Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22212 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11472/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE SARNO; -intimato- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, SEZ.DIST. SALERNO, n. 7345/2022 depositata il 15/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso-reclamo avverso un avviso di pagamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) notificatole in data 07/05/2019 dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE Comprensorio Sarno, con il quale le veniva richiesto il pagamento del contributo consortile per il 2019 per un importo di € 8.861,021.
A sostegno del ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto assoluto di motivazione dell’atto per l’omessa allegazione, la mancata adozione, da parte del Consorzio, del Piano generale di bonifica, in violazione dell’art. 6 della Legge Regionale n. 4/20032 .
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Sarno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la CTP di Salerno, con sentenza n. 752/21 pubblicata il 25/02/2021, ha accolto il ricorso, sulla considerazione che l’atto impugnato mancava di un riferimento ad un Piano di Classifica vigente e risultava privo di motivazione, non evidenziando il titolo della pretesa fiscale in relazione agli immobili.
Il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE comprensorio di Sarno ha presentato appello, eccependo l’errata ricostruzione dei fatti di causa e la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/1990.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita proponendo anche appello incidentale, eccependo l’indebita compensazione delle spese del giudizio di primo grado e chiedendo la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con la sentenza n. 7345/2022, depositata il 15/11/2022, ha accolto l’appello principale del Consorzio e rigettato quello incidentale dell’appellato, compensando le spese, evidenziando che l’omessa sottoscrizione digitale del difensore sull’atto separato di procura non
comporta inammissibilità se la procura è comunque allegata all’atto principale firmato digitalmente; che l’atto impugnato consentisse di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e che ai sensi dell’art. 860 c.c. sussistesse il contestato obbligo di contribuenza per i proprietari di beni situati nel perimetro del comprensorio, esistendo il presupposto impositivo del beneficio fondiario e non risultando denunciati vizi di illegittimità del Piano di classificazione o del provvedimento di perimetrazione.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 , L. n. 212/2000 e dell’art. 3 , L. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La tesi espressa dalla sentenza impugnata -secondo cui non sarebbe possibile in radice contestare vizi formali dell’avviso di pagamento si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione degli atti impositivi, in generale, e degli avvisi di pagamento in materia di contributi di bonifica, in particolare.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La CTR ha rilevato che <>.
1.2. Se ne deduce dunque che, contrariamente a quanto si assume in ricorso, l’affermazione secondo la quale per l’avviso di pagamento non sussisteva obbligo di motivazione non costituisce la ratio decidendi, ma un mero obiter, rafforzativo della pronuncia di rigetto.
1 .3. Ne consegue la detta inammissibilità.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. La sentenza impugnata si fonderebbe su un evidente travisamento della prova, avendo tratto da un documento depositato in appello dal Consorzio la prova di un fatto -la presenza, nell’atto notificato a mezzo posta alla società, di un allegato contenente i riferimenti al Piano di classifica -che risulterebbe inequivocabilmente esclusa dall’esame del medesimo documento.
In particolare si deduce che la CTR ha sancito che l’avviso di notifica conteneva l’allegato 1 ) con i riferimenti al Piano di classifica e che, di conseguenza, spettava a MST provare che l’atto fosse difforme da quello depositato dal Consorzio, mentre a parere della ricorrente sarebbe stata depositata in primo grado una copia conforme all’originale dell’avviso di pagamento ricevuto a mezzo posta, con il numero di raccomandata chiaramente indicato, e che tale documento non conteneva l’allegato in questione. Al contrario, la “copia integrale” dell’avviso depositata dal Consorzio in appello era un file “nativo digitale” privo del numero di raccomandata, della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento, e quindi non rappresentava ciò che era stato effettivamente notificato.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. I giudici di seconde cure non si sarebbero avveduti del fatto, decisivo per il giudizio, che l’avviso di pagamento era stato notificato a mezzo del servizio postale. Se i giudici non avessero omesso l’esame di tale fatto, non avrebbero potuto affermare che l’atto impugnato conteneva i riferimenti al vigente Piano di classifica, posto che il documento su cui tale affermazione si fonda -depositato in appello dal Consorzio e
richiamato nelle motivazioni della sentenza impugnata -non conteneva alcun riferimento alla notifica a mezzo posta.
Il terzo motivo attiene dunque alla medesima questione affrontata nel motivo che precede, ma affrontata, non senza contraddizione, sotto l’angolo prospettico della omessa pronuncia sul punto.
3.1. I motivi nn. 2 e 3 vanno perciò trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
3.2. In sostanza, la sentenza in questa sede impugnata ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, sulla base, ad avviso della parte ricorrente, di un grave errore percettivo nell’esame della prova decisiva, travisandone il (non) contenuto informativo.
3.2. Tuttavia, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha espressamente affermato che: <>;
Il giudice di seconde cure ha richiamato, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale <> (Cass., 9 marzo 2025, n. 6251; Cass., 26 novembre 2019, n. 30787).
3.3. Nel caso di specie, il giudice del gravame ha quindi rilevato che non era stata offerta prova della denunciata difformità. Difetta dunque il dedotto travisamento della prova.
3.4. I motivi vanno conseguentemente rigettati.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe fondato l’accoglimento dell’ appello del Consorzio su un documento (perizia di parte) non elencato in atti, come tale inammissibile ed inutilizzabile.
4.1. La ricorrente aveva eccepito in primo grado l’inammissibilità e l’inutilizzabilità di eventuali documenti non elencati in violazione dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che impone l’elencazione dei documenti allegati agli atti di parte e l’argom ento non era stato più affrontato durante il giudizio d’appello. Nonostante ciò, la sentenza impugnata ha fondato l’accoglimento dell’appello del Consorzio anche sulla base di questa perizia tecnica depositata in primo grado, senza tenere conto dell’e ccezione sollevata da MST, fondando la propria decisione su un documento inammissibile o inutilizzabile, di cui la ricorrente avrebbe appreso l’esistenza solo con la sentenza stessa, con evidente lesione del diritto di difesa.
4.2. Il motivo non può essere accolto.
4.3. Deve ritenersi, infatti, che -in assenza di puntuali e specifiche contestazioni da parte dell’interessato trovi applicazione la presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica, così come rilevata dall’amministrazione. Tale presunzione, salvo prova contraria che nel caso di specie non risulta essere stata fornita, comporta l’assoggettamento al relativo contributo, in quanto le opere stesse si presumono arrecare benefici, anche solo indiretti o potenziali, al fondo oggetto dell’imposizione.
4.4. La decisione del CTR non è quindi fondata esclusivamente sul documento in contestazione, sicché parte della ratio decisoria non ne sarebbe comunque intaccata.
Difatti, la Corte di merito ha specificamente rilevato (anche) che, in ragione della <>; ed ancora che <>.
4.5. Il motivo va pertanto rigettato.
Con il quinto motivo di ricorso, si contesta infine la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o perplessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. La sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente e/o perplessa, nella parte in cui ha dichiarato sussistente il beneficio fondiario in relazione agli immobili di proprietà della società.
5.1. L’affermazione della Corte di gravame, secondo cui il Consorzio avrebbe allegato in primo grado una perizia tecnica che comprova la sussistenza del beneficio e che gli immobili rientrano nelle opere di bonifica con un beneficio diretto e specifico, si risolverebbe in una apodittica ipotesi di motivazione apparente.
5.2. Il motivo è infondato.
Lo stesso va letto alla luce della ben più complessa motivazione, che fa anche riferimento al regime probatorio e di presunzione: la presunzione di vantaggiosità toglie ogni rilievo alla censura in esame.
5.3. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, sul tema, che l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione ( iuris tantum ) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio – ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza – così che incombe sul co nsorziato l’onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’att ività di bonifica svolta dal Consorzio; cfr., ex plurimis , Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass., 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14 maggio 2010, n. 11722) (Cass. 17/02/2025, n. 4030).
5.4. La CTR ha fatto corretta applicazione di tale principio, e il motivo non coglie anche in questo caso la ratio decidendi sottostante la affermazione.
5.5. Va quindi rigettato.
Il ricorso va conseguentemente rigettato nella sua interezza, alla luce delle argomentazioni che precedono.
Le spese del giudizio di legittimità non vanno liquidate, stante la mancata costituzione di parte intimata.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 27/06/2025.