Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1982 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1982 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25771 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 938/21 della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, Sezione Distaccata di Lecce, pubblicata in data 12 marzo 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 938/21, pubblicata in data 12 marzo 2021, la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, Sezione Distaccata di Lecce, accoglieva parzialmente -e, segnatamente, reputando illegittima la pretesa consortile sotto il profilo del beneficio irriguo, essendo dovuto il solo contributo ordinariol’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza numero 758/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di pagamento numero 90020150071712739.000, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE su incarico del RAGIONE_SOCIALE, per l’importo complessivo di euro 2.068,88, richiesto a titolo di contributo consortile per l’anno 2014.
NOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed illustrando ulteriormente le proprie difese con memoria.
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) resisteva, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
La causa, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
numero 5, del codice di procedura civile, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancanza di opere consortili di manutenzione per l’anno 2014 (circostanza che poteva evincersi palesemente anche dalla perizia depositata nell’interesse dell’ente impositore), con la conseguente insussistenza di benefici per il fondo di sua proprietà. Il diritto di un RAGIONE_SOCIALE a richiedere il pagamento dei contributi consortili, infatti, poteva essere configurato solamente al cospetto di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili, che, per l’anno 2014, non erano state affatto eseguite, per cui le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di secondo grado fondate sull’avvenuta dimostrazione, da parte dell’ente impositore, di aver apportato un beneficio specifico al fondo, nonostante il ricorrente avesse dimostrato l’esistenza di opere di canalizzazione mai messe in funzione dal 1991 ed avesse contestato l’esecuzione di interventi di manutenzione nell’anno 2014 -non erano condivisibili, nemmeno con riferimento al contributo ordinario, essendo state reputate fondate le sue doglianze -giusta accoglimento parziale dell’appello -solo con riferimento al beneficio irriguo.
Il motivo è infondato.
3.1. L’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, così come riformulato, ha introAVV_NOTAIOo nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio di tal fatta, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, comma 1, numero 6, e 369, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n. 19049/22).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto deAVV_NOTAIOo in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, quindi, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera
argomentazione o una deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatori acquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato, comunque, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).
3.2. Nel caso di specie, il fatto evocato dal ricorrente l’omessa esecuzione di opere di manutenzione per l’anno 2014 -è stato preso in considerazione dalla corte regionale pugliese, la quale ha messo in evidenza che il contribuente non si era limitato ad eccepire l’insussistenza dei benefici indicati dal piano di classifica e dal piano di riparto, ma aveva dimostrato con produzione fotografica l’esistenza di opere di canalizzazione mai messe in funzione fin dal 1991 ed aveva mosso una specifica contestazione riguardo all’esecuzione delle opere di manutenzione nell’anno 2014, non mancando di evidenziare che l’ente consortile aveva proAVV_NOTAIOo in giudizio uno schema dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ed una consulenza agronomica, dalla cui scorsa era possibile desumere che il fondo di proprietà del contribuente facesse parte del reticolo idrografico del bacino denominato ‘palude Balsamo’ e che drenasse acque meteoriche verso tale reticolo idrografico e che le opere finalizzate al drenaggio delle acque meteoriche avessero apportato ai terreni un beneficio specifico, perché, in assenza degli interventi, le acque sarebbero rimaste sui fondi arrecando danni alle colture.
In altre parole, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, lungi dall’omettere di prendere in considerazione il fatto richiamato dal ricorrente nelle sue difese, lo ha specificamente esaminato, ritenendo che il controricorrente avesse fornito la
prova di avere comunque eseguito degli interventi, che avevano apportato un beneficio alla proprietà del consorziato.
3.3. Non è possibile, d’altronde, sollecitare questa Corte -come pure sembra fare, nell’ambito del motivo in esame, il ricorrente- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazione in sede di merito, né gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Ed, infatti, è inammissibile il motivo di gravame che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici effettuata dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (cfr. Cass. 2682/25). Con la proposizione del ricorso per cassazione, invero, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalla corte territoriale, restando ad essa riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra
le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
3.4. Oltre tutto, la decisione assunta con la sentenza impugnata, inerente al diritto dell’ente consortile alla riscossione del contributo ordinario, è -sia pure sulla scorta di un iter logico-valutativo non del tutto coincidentesostanzialmente conforme a quella assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, venendo in rilievo, quindi, il tema della cosiddetta ‘doppia conforme’, di cui all’articolo 348 ter , commi 4 e 5, del codice di procedura civile, vigente ratione temporis , il cui contenuto, peraltro, è stato riproAVV_NOTAIOo, con la recente riforma dell’ordinamento processuale, nell’articolo 360, comma 3, del codice di procedura civile, che commina la sanzione processuale dell’inammissibilità della ragione di doglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sia quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, sia quando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logicoargomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).
Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, è tenuto ad indicare -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- le ragioni di fatto poste
specificamente a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste, altrettanto specificamente, a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n. 25082/24).
In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qu esposte, deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente
della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 3 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME