Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25806 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME di Pisa
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 27/06/2025
CONTRIBUTO CONSORTILE RAGIONE_SOCIALE – EMISSIONE RUOLO COMPETENZA CONSORZIO –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24955/2021 del ruolo generale, proposto
DA
il CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore , Sig. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
DI NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alla lite e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
NONCHÈ
Data pubblicazione 22/09/2025
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1207/11/2021 della Commissione regionale del Lazio, depositata il 28 febbraio 2021. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME
nella camera di consiglio celebratasi in data 27 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartella indicata in atti con cui l’agente della riscossione aveva richiesto alla contribuente il pagamento della somma di 268,88 € a titolo di quota consortile per l’anno 2013 di cui ai ruoli del Consorzio Stradale obbligatorio di Colle Romito.
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Consorzio contro la sentenza n. 17422/35/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma ed accoglieva quello incidentale avanzato dalla contribuente, ritenendo che, ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1446/1918, l’unico soggetto titolare del potere esattivo è il Comune, che può affidare l’attività in concessione all’Agenzia delle Entrate -Riscossione, per cui l’emissione dei ruoli esattoriali da parte del Consorzio integrava la violazione delle norme che disciplinano l’attività consortile.
Avverso tale pronuncia il Consorzio Stradale di Colle Rovito proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 24/25/27/30 settembre 2021, formulando tre motivi d’impugnazione.
NOME Di NOME notificava il 9 novembre 2021 controricorso ed ha depositato in data 17 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. Numero di raccolta generale 25806/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. in ragione del giudicato formatosi sulla natura obbligatoria del consorzio e la relativa potestà impositiva in ordine all’emissione dei ruoli, giusta sentenza della Corte di cassazione, Sez. Un., 6 maggio 23013, n. 10403, resa tra le stese parti.
Con la seconda censura il Consorzio ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione pronunciato su una domanda, concernente il difetto di legittimazione del Consorzio, non proposta in sede di appello incidentale.
Con la terza doglianza l’ente ha lamentato, in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918, reputando erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso il potere del consorzio di emettere i ruoli.
Il ricorso va accolto nel suo terzo motivo.
La prima doglianza va, infatti, respinta, in quanto la pronuncia di questa Corte, Sez. un., 6 maggio 2013, n. 10403 ha solo deciso sulla giurisdizione tributaria in materia di contributi consortili cd. stradali in ragione dell’affermata natura tributaria della pretesa.
6. Anche la seconda censura va respinta.
La questione concernente l’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è, difatti, un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa ed è questione comunque rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass., Sez. I., 11 settembre 2024, n. 24375, che richiama Cass. S.U. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 28793/2023, in motiv.).
7. Risulta, invece, fondato il terzo motivo.
7.1. L’art. 1, prima comma, d.lgs.lgt. n. 1446/1918 prevede che «Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi, in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse».
Come chiarito da questa Corte, l’art. 14 della legge n. 126/1958 ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti dal citato d.lgs.lgt. per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10403 cit.).
L’art. 2, terzo comma, d.lgs.lgt. n. 1446/1918 stabilisce, tra l’altro, che «il Consiglio comunale approva la costituzione del Consorzio, l’elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa».
Infine, l’art. 7, prima comma, d.lgs.lgt. n. 1446/1918 prevede che «i contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta
provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto; e l’esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso agio che gli spetta per le imposte». Numero di raccolta generale 25806/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
7.2. Da tale quadro normativo deriva che compete al consiglio comunale l’approvazione del piano di ripartizione di spesa, mentre spetta al consorzio (ente pubblico obbligatorio), il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale ed all’esattore comunale (ora ai soggetti abilitati ex art. 52 d.lgs. 446/1997) l’attività di riscossione dei contributi dovuti dai consorziati.
Si giunge a tale conclusione, a fronte di un non perspicuo dato letterale della disposizione di cui al menzionato art. 7, considerando che è il consorzio ad essere titolare dell’attività gestoria dei beni e dunque del gettito contributivo che ne è correlato, cui si collega necessariamente il potere impositivo e, con esso, la connessa attività di redazione dei ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale.
La disposizione, del resto, rimanda alle modalità della riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, il che, da un lato, consente di ritenere che sia il titolare della pretesa tributario (nella specie il consorzio) e quindi l’amministrazione creditrice ad essere il soggetto tenuto all’iscrizione a ruolo e, dall’altro, circoscrive l’attività comunale alla sola approvazione del piano ripartizione dei contributi dovuti, quale atto presupposto all’iscrizione a ruolo.
Non può giustificare una diversa soluzione la previsione dell’art. 5 della convenzione del 7 maggio 2010 intercorsa tra i
Consorzio ricorrente ed il Comune di Ardea (secondo cui «il Consorzio si impegna ad adeguare l’attività di riscossione delle quote consortili al disposto normativo e dunque ad adottare il sistema vigente per le imposte dirette, nel caso specifico tramite ruoli emessi dal Comune»), giacchè non può una convenzione tra enti sovvertire il criterio normativo della competenza circa il potere impositivo, che, per quanto detto, appartiene al consorzio, al quale spetta il contributo consortile (v. Cass., Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10403 cit.), e non anche al comune cui compete solo l’approvazione (da parte del consiglio comunale) del piano di ripartizione Numero di raccolta generale 25806/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Alla stregua di quanto precede risulta errata la decisione impugnata che ha individuato nel comune il titolare dell’attività esattiva.
8.1. Né può avere seguito l’eccezione di giudicato sollevata dalla controricorrente nella memoria di cui all’art. 380 -bis. 1. c.p.c., in cui ha segnalato, peraltro senza nemmeno produrle, una serie di sentenze alla medesima favorevoli sul tema (giuridico) dell’approvazione dei ruoli da parte del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgt n. 1446/1918 e l’assenza di prova della delega rilasciata dal comune all’agenzia della riscossione per la riscossione dei contributi consortili.
8.2. Quest’ultima circostanza riguarda, infatti, un nuovo profilo, peraltro di natura fattuale, che non può ricevere ingresso nella sede che occupa.
8.3. Quanto alla titolarità del potere impositivo si tratta di questione squisitamente giuridica e va, quindi, rammentato il principio secondo il quale il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche.
Numero sezionale 5604/2025
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, difatti, l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello ” stare decisis ” (cioè del-precedente giurisprudenziale vincolante”), che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215, cui adde , Cass., Sez. T., 23 marzo 2023, n. 8417; Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 211 e Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822). Numero di raccolta generale 25806/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
In accoglimento, dunque, del terzo motivo la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in altra composizione – per lo scrutinio delle altre questioni ritenute assorbite dal Giudice regionale, nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo di motivo di ricorso, rigetta i prime due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in altra composizione -anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Numero registro generale 24955/2021
Numero sezionale 5604/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025. Numero di raccolta generale 25806/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME