Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22224 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26347/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE SARNO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della CAMPANIA, n. 2890/2024 depositata il 30/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di pagamento n. 4821793107 notificato in data 7.4.2017, oggetto del presente giudizio, il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Comprensorio Sarno ha reclamato la spettanza dei contributi consortili per l’anno 2017, pari a euro 6.746,41, in relazione al fondo su cui sorge l’opificio industriale di RAGIONE_SOCIALE, che si trova nel centro storico di Cava de’ Tirreni, in un’area completamente urbanizzata e priva di canalizzazioni realizzate o gestite dal Consorzio.
La società contribuente ha impugnato il provvedimento e la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con la sentenza n. 786 del 28 febbraio 2018, ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, riconoscendo che dal nuovo Piano di Classifica del 31 gennaio 2017 emergeva l’assenza di pericolosità e rischio idraulico, escludendo quindi il beneficio di bonifica.
Il Consorzio ha interposto appello e la Commissione Tributaria Regionale per la Campania -Sezione Staccata di Salerno, ha emesso la sentenza n. 5216/19, depositata in data 12.6.2019, di accoglimento dell’appello.
La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, che, con ordinanza n. 10393/2022 depositata in data 31.03.2022, ha accolto il primo motivo di ricorso (concernente la mancata valutazione da parte della CTR degli elementi forniti dalla contribuente per dimostrare l’assenza di beneficio dalle opere consortili) e rigettato il secondo motivo (con cui si contestava l’omessa pronuncia su tutti gli altri motivi di appello), ritenendo che tutte le altre censure fossero stata implicitamente rigettate, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l’appello originario del Consorzio, ritenendo che la contribuente non avesse fornito una prova sufficiente ed idonea a superare la
presunzione di beneficio derivante dal fatto che i suoi beni (opificio composto da terreno e fabbricati) sono inclusi nel perimetro di contribuenza, e che la consulenza di parte dimostrava più che altro che il tributo fosse eccessivo rispetto all’effettivo beneficio, piuttosto che sull’escludere in toto la presenza di benefici.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto un secondo ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380. bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
1.1. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che il ricorrente aveva contestato in modo specifico e puntuale il beneficio fondiario, riferendosi a determinate opere di bonifica indicate dallo stesso Consorzio come giustificazione del contributo.
1.2. Deve rilevarsi che le questioni poste -e determinate anche dalla Corte con la pronuncia rescindente -sono state esaminate dal giudice del rinvio, contrariamente a quanto dedotto in ricorso.
In particolare, il giudice del rinvio ha esaminato la questione afferente al beneficio fondiario seguendo il percorso argomentativo della consulenza di parte e la diversa considerazione del beneficio nel piano di classifica preesistente ed in quello di nuovo conio (non ancora approvato).
Ed ha rilevato che:
la contribuente non aveva dato <>;
la consulenza prodotta dal contribuente <>;
la CTP non esclude un beneficio, ma lo limita ad una scarsità, ossia ad una valore molto basso, che non giustificherebbe la misura della imposizione, perché collegata ad un piano non più attuale;
proprio la circostanza che anche nel nuovo Piano in itinere il fondo (opificio costituito da terreno e fabbricati) sia in esso ricompreso induce comunque ad affermare un beneficio ricevuto nell’annualità in questione;
in effetti, anche alla stregua delle dette considerazione e dando per scontato le caratteristiche e le individuate di distanze dalle fonti di rischio, permane la esistenza di un beneficio, sia pure minimo;
come emerge anche dalla conclusioni delle dette note innanzi riportate, piuttosto che di assenza di beneficio, si censura la misura del beneficio connessa al tributo come calcolato;
tuttavia, non potendo essere più sindacabili, in questo giudizio di rinvio, le questioni sulla misura del tributo e sull’esattezza e congruità dei suoi parametri di misurazione (per via del rigetto del secondo motivo di ricorso di cassazione, che ha finito con il consolidare, come giudicato interno, i presupposti di fatti e normativi) accertato che il fondo ricorrente riceve comunque un beneficio, quantunque scarso o minimo, non resta a questo Collegio, proprio alla stregua del principio affermato dalla Ordinanza di rinvio, che ritenere infondata la domanda contribuente, non essendo agli atti idonea e sufficiente prova di esclusione del beneficio;
del resto, si osserva che il riferimento alla pericolosità bassa e al rischio moderato per le frane, nonché l’assenza di pericolosità idraulica e di rischio idraulico e di scenario di rischio idrogeologico R3
e R4, non sono, anche complessivamente considerati, idonei alla implicazione di assenza di beneficio, perché quei rischi sono verificati alla attualità anche sulla base delle opere presenti nel territorio, sicché costituiscono un indizio equivoco, che può stare a base anche della prova del beneficio ricevuto: abbassamento ed annullamento di pericolosità e rischi proprio per effetto delle opere ed attività manutentive da parte del Consorzio.
1.3. La censura è dunque infondata e va rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) e n. 5), c.p.c.
2.1. La sentenza impugnata avrebbe accertato l’assoluta scarsità del beneficio fondiario, ma ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla misura dei contributi consortili dovuti, a causa di un presunto ‘giudicato interno’, con ciò violando e/o falsamente applicando, contemporaneamente, il principio secondo cui il processo tributario è un giudizio di impugnazione merito ( error in procedendo ) e i principi in materia di cd. giudicato interno ( error in judicando ).
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Il giudice del rinvio ha accertato che sussisteva il beneficio fondiario.
A prescindere dall’espressione utilizzata nella motivazione di gravame, il decisum oggetto di impugnazione riflette infatti l’ osservazione che il beneficio fondiario doveva essere quantificato secondo i criteri previsti dal preesistente piano di classifica, atteso che le censure proposte con riferimento a detto piano di classifica erano state disattese dalla Corte di cassazione (la quale ne aveva rilevato l’implicito rigetto).
Quindi, una volta che la Corte di Cassazione aveva rigettato il secondo motivo di ricorso (avendo ritenuto che le questioni poste con
riferimento al piano di classifica vigente erano state implicitamente rigettate) è del tutto evidente che il beneficio fondiario andava determinato secondo i criteri posti dal piano di classifica vigente, e non anche alla riconsiderazione che ne era stata operata col nuovo piano di classifica (la cui approvazione era in itinere ).
2.4. Il motivo è quindi infondato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.