civ., dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, dell’art. 12 della L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, dell’art. 21 del Regolamento della Regione Campania per la gestione e conservazione degli impianti irrigui consortili, dell’art. 6 intesa Stato Regioni n. 187 del 18 settembre 2008 e lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cosiddetta quota variabile del contributo di bonifica, deducendo che la quota di esercizio del contributo irriguo è stata pretesa in ragione dei consumi effettuati e/o stimati secondo quanto previsto dall’art. 21 del regolamento sopra citato, il quale prevede, nel caso in cui un comprensorio irriguo non sia attrezzato con i relativi contatori, che gli importi unitari siano calcolati in base alla destinazione dell’uso del suolo secondo una divisione in tre fasce predeterminate dal medesimo regolamento.
1.2. Con il secondo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello richiamando gli esiti della perizia di parte dei consorziati, prodotta in primo grado, senza illustrare le ragioni per cui «detto elaborato fosse da preferire rispetto ad analoga relazione tecnica versata in atti … dal Consorzio fin dal primo grado di giudizio».
2.1. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, in quanto pregiudiziale.
2.2. La Commissione tributaria regionale ha espressamente affermato quanto segue:« I ricorrenti/appellanti hanno … prodotto una perizia giurata che contrasta con la relazione tecnica prodotta dal Consorzio poiché evidenzia che con riferimento specifico ai terreni in parola non soccorre alcun beneficio dalle opere di irrigazione realizzate dal Consorzio, con ciò superando anche la presunzione di beneficio e la sussistenza in concreto dello stesso sostenuta dalla parte resistente … la prova fornita dai consorziati tramite perizia di parte è da ritenersi idonea a stabilire che non è dovuta la tassa de qua…».
2.3. Ciò posto, occorre evidenziare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. n. 23940 del 2017).
2.4. M ediante l’apparente denuncia del vizio di omessa pronuncia, il ricorrente sollecita, piuttosto, impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per erroneo apprezzamento sull’esito della prova, censura che nella specie non è stata formulata dal Consorzio e che è peraltro inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348ter , comma 5, c.p.c., rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
2.5. Considerato dunque che la sentenza impugnata configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi , ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata e ciascuna delle quali è stata impugnata con i due motivi di ricorso, ne consegue che il rigetto del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo motivo, in quanto un suo eventuale accoglimento non pregiudicherebbe l’altra ratio decidendi.
Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dei consorziati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da