Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3896 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3896 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8150-2021 R.G. proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d all’Avvocato COGNOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso , dall’ Avv.to NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4312/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/9/2020, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L a controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un «avviso di pagamento», con cui il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a NOME COGNOME il contributo di bonifica relativi agli anni 2013 -2016.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 5989/2018, ha accolto il ricorso sul presupposto che non fosse stata fornita dal Consorzio in considerazione della fatiscenza dell’impianto di irrigazione, della mancanza di contatori, indicatori dell’effettivo consumo di acqua, della diversa quantità di acqua necessaria per differenti tipi di coltivazione, della sussistenza di pozzi cartesiani e della piovosità stagionale.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado.
Il Consorzio propone ricorso fondato su unico motivo.
La consorziata resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 860 cod. civ., 10 e 11 R.D. 215/1933 e 12 L.R. Campania n. 4/2003, nonché dell’art. 2697 cod. civ. lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente onerato il Consorzio della prova dell’esistenza del beneficio per i beni del consorziato inseriti nel piano di contribuenza e nel piano di classifica.
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sul rilievo che « la sussistenza del beneficio (che deve essere specifico e diretto anche se non immediato) deve essere provata necessariamente dal Consorzio che richiede il pagamento di contributi consortili … nella fattispecie in esame non risulta provato l’effettivo beneficio assuntamente goduto mentre, al contrario, la consorziata ha denunciato l’inefficienza degli impianti e la loro
incapacità di chiarire se in che misura abbiano contribuito ad un miglioramento dei fondi… ».
1.4 La sentenza impugnata non è, quindi, in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, da cui questo Collegio non intende discostarsi, per il quale, in tema di contributi di bonifica, solo in assenza di «perimetro di contribuenza» o di un piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell’immobile del contribuente nel «piano di classifica», grava sul Consorzio l’onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, mentre qualora vi siano un «perimetro di contribuenza» e un «piano di classifica» inclusivi dell’immobile del contribuente e legittimi -come nel caso in esame -deve ritenersi che spetta al contribuente, che impugni la richiesta di pagamento affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l’inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. 16/7/2021, n. 20359. Cass. n. 23320 del 31/10/2014. Cass. n. 4761 del 23/03/2012).
1.5. Come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24733/2023), inoltre, qualora il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale distingua il contributo irriguo in una quota fissa e una quota variabile, è onere del contribuente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di pagamento della quota fissa, dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre per la quota variabile l’onere della prova a carico del contribuente consiste nel dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo
esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da