Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 19564-2024 R.G. proposto da:
CONSORZIO DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv ocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 3311/2024 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, depositata il 16/5/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio di RAGIONE_SOCIALE Vallo di Diano e Tanagro propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello di NOME Cesare COGNOME avverso la sentenza n. 4166/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, annullando la cartella di pagamento relativa al contributo consortile per l’annualità 2018.
NOME COGNOME resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Il ricorso è stato oggetto di proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., depositata in data 20 gennaio 2025.
Il ricorrente ha chiesto che il ricorso venisse collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis . n. 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 860 c.c.; artt. 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933; artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697e 2727 c.c.; art. 7 d.lgs.31 dicembre 1992 n. 546; art. 12 della legge regionale Campania n. 4/2003» per avere i Giudici d’appello «violato i principi vigenti in materia di distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della contribuenza consortile di bonifica… (imponendo) … al consorziato, e non già al Consorzio, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio fondiario ove il Consorzio di Bonifica abbia … dedotto e
provato che l’imposizione contributiva si fondava su di un Piano di Classifica per il riparto della contribuenza, regolarmente adottato dal Consorzio ed approvato nei modi di legge, nonché specificamente richiamato nella cartella di pagamento ex adverso impugnata».
1.2. Con il secondo motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere i Giudici d’appello omesso di prendere in esame la relazione tecnica consortile che sarebbe stata «atta a comprovare la sussistenza di un beneficio di tipo fondiario in favore dei beni immobili del …(consorziato)…, quale conseguenza diretta della propria attività».
2.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate.
2.2. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: – i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015); – l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020); – quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata
con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’ an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010); – in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
2.3. Ciò posto la Commissione tributaria regionale non si è attenuta nella sua decisione ai principi già espressi da questa Corte e, in particolare, al principio per cui, se è pur vero che, laddove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. nn. 11303/2025 in motiv.,
11238/2025 in motiv., 9511/2018), tuttavia, laddove si discorra – come nel caso di specie- di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).
2.4. Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass. n. 24066/2014 cit.), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, i quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici.
2.5. Invero il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
2.6. Non muta, dunque, il presupposto dell’obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto), e quindi non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva.
2.7. I Giudici d’appello, inoltre, han no del tutto omesso di valutare la perizia tecnica prodotta dal Consorzio (ritualmente riassunta in parte qua ed allegata al ricorso in cassazione) relativa agli interventi che si assumono eseguiti nell’anno 2018 nel bacino idraulico del Comune di Polla, ove sono ubicati gli immobili in oggetto, limitandosi ad affermare, in maniera del tutto generica ed apodittica, che dalla relazione peritale del consorziato risultava che gli immobili in questione non avevano «ricevuto ‘ alcun vantaggio’ dall’attività del Consorzio di bonifica ».
In conclusione, in difformità dalla proposta di definizione anticipata, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da