Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2506 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2506 Anno 2026
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18050 del Ruolo Generale dell’anno 2023, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza numero 269/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 2 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sRAGIONE_SOCIALEnza numero 269/23, pubblicata in data 2 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza numero 3233/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorso intentato da COGNOME NOME avverso l’avviso di pagamento -numero 900 2015 0073522090 000e la successiva ingiunzione di pagamento -numero 0170586- emessi dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 498,98, di cui euro 451,00 quale sorta capitale dovuta a titolo di contributo RAGIONE_SOCIALE, anno 2014, in favore del RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad immobili insistenti in agro di Mesagne.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di gravame ed illustrando ulteriormRAGIONE_SOCIALE le proprie difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) resisteva, depositando controricorso e, successivamRAGIONE_SOCIALE, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste, mentre non si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale rimaneva intimata.
La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 11 della Costituzione e 112 e 132, numero 4, del codice di procedura civile, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE ancorato la decisione, sul piano motivazionale, ad argomentazioni talmRAGIONE_SOCIALE incongrue da impedire la ricostruzione dell’ iter logico-giuridico che aveva portato ad aAVV_NOTAIOare le statuizioni controverse, in quanto, pur avendo correttamRAGIONE_SOCIALE rilevato che l’oggetto del contendere verteva sulla legittimità del contributo dovuto per la bonifica dei terreni facenti parte del comprensorio (codice 630), aveva accolto l’appello ritenendo legittima la pretesa non già relativa ad esso, ma al contributo irriguo dovuto per il servizio idrico garantito ai fondi di proprietà dei consorziati (codice 648).
Il motivo è infondato.
3.1. I giudici di secondo grado, nonostante qualche incertezza lessicale, più che sostanziale, inerRAGIONE_SOCIALE alla natura del contributo, avendo richiamato, in qualche passo della motivazione, anche il servizio irriguo che i consorzi di bonifica solitamRAGIONE_SOCIALE espletano, pur avendo correttamRAGIONE_SOCIALE indicato con il relativo codice quello controverso, illustrandone i presupposti in gran parte della motivazione, hanno deciso, esplicitando il percorso logico-giuridico che li aveva inAVV_NOTAIOi a pervenire al convincimento trasfuso nel dictum giudiziale, accogliendo l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dando conto della sua fondatezza e permettendo di comprendere agevolmRAGIONE_SOCIALE che
l’oggetto del giudizio atteneva inequivocabilmRAGIONE_SOCIALE al contributo contraddistinto dal codice 630 (cfr. la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, alle pagine 2, 3, 4 e 5).
3.2. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmRAGIONE_SOCIALE rilevante, in quanto attinRAGIONE_SOCIALE all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparRAGIONE_SOCIALE‘, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamRAGIONE_SOCIALE incomprensibile’, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, riconducibile all’ipotesi di nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmRAGIONE_SOCIALE esista come parte del documento, ma le argomentazioni in
essa contenute siano svolte in modo talmRAGIONE_SOCIALE contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparRAGIONE_SOCIALE -e la sRAGIONE_SOCIALEnza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamRAGIONE_SOCIALE esistRAGIONE_SOCIALE, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamRAGIONE_SOCIALE inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.3. Nel caso di specie, come si è già avuto modo di accennare, la corte regionale pugliese ha esposto, in maniera compiuta ed esauriRAGIONE_SOCIALE e, comunque, comprensibile, le ragioni della decisione, non potendosi reputare inficiato l’ordito motivazionale da qualche richiamo ad un contributo avRAGIONE_SOCIALE diversa natura, del tutto inidoneo a rendere incerta la decisione, sia nel suo dispositivo, che nella motivazione.
Con il secondo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha deAVV_NOTAIOo, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione degli articoli 3 e 10 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale numero 4 del 2012, in quanto la corte di merito -dopo avere premesso che l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenerava una presunzione ( juris tantum ) di vantaggiosità dell’attività di bonifica (beneficio fondiario diretto e specifico, conseguito o conseguibile, tale da tradursi in una qualità del fondo determinativa di un incremento del suo valore
patrimoniale), così che incombeva sul consorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità per il suo fondo) dell’attività di bonifica e che, soltanto ove detti atti generali mancassero o fossero specificamRAGIONE_SOCIALE contestati dal contribuRAGIONE_SOCIALE, tale vantaggiosità doveva essere dimostrata dall’Ente impositore – aveva ritenuto che, nel caso di specie, dovesse considerarsi pienamRAGIONE_SOCIALE operante la presunzione di vantaggiosità, risultando la sussistenza di un piano di classifica e ripartizione delle spese regolarmRAGIONE_SOCIALE approvati, nonché la sicura ed incontestata presenza sui terreni de quibus di opere di difesa idraulica. Tuttavia, la legislazione regionale prevedeva la necessità che il piano di classifica fosse preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, nonché dalla trascrizione prevista dall’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, con la conseguenza derivante dall’omesso espletamento di tali incombentidell’inversione dell’onere della prova, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rendere con riferimento all’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica alle cui spese la ricorrRAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto partecipare ed al beneficio diretto e specifico che da esse sarebbe scaturito per i fondi di sua proprietà.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamRAGIONE_SOCIALE -non prendendole in considerazione nella loro totalità- con le ragioni della decisione e, segnatamRAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui la corte di merito ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nel caso di specie, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuRAGIONE_SOCIALE a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di
benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato, poi, come fosse emersa la prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione proAVV_NOTAIOa in giudizio, che dava conto della presenza, sui terreni, di opere di difesa idraulica, come poteva evincersi da una delibera commissariale e dalle perizie di parte proAVV_NOTAIOe in giudizio, dalla cui complessiva valutazione poteva arguirsi la sussistenza del vantaggio RAGIONE_SOCIALE contestato dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE.
ConseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, tutte le questioni agitate da quest’ultima riguardo al piano di classifica e di ripartizione delle spese, nell’ottica, precipuamRAGIONE_SOCIALE perorata con il motivo de quo , della sua inettitudine, perché illegittimo, a determinare l’inversione dell’onere della prova, si rivelano prive di esaustività, perché non attingono l’ulteriore -e, per certi aspetti, autonomaragione della decisione, secondo la quale quella prova -la prova, cioè, della sussistenza di un beneficio RAGIONE_SOCIALE per i fondi appartenenti alla contribuRAGIONE_SOCIALE– era emersa.
5.2. Oltre ad essere inammissibile, il motivo in esame è anche infondato.
Ed, infatti, in tema di consorzi di bonifica, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge regionale RAGIONE_SOCIALE numero 4 del 2012, la preventiva approvazione del piano di bonifica, in quanto atto di contenuto meramRAGIONE_SOCIALE programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria dell’articolo 42, comma 7, della suddetta legge, che sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica.
E’ stata prevista, in tal modo, la perdurante vigenza della regolamentazione antecedRAGIONE_SOCIALE, destinata ad operare fino a
quando non fossero stati approvati i piani di bonifica, insuscettibili di essere aAVV_NOTAIOati, in ogni caso, prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore di tale legge (cfr. Cass. n. 32252/25).
Alla stregua di tale disciplina, quindi, l’approvazione del piano di bonifica costituiva il presupposto per l’adeguamento successivo dei piani di classifica, con la conseguenza che, fino alla suddetta approvazione, i previgenti piani di classifica erano ultrattivamRAGIONE_SOCIALE efficaci per la riscossione dei contributi consortili (cfr. Cass. n. 32516/25).
5.3. Inoltre, nessuna incidenza può avere, nella prospettiva qui riguardata dell’onere della prova della sussistenza dei benefici consortili, l’omessa trascrizione del perimetro di contribuenza, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, che assolve derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamRAGIONE_SOCIALE dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria -ad una mera funzione di pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura esclusivamRAGIONE_SOCIALE dichiarativa, diretto a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, così localizzando gli interventi di bonifica, comunque ininfluRAGIONE_SOCIALE sulla sussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo (cfr. Cass. n. 654/12, Cass. n. 13617/14, Cass. n. 23220/14, Cass. n. 17558/16 e Cass. n. 16524/19).
Con il terzo motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933 e degli articoli 17 e 18 della legge regionale numero 4 del 2012, per avere la Corte di Giustizia di Secondo
Grado della RAGIONE_SOCIALE ritenuto operante la presunzione di vantaggiosità ponendosi in contrasto gli articoli di legge summenzionati e con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali i consorzi sono sì esonerati dall’onere della prova del beneficio diretto tratto dal fondo incluso nel perimetro di contribuenza, ma solo nel caso in cui il consorziato non abbia contestato il piano di classifica dinanzi al giudice amministrativo o anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario. Nel caso di specie, aveva contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguRAGIONE_SOCIALE inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva, del quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità, onerando in ogni caso l’RAGIONE_SOCIALE impositore di dimostrare il beneficio specifico ed immeditato conseguito dai fondi di sua proprietà per effetto delle opere idrauliche che insistevano nell’area.
Il motivo è inammissibile.
7.1. Esso, analogamRAGIONE_SOCIALE a quanto si è già avuto modo di dire con riferimento al precedRAGIONE_SOCIALE motivo, non si confronta adeguatamRAGIONE_SOCIALE -non prendendole in considerazione nella loro globalità- con le ragioni della decisione e, segnatamRAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui la corte regionale pugliese ha sì fatto cenno al tema dell’inversione dell’onere della prova, con riferimento alla sussistenza di un piano di classifica e di ripartizione delle spese, affermando che, nella vicenda in esame, operando tale inversione, sarebbe dovuta essere la contribuRAGIONE_SOCIALE a fornire la dimostrazione dell’insussistenza di benefici consortili per la sua proprietà, ma ha anche evidenziato come fosse emersa la
prova di quei vantaggi, tenuto conto della documentazione proAVV_NOTAIOa in giudizio, con la conseguenza che tutte le questioni inerenti al piano di classifica e di ripartizione delle spese ed alla sua attitudine a determinare l’inversione dell’onere della prova sono inidonee ad attingere l’ulteriore convincimento espresso dai giudici di secondo grado, secondo i quali quella prova -e, cioè, la prova della sussistenza di un beneficio RAGIONE_SOCIALE per i fondi appartenenti alla contribuRAGIONE_SOCIALE– era emersa.
7.2. Oltre tutto, l’accertamento -eminRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE di fattoeffettuato dalla corte territoriale, riguardo alla sussistenza di tale beneficio, non è suscettibile di essere sindacato in questa sede, essendo il portato di un’attività di valutazione -che si sottrae a profili di illogicità, incoerenza o contraddizione- degli elementi probatori acquisiti agli atti.
E’ agevole rammentare, a tal proposito, che sarebbe inammissibile un motivo di gravame che, dietro l’apparRAGIONE_SOCIALE deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirasse, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dall’autorità giudiziaria adita per il merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (cfr. Cass. 2682/25).
Con il quarto motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha rappresentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 11 del regio decreto numero 215 del 1933, dell’articolo 860 del codice civile, degli
articoli 17 e 18 della legge numero 4 del 2012 e della delibera della Giunta Regionale numero 1150 del 2013, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE ritenuto che l’obbligo di versamento del contributo RAGIONE_SOCIALE non scaturisse da un rapporto contrattuale liberamRAGIONE_SOCIALE instaurato dalle parti, bensì direttamRAGIONE_SOCIALE dalla legge ed, in quanto tale, avesse natura tributaria, conformemRAGIONE_SOCIALE alla sua struttura non sinallagmatica, atteggiandosi eminRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE a tributo di scopo, nonostante i proprietari dei fondi fossero tenuti al versamento del contributo esclusivamRAGIONE_SOCIALE in relazione al beneficio goduto ed, in particolare, in relazione alle opere di bonifica effettivamRAGIONE_SOCIALE poste in essere, avuto riguardo alle spese per esse sostenute, e dalle quali fosse realmRAGIONE_SOCIALE scaturito un vantaggio.
Il motivo è infondato.
9.1. L’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa all’esistenza ed alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio RAGIONE_SOCIALE. Le funzioni dei consorzi di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo dello stato di fatto, delle sue condizioni e della sua -anche potenziale- evoluzione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale caso, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personaleesplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del contributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro
RAGIONE_SOCIALE, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmRAGIONE_SOCIALE di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistRAGIONE_SOCIALE nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacRAGIONE_SOCIALE nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque, che assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica ed idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione ed i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmRAGIONE_SOCIALE potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (cfr. Cass. n.4030/25 e, nello stesso senso, Cass. 32252/25), fermo restando che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidRAGIONE_SOCIALE che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. 22697/23).
Il principio del beneficio intrinseco prende le mosse dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (cfr. Cass. n. 24066/14), nel senso che in questo secondo caso vengono normalmRAGIONE_SOCIALE in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, che sono, tuttavia, pur sempre specifici: il suddetto principio sta a significare, infatti, che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmRAGIONE_SOCIALE un
beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale ed indiretto), non rilevando, ai fini della sua configurazione e sussistenza, il luogo di esecuzione delle opere, quanto, piuttosto, il beneficio che da esse deriva (cfr. Cass. n. 14016/25 ed, in termini collimanti, Cass. n. 33419/25).
9.2. Questa ricostruzione ermeneutica, d’altronde, è rispettosa anche dei principi sanciti dal giudice delle leggi, secondo il quale il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione RAGIONE_SOCIALE non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa (cfr. Corte Cost. n. 188/18), fermo restando, per un verso, che il beneficio per il contribuRAGIONE_SOCIALE deve necessariamRAGIONE_SOCIALE sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ma può consistere, per altro verso, non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramRAGIONE_SOCIALE astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
Non sono condivisibili, pertanto, le argomentazioni del contribuRAGIONE_SOCIALE -vale la pena ribadirlo ulteriormRAGIONE_SOCIALEche correlano necessariamRAGIONE_SOCIALE all’esecuzione di specifiche opere consortili il diritto a pretendere il contributo: in base all’articolo 10 del regio decreto numero 215 del 1933, al quale si sono sostanzialmRAGIONE_SOCIALE uniformate le legislazioni regionali, nella spesa
per l’esecuzione delle relative opere, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio ‘che traggono beneficio dalla bonifica’, per cui non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva. Esso deve essere di tipo fondiario e, cioè, strettamRAGIONE_SOCIALE incidRAGIONE_SOCIALE sull’immobile soggetto a contribuzione, il che vuol dire che deve discendere non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica, ed, anche ove correlato ad un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, non cessa di essere specifico ove discendRAGIONE_SOCIALE dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta (cfr. Cass. n. 15414/25).
9.3. E, nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE -come, del resto, si è più volte detto- ha sostanzialmRAGIONE_SOCIALE ritenuto -e proprio nel rispetto dei principi ai quali si è testé fatto cenno- che gli immobili di proprietà della contribuRAGIONE_SOCIALE avessero fruito -per essere la circostanza emersa in sede probatoriaun beneficio dall’attività di bonifica, del tutto idoneo a giustificare la pretesa tributaria esercitata dall’RAGIONE_SOCIALE impositore.
10. Con il quinto motivo la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha allegato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio del quale le parti avevano dibattuto, costituito dalla mancanza di attività, per niRAGIONE_SOCIALE espletate, destinate a mantenere in efficienza il canale in cui consisteva l’opera di bonifica del sottobacino in cui i suoi terreni erano ubicati, non potendo il vantaggio RAGIONE_SOCIALE derivare da generici e non meglio
individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nel contesto dell’ambito territoriale in cui i fondi insistevano, come sarebbe stato possibile accertare anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio.
11. Il motivo è infondato.
11.1. La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, infatti, poggia sull’accertamento dell’effettiva sussistenza di benefici consortili, nell’accezione specificata nelle pagine che precedono, e, quindi, non è possibile, nemmeno concettualmRAGIONE_SOCIALE, discettare di omesso esame di un fatto, ma di accertamento di un fatto, né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione -come si è avuto modo di accennare anche in precedenza- possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere su un accertamento di fatto del giudice di merito.
11.2. Il fatto evocato dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE l’esecuzione o meno di interventi, che sarebbero dovuti essere concreti e precipuamRAGIONE_SOCIALE riferiti al sottobacino di appartenenza dei terreni- è stato preso in considerazione dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, la quale ha messo in evidenza come l’RAGIONE_SOCIALE impositore avesse dimostrato la sussistenza di un vantaggio RAGIONE_SOCIALE, derivante, tra l’altro, proprio dalla presenza, sui fondi, di opere di bonifica, e, quindi, lungi dall’omettere di prendere in considerazione il fatto de quo , ha ritenuto che fosse stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti per l’imposizione tributaria.
11.3. Parimenti, non è censurabile la scelta della corte territoriale di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, non essendo possibile sollecitare, in sede di legittimità, una delibazione sull’esercizio o meno di poteri che rientravano nella
piena disponibilità dell’autorità giudiziaria di secondo grado (cfr. Cass. n. 24463/25).
Quest’ultima, peraltro, non era certamRAGIONE_SOCIALE tenuta ad attivare poteri istruttori, giacché, nel processo tributario, il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova o una consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzato per supplire alle deficienze probatorie in cui siano incorse le parti, ma solo in funzione integrativa degli elementi istruttori acquisiti, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cass. n. 16171/18, Cass. n. 27827/18 e Cass. n. 16476/20).
In conclusione, il ricorso proposto dalla contribuRAGIONE_SOCIALE, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmRAGIONE_SOCIALE o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrRAGIONE_SOCIALE alla refusione, in favore del controricorrRAGIONE_SOCIALE, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione .
Roma, 3 dicembre 2025
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME