Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33219 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7766/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
TENUTA NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1348/2015 depositata il 17/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME. Udite le conclusioni della Procura Generale che, nella persona del
AVV_NOTAIO NOME COGNOME , ha chiesto rigettarsi il ricorso
FATTI DELLLA CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR della Calabria ha annullato l’avviso di pagamento emesso dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME -odierno intimato -per contributo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) della l.reg. Calabria 11/03 (contributo attività istituzionali). La decisione della CTR è basata su due rilievi: non era provato che i terreni del COGNOME ricadessero nel ‘perimetro dell’Ente’; neppure era provato che fosse intervenuta la approvazione del piano annuale di riparto delle spese consortili, ai sensi del comma 2 del citato articolo 23 della l.r. n.11 del 2003 (per evidente errore materiale indicata dalla CTR, in una occasione come l. ’23/2011′), senza la quale (approvazione) il contributo non poteva essere preteso. Il RAGIONE_SOCIALE denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 23 comma 1 lett. a e 42 della l.r. Calabria n. 11/03, del decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.27/2010, della delibera consortile n.119/2010 di applicazione delle tariffe provvisorie e dell’art. dell’art. 7 del d.lgs. 546/92.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La legge della Regione Calabria n.11/2003, recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei RAGIONE_SOCIALE. Ecologia”, nella versione correttamente
applicata dalla CTR ratione temporis, stabiliva, per quanto qui interessa, ciò che segue. Il territorio regionale è ripartito in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica, su ciascuno dei quali è istituito un RAGIONE_SOCIALE (art.13). I RAGIONE_SOCIALE sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa (art.15). “I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati -contribuenti con l’iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall’approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell’art. 58 del r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni. I consorziati … sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23” (art. 17). “Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei RAGIONE_SOCIALE ed è applicato secondo i seguenti criteri: a)per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b)per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio” (art. 23, comma 1). “L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato” (art. 23, comma 2). I piani di classifica sono elaborati “dai RAGIONE_SOCIALE in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto: a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale; b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee; c) delle potenzialità di sviluppo e dell’incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili; d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo,
attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell’attività di bonifica e di conservazione del suolo” (art.24 comma1). “Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell’articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l’indice di contribuenza di ciascun immobile” (art.24 comma 2). I piani di classifica, elaborati dei RAGIONE_SOCIALE e proposti alla Giunta regionale sono, a seguito di una procedura partecipata, definiti dalla Giunta e successivamente approvati dal Consiglio regionale (art. 24 commi 3 ss.). Il sistema di riparto delle contribuzioni era basato dunque sulla individuazione, all’interno del comprensorio, del perimetro di contribuenza coincidente con l’insieme dei terreni beneficiati, in modo diretto, indiretto e potenziale, dall’attività di bonifica, e sulla definizione di indici di contribuenza per ciascun immobile. Il piano di classifica era peraltro indispensabile solo ai fini della applicazione del criterio di cui alla lettera b) dell’art. 23 posto che ai fini del criterio di cui alla lettera a) del medesimo articolo le somme erano richiedibili “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Con sentenza n.188 del 2018, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità, rispetto all’art.119 della Costituzione, dell’art.23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio” invece che «in presenza del beneficio». La legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha poi posto rimedio a tale vulnus per il periodo successivo, in quanto all’art. 1 ha novellato il comma 1 dell’art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003 statuendo, «senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra -agricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o
nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal RAGIONE_SOCIALE, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extra -agricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore».
La Corte costituzionale ha ribadito la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili ed ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost. Ha, quindi, affermato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
La sentenza della Corte costituzionale è una sentenza sostitutiva.
Essa ha effetto anche riguardo al caso che occupa: in base al primo comma dell’art.136 Cost., “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”; ai sensi dell’art.30, comma 3, l.11 marzo 1953, n.87 (recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”) “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione del giorno successivo alla pubblicazione della decisione”); gli effetti di una sentenza dichiarativa della illegittimità di una norma sono retroattivi, generalizzati ed automatici.
La sentenza 188 del 2018 non è caratterizzata dalla tecnica delle sentenze di “incostituzionalità differita”.
Il limite della “situazione esaurita”, posto interpretativamente a tale efficacia retroattiva, non è invocabile nel caso di specie giacché per situazione esaurita si intende la situazione definita da una sentenza passata in giudicato ovvero ormai superata per effetto di altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico. Il contributo consortile di cui trattasi, quindi, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, è dovuto solo a condizione che all’immobile del consorziato derivi un vantaggio diretto ed immediato dalle opere eseguite dal consorzio.
Nel caso in esame il RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che i terreni dell’odierno intimato avevano ricevuto un beneficio dalle opere consortili.
Come emerge dal resoconto sullo ‘svolgimento del processo’ contenuto nel ricorso per cassazione (p.1), a fronte della eccezione dell’odierno intimato secondo cui i propri fondi non erano in alcun modo beneficiati dalle opere del RAGIONE_SOCIALE -eccezione accolta dalla CTP la quale aveva evidenziato ‘la mancanza di prova da parte del RAGIONE_SOCIALE di un beneficio’ -, il RAGIONE_SOCIALE ha sempre insistito sul tesi -errata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 23, comma 1, lett.a) della l.re. 11/2003 -per cui il contributo per fini istituzionali ‘prescinde dal beneficio’.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la parte privata è rimasta intimata.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 10 novembre 2023.