Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33220 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17733/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 258/2023 depositata il 02/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce un’ingiunzione emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALE, per conto del RAGIONE_SOCIALE, nei suoi confronti per contributo consortile del
Con sentenza n. 3229 del 7/7/2017 il giudice di primo grado, nel contraddittorio con le controparti, accolse il ricorso.
Su appello del RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con il contribuente e restando contumace la concessionaria, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lecce ha accolto l’appello. Secondo la sentenza impugnata:
-il piano di classifica approvato nel 2012/2013 è l’unico strumento normativamente previsto per l’individuazione dei benefici derivanti dalle opere di bonifica e per stabilire la quantificazione dei contributi, non essendo necessario il piano di bonifica che ha mere funzioni d’indirizzo;
la mancata impugnazione del piano di classifica regolarmente approvato impedisce al contribuente la possibilità di contestare il quantum richiestogli con l’avviso di pagamento.
In merito alla debenza ( an ) la Corte territoriale ha ritenuto di decidere in base al principio della c.d. ‘ ragione più liquida ‘ con riferimento alla prova del beneficio irriguo in relazione alle opere di bonifica, richiamando l’orientamento che riconosce una presunzione in tal senso ove vi sia un piano di classifica approvato e gli immobili del contribuente siano ricompresi nel relativo perimetro di intervento consortile. Nel merito ha valutato che la documentazione offerta dal contribuente fosse generica e inconferente in quanto riferita ad annate successive di alcuni anni a quella in oggetto e quindi inidonea a superare la suindicata presunzione, tenuto conto della natura di contributo ‘di scopo’ e della finalità di alimentare il RAGIONE_SOCIALE per poter realizzare le opere di bonifica e arrecare così il beneficio in questione. Ha ritenuto pertanto indubbio che gli immobili del contribuente nell’anno 2014 traessero beneficio dalle opere consortili, sotto il profilo della canalizzazione che consente d’evitare allagamenti e ristagno, a nulla rilevando che il RAGIONE_SOCIALE possa avere negli ultimi anni trascurato le opere di manutenzione, risultando anzi il contrario dalla documentazione depositata da quest’ultimo. La
Corte di Giustizia Tributaria ha richiamato infine l’insegnamento della Corte costituzionale (n. 188/2018) che ha negato un rapporto di sinallagmaticità tra il beneficio consortile e il contributo in oggetto, in quanto contributo ‘di scopo’ conseguente a u n rapporto che trova la sua fonte non nella volontà delle parti ma direttamente nella legge.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di due motivi, integrati da successiva memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso, anch’esso integrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità globale del gravame formulata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente in merito al fatto che il ricorso si limiterebbe a sollecitare una rivalutazione delle prove in atti. Va evidenziato come i motivi di censura appaiano sufficientemente specifici e, pertanto, meritevoli d i singola analisi al fine d’accertarne ammissibilità e fondatezza.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1 del r.d. 215/1933 e dell’art. 860 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, lett c) ( rectius n. 3) c.p.c.. Contesta in particolare che l’inclusione degli immobili nel perimetro d’intervento consortile faccia presumere il vantaggio diretto e indiretto del fondo che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione. Nega a tal fine che i propri terreni traggano beneficio dalle opere consortili.
Richiama a tal fine le pronunce di questa Corte n. 11801/13 e 512/17 insistendo sul fatto di avere provato con una consulenza di parte la circostanza che lo esenterebbe dal contributo.
2.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
2.2 La stessa pronuncia impugnata ha indicato come la debenza del contributo non debba essere ritenuta in rapporto di sinallagmaticità con l’attività del RAGIONE_SOCIALE, secondo l’insegnamento del giudice delle leggi sopraccitato (Corte Costituzionale n. 188/2018). Per la debenza
è sufficiente la fruizione o la fruibilità dei benefici ottenuti dalle opere di bonifica gestite dal consorzio. La questione si pone quindi sotto il profilo probatorio e in questo senso è fondata l’eccezione d’inammissibilità del controricorrente in quanto la censura è finalizzata a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e a svalutare le prove e la consulenza di parte del RAGIONE_SOCIALE a vantaggio di quella del contribuente. Tali valutazioni sono estranee al giudizio di legittimità atteso che, anche prima della riformulazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., costituiva consolidato insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimità un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte trattandosi d’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 6, 20/11/2015, n. 23828, Rv. 637781 -01, Cass. 16/12/2011 n. 27197). Le due pronunce invocate dal ricorrente non sono pertinenti o comunque idonee a inficiare tale ricostruzione atteso che:
la Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013 (Rv. 626730 -01) si limita a confermare che l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili dei proprietari interessati, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, devono risultare effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare. Il principio non è contrastato dalla sentenza impugnata che ha deciso sul piano probatorio quanto all’esistenza d’ un beneficio effettivo;
-la Cass. I sez. civ. n. 512/2017 annulla una sentenza d’appello che aveva accolto le censure del contribuente. Invita pertanto il giudice di merito a prendere in esame le prove documentali fornite dal RAGIONE_SOCIALE, che è quanto avvenuto nel presente procedimento.
2.3 Quanto in particolare all’onere probatorio, si è già evidenziato come la Corte di merito non si sia limitata a sanzionare di insufficienza la contestazione dell’odierno ricorrente, ma abbia
motivato congruamente sulle ragioni per cui la documentazione di parte appellante sia ritenuta maggiormente convincente in ordine ai presupposti della fruizione o fruibilità concreta del beneficio. Ne deriva che, anche ove non operasse la presunzione insita nell’approvazione del piano di classifica e nell’appartenenza a esso dei terreni in questione, dovrebbe comunque ritenersi provato il beneficio come sopra indicato.
2.4 Quanto alla recente modifica disposta introducendo il comma 5 bis nell’art. 7 del d.lgs. 546/92 – richiamata nella memoria integrativa del ricorrente con allegata una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia di primo grado di Bari del 18/9/2025 che, sulla base della modifica stessa, ha ritenuto d’accogliere un ri corso del contribuente su un’ingiunzione di pagamento per analoghi contributi riferiti all’anno 2020 – non pare potersi condividere l’interpretazione data da quel giudice di merito.
La questione è stata infatti già affrontata da questa Corte la quale ha valutato, sia pure con riferimento a diverso tributo ma con principio senz’altro estensibile alla presente controversia, che le regole sul riparto dell’onere della prova non risultano mutate per effetto dell’art. 7, comma 5bis , del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all’entrata in vigore (e, cioè dal 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell’art. 11 delle preleggi. (Cass. Sez. 5, 09/07/2024, n. 18764, Rv. 671633 -01).
Così, ha stabilito Cass. ord.n. 2746/24 che: ‘ In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova ” comunque in coerenza con la normativa
tributaria sostanziale” , non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria ‘ (nel senso della continuità applicativa del regime probatorio previgente e, segnatamente, del persistere pur dopo la riforma dell’operatività delle presunzioni di origine tanto legale quanto giurisprudenziale, anche Cass. ord. 31878.22).
Con il secondo motivo lamenta la violazione delle stesse disposizioni nonché erronea valutazione del materiale probatorio in atti ex art. 2697 cc.
Ribadisce che l’onere di provare la fondatezza della pretesa contributiva spetta al RAGIONE_SOCIALE e di avere in contrario provato con propria consulenza tecnica di parte come i terreni di proprietà del ricorrente siano morfologicamente ubicati in zona impossibilitata in concreto per ragioni idro-geologiche a fruire dei benefici delle opere consortili. Sarebbero per contro generiche e inconcludenti le contrarie affermazioni del RAGIONE_SOCIALE e del suo consulente.
Censura, infine, l’affermazione del giudice di merito secondo cui il non avere impugnato il piano di classifica farebbe venir meno la possibilità di contestare la pretesa del consorzio, tesi sconfessata da pacifica giurisprudenza.
3.1 Il motivo, che è parziale riproposizione del precedente, è anch’esso inammissibile perché ribadisce la volontà di sollecitare una rivalutazione a proprio favore delle acquisizioni probatorie.
Come già evidenziato, la sentenza di merito non si è limitata a sancire la presunzione derivante dal piano di classifica ma ha ritenuto più attendibile la prova offerta dal RAGIONE_SOCIALE rispetto alle contestazioni formulate dal ricorrente e dal suo consulente di parte, tenuto conto del fatto che è ingiunto il contributo per il 2014 mentre le contrarie deduzioni del ricorrente fanno riferimento all’anno 2017. Ove la motivazione non presenti profili d’illogicità o errori giuridici,
non risulti apparente, perplessa o contraddittoria, le censure prospettate si convertono in valutazioni di merito non censurabili nel giudizio di legittimità.
3.2 Quanto alla mancata impugnazione del piano di classifica approvato, deve convenirsi con il ricorrente sul fatto che, come da pacifica giurisprudenza, la stessa non impedisca la contestazione dell’ an della pretesa contributiva, come avvenuto nel presente procedimento. Deve però evidenziarsi come la sentenza impugnata, lungi dal basare la sua decisione su tale argomento, si sia comunque limitata, sia pure con un parziale obiter dictum attese le questioni qui dibattute, a evidenziare come l’atteggiamento i nerte del contribuente a fronte del piano di classifica approvato gli impedisse di contestare la pretesa nel quantum .
Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato alla rifusione, a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.200,00 per compensi e € 200,00 per esborsi oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 03/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME