Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32514 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9487/2023 R.G., proposto
DA
NOME, in qualità di erede legittima RAGIONE_SOCIALEa defunta NOME, r appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brindisi, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Nardò (LE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore ;
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE;
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO MANCANZA DEL PIANO DI BONIFICA
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, in qualità di erede legittima RAGIONE_SOCIALEa defunta NOME COGNOME, ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 26 ottobre 2022, n. 2771/22/2022, che, in controversia su impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento n. 0192856 del 17 giugno 2016 emessa in danno RAGIONE_SOCIALEa sua dante causa iure hereditario dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per contributi consortili (cod. 630) relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 9.710,67, dopo il sollecito di pagamento n. 90020150074973605 del 30 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima e RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 14 luglio 2017, n. 2466/1/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile -sul presupposto che: a) « È incontroverso che il contributo
consortile richiesto al(la) contribuente afferisce alle sole spese di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014, ovvero al contributo irriguo, c.d. fisso »; b) « Va sottolineato che tale contributo è finalizzato a coprire le spese fisse – ontologicamente diverse da quelle variabili di esercizio che il RAGIONE_SOCIALE è costretto comunque a sostenere a prescindere dalla effettiva distribuzione di acqua. Si tratta RAGIONE_SOCIALEe spese per canoni demaniali per la concessione di derivazione RAGIONE_SOCIALE‘ac qua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria RAGIONE_SOCIALEe dighe e dei canali adduttori, RAGIONE_SOCIALEe condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione di apparecchiature, quota parte RAGIONE_SOCIALEe spese relative al personale fisso addetto all’i rrigazione, ammortamento mezzi meccanici. Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il RAGIONE_SOCIALE predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base RAGIONE_SOCIALEa superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua »; c) « Non v’è dubbio che i terreni siti nell’ambito di un distretto irriguo beneficino, per sola tale ragione, di un innegabile incremento del valore fondiario, nonché di un aumento di reddito aziendale direttamente riconducibile alla possibilità di realizzare coltivazioni irrigue altamente redditizie a prescindere, quindi, dall’utilizzo effettivo RAGIONE_SOCIALE‘impianto irriguo. Invero, per effetto RAGIONE_SOCIALEa molteplice e variegata attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dai Consorzi, (di presidio idrogeologico dei territori, di difesa idraulica e di disponibilità idrica e irrigua attraverso la manutenzione, esercizio, vigilanza e tutela RAGIONE_SOCIALEe opere, degli impianti RAGIONE_SOCIALEe reti idriche, etc) viene assicurata la preservazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile, altrimenti, minacciato dal c.d. rischio idraulico e/o idro-geologico »; d) la sussistenza
del beneficio consortile per la contribuente era comprovata dalla produzione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 29 aprile 2016, n. 64/16, avente ad oggetto la ricognizione RAGIONE_SOCIALEo stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e RAGIONE_SOCIALEe opere consortili, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche ed irrigue, nonché RAGIONE_SOCIALEa perizia tecnica a firma del AVV_NOTAIO da Lecce.
Il RAGIONE_SOCIALE e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado -in relazione, soprattutto, all’apprezzata sussistenza del beneficio consortile – con « argomentazioni (…) talmente incongrue da impedire una corretta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘iter logico giuridico che ha portato alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE ‘impugnato decisum».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘e nte impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione
RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare il beneficio consortile a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « la presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis , la presenza di un Piano di classifica e di riparto RAGIONE_SOCIALEe spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa idraulica », facendo conseguire da ciò l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del mancato beneficio a carico del consorziato; in tal modo, il giudice di secondo grado, « non solo non ha dato rilievo alla perdurante mancata adozione del Piano generale di RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 3 L.R. n. 4/2012, ma ha omesso di considerare che la ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, nonché RAGIONE_SOCIALEa deliberazione adottata dalla Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « l’obbligo del contributo consortile non riviene da un rapporto contrattuale liberamente instaurato dalle parti, bensì direttamente dalla legge e, in quanto tale ‘ha natura tributaria,
conformemente alla sua struttura non sinallagmatica’ (Corte Costituzionale sentenza n° 188/2018), atteggiandosi eminentemente a tributo di scopo. Invero, ‘il beneficio che giustifica l’assoggettamento alla contribuzione consortile non è legato con nesso si nallagmatico di corrispettività all’attività di RAGIONE_SOCIALE, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che, invece, tale nesso sinallagmatico presuppongono ». 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che « che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 In particolare, secondo il tenore RAGIONE_SOCIALEa censura: « Sono rimaste totalmente oscure (…) le ragioni per cui i terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dovrebbero trarre un beneficio, non già da un inesistente servizio idrico, ma dal canale Foggia di Rau, nonostante la perdita di efficienza idraulica di quel canale dedotta e documentata nel corso del giudizio, e la sua inidoneità a garantire l’originaria funzione di RAGIONE_SOCIALE fondiaria, con la raccolta ed il convogliamento verso il mare RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche in eccesso ».
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo
comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica giuridica, essendo stato adeguatamente argomentato che la pretesa impositiva atteneva alle sole spese di manutenzione e di gest ione degli impianti di irrigazione per l’anno 2014 (il c.d. ‘ contributo irriguo fisso ‘), il cui beneficio era insito nella preservazione generalizzata dei terreni e dei fabbricati inseriti nel comprensorio consortile da rischi idraulici ed idrogeologici. Né rileva in alcun modo l’erronea indicazione del codice del tributo (‘ 630 ‘, anziché ‘ 648 ‘) nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento, essendo dovuto il contributo irriguo fisso per la sola ubicazione degli immobili all’interno del comprensorio consortile, a prescindere dall’effettivo godimento del servizio di fornitura idrica per l’irrigazione. Difatti, secondo il giudice di appello, come si è già anticipato: « Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il RAGIONE_SOCIALE p redispone all’inizio di ogni stagione e ripartite fra i consorziati sulla base RAGIONE_SOCIALEa superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e, quindi, indipendentemente dall’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua ».
2.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte sul c.d. ‘ contributo irriguo fisso ‘, secondo cui, in tema di contributi consortili per il servizio irriguo, poiché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest’ultimo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l’attività di movimento e funzionamento degli impianti più propriamente legata all’erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo del contributo dovuto è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua, con la differenza che, mentre per la quota fissa il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo, la quota variabile, invece, è dovuta in relazione al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733). Ciò sul presupposto che il beneficio irriguo potenziale è un beneficio fondiario, in quanto la potenzialità irrigua aumenta il valore del fondo stesso. L’irrigabilità del fondo è, quindi, beneficio specifico e diretto, indipendente dall’effettivo utilizzo RAGIONE_SOCIALEa risorsa irrigua (Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24733).
Il secondo motivo è infondato.
3.1 Secondo la ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE è imprescindibile per la corretta determinazione dei
contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica ».
3.2 Tale assunto non è condivisibile.
3.3 L’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, configura il ‘ piano generale di RAGIONE_SOCIALE e tutela dei comprensori consortili ‘ (o, più brevemente, ‘ piano di RAGIONE_SOCIALE ‘) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla Giunta Regionale all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti local i interessati (comma 2), contiene « l’elenco RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio » (comma 1), « individua le linee di azione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. » (comma 4), « individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione » (comma 6).
3.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e de l perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: « In fase di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge i
Piani di classifica sono redatti tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa situazione alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sono adeguati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del Piano generale di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3. Per i consorzi di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Ugent o RAGIONE_SOCIALE Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12, in fase di applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun RAGIONE_SOCIALE ».
Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di RAGIONE_SOCIALE da sottoporre alla Giunta Regionale entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione », ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di RAGIONE_SOCIALE, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
3.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori
adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche ed irrigue nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente.
3.6 Per cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, l’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili.
3.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, la quale sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.1 Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, « nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata RAGIONE_SOCIALEe opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, RAGIONE_SOCIALEe condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato ‘in efficienza’, anche se in realtà cos ì non è ».
A suo dire: « Il lavoro di redazione del Piano di Classifica redatto dalla RAGIONE_SOCIALE adottato dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su ‘vecchie mappe’ mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla r ealtà fattuale…Ai non pochi canali del tutto inesistenti, poi, si aggiungono quelli (praticamente tutti gli altri) che, a cagione del pluriennale stato di incuria in cui versano, hanno comunque perso del tutto o in misura rilevante la loro efficienza idraulica, e non riescono, pertanto, a raccogliere le acque che, in taluni tratti, addirittura tracimano provocando allagamenti di vaste aree che, proprio per la presenza di una rete scolante totalmente inefficiente, lungi dal trarre un beneficio, vedono spesso irreparabili danni alle colture in atto. Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag.33) è evidenziata la ‘necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di u n’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’RAGIONE_SOCIALE. La gran parte RAGIONE_SOCIALEa rete scolante e RAGIONE_SOCIALEe opere gestite dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle Linee
Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli ‘interventi straordinari’ per esplicitare l’efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE già esistenti, sono ‘parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non RAGIONE_SOCIALEa contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria’ ».
4.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
4.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 10 del r.d. 13 febbraio
1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del RAGIONE_SOCIALE), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. NUMERO_TELEFONO).
4.4 Secondo la sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa idraulica.
Difatti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che « la
presunzione di vantaggiosità deve ritenersi pienamente operante, siccome insuperata, risultando ex actis , la presenza di un Piano di classifica e di riparto RAGIONE_SOCIALEe spese regolarmente approvati, nonché la sicura e incontestata presenza sui terreni de quibus RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa idraulica », che la perizia tecnica di parte evidenzia « l’insistenza sui fondi del(la) contribuente RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE idraulica RAGIONE_SOCIALEe quali, per vero, se ne contesta il pessimo stato di conservazione e manutenzione, senza tuttavia fornire alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto (…) », e che « il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati », la contribuente non ha fornito « alcuna prova specifica in ordine all’asserita assenza di beneficio diretto », non essendo sufficiente a tal fine la pur verificata carenza di adeguata manutenzione, giacché « la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di RAGIONE_SOCIALE già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di RAGIONE_SOCIALE, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseg uenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa compartecipazione dei consorziati alle spese consortili ».
Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di RAGIONE_SOCIALE determini un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del benef icio consortile per l’immobile RAGIONE_SOCIALEa contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta
efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello.
Il quarto motivo è infondato.
5.1 Secondo la ricorrente, « contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni RAGIONE_SOCIALEa consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto ».
5.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile.
5.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del RAGIONE_SOCIALE sono legate sia alla realizzazione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo RAGIONE_SOCIALEa situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale -esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di
manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal RAGIONE_SOCIALE (fossi e canali di scolo RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento RAGIONE_SOCIALEe sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso RAGIONE_SOCIALEe acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extraagricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto RAGIONE_SOCIALEe opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice RAGIONE_SOCIALE e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il
presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016).
5.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che « il RAGIONE_SOCIALE, a smentita RAGIONE_SOCIALE‘assunto del contribuente secondo cui esso non avrebbe mai realizzato le opere previste dalla legge regionale e comunque non avrebbe assicurato la manutenzione di quelle realizzate, ha prodotto in atti copiosa documentazione contraria, tra cui la delibera commissariale n° 64/2016 di ricognizione RAGIONE_SOCIALEo stato di attuazione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche ed irrigue cui si rimanda per economica di scrittura, nonché dettagliata perizia tecnica a firma del AVV_NOTAIO ».
Da ultimo, anche il quinto motivo è infondato.
6.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello « (h)a omesso
(…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Foggia di Rau che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di cos tituzione in appello, costituisce l’opera di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
6.2 Ora, pur senza fare espressa menzione RAGIONE_SOCIALEo stato di conservazione del canale ‘ Foggia di Rau ‘, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato -come si è già detto
-che « il detto beneficio riguarda la difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘immobile situato in ambito territoriale regimato dal reticolo preservandolo in tal modo da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati » e che « la esecuzione di opere di manutenzione sulle strutture di RAGIONE_SOCIALE già realizzate non costituisce il presupposto impositivo del contributo di RAGIONE_SOCIALE, bensì lo scopo e il fine ultimo per cui i contributi vengono richiesti e riscossi, con l’evidente conseguenza che l’asserita mancanza di manutenzione non può ritenersi elemento sufficiente e idoneo a far venir meno l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa compartecipazione dei consorziati alle spese consortili ».
E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo.
6.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività RAGIONE_SOCIALEa lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME