Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25818 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25818 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME di Pisa
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 27/06/2025
CONTRIBUTO BONIFICA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO – PIANO DI CLASSIFICA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21076/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale: CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del suo Presidente, dott. NOME COGNOME, autorizzato con determina del Direttore Generale n. 183 del 31 ottobre 2023, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
NONCHÈ
Data pubblicazione 22/09/2025
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 190/1/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il 7 marzo 2023.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 27 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartella indicata in atti con cui l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 -Medio Valdarno, chiese al ricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2015/2016 per la complessiva somma di 1.869,71 €, in relazione al bene immobile di proprietà del contribuente, sito in Certaldo (FI).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appello proposto dall’istante contro la sentenza n. 1009/3/2019 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, ritenendo -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che il contributo in oggetto potesse essere riscosso tramite ruolo, precisando nel merito, in linea con le ragioni già formulate dal primo Giudice, che i prodromici atti amministrativi erano autonomamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo e che, «essendo pacifico che il fondo dell’appellante è all’interno del perimetro di contribuenza, era suo onere provare di
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non aver ricevuto alcun beneficio dall’attività del Consorzio » (così nella sentenza impugnata). Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Avverso tale pronuncia COGNOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 9 ottobre 2023, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 17 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
Il Consorzio di bonifica 3 -Medio Valdarno depositava in data 9 novembre 2023 controricorso, nonché in data 15 e 23 maggio 2025 memorie (identiche) ex art. 380bis .1. c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione depositava in data 23 novembre 2023 nota in cui, rappresentando di non aver depositato nei termini di legge il controricorso, riservava la facoltà partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933 e/o dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, contestando la decisione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto legittima la riscossione del contributo in questione mediate ruolo, opponendo a tale valutazione che il citato art. 21 era l’unica norma che consentiva tale modalità coattiva e che la stessa era stata abrogata dall’art. 14, comma 14 -ter, della legge n. 246/2005, mentre l’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 non poteva essere invocato postulando una ultravigenza delle disposizioni valevoli sino al 1° luglio 1999.
1.1. La censura non ha fondamento, anzi va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis. , primo comma, num. 1), c.p.c.
Vale, infatti, sul punto ribadire l’indirizzo costante di questa Corte, da ultimo confermato con la pronuncia n. 11303 del 29 aprile 2025, secondo cui i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, in forza dell’art. 21 r.d. n. 215/1933 («Nuove norme sulla bonifica integrale»), che continua ad essere applicabile ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), dovendosi, per contro, escludere l’applicazione dell’art. 1, comma 161 e seguenti, della legge n. 296/2006 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007»), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2012, n. 21797; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8371; Cass., Sez. 5, 14 febbraio 2014, n. 3594; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2017, n. 4309; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. 6-5, 18 luglio 2022, n. 22483; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, nn. 16095, 16111, 16118 e 16122), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge n. 246/2005 (Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., Sez. 5, 7 luglio 2021, n. 19192; Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n. 16122). Numero sezionale 5606/2025 Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
La specifica questione posta dal contribuente è stata affrontata, funditus , dalla pronuncia di questa Corte n. 8080 del 23 aprile 2020 sopra citata, ai cui ampi contenuti in questa sede è sufficiente rinviare, appena ricordando che:
– anche dopo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 46/1999 si è ritenuto che i consorzi di bonifica potessero avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro applicarsi né il
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primo, né il secondo comma dell’art. 17 d.lgs. citato e ciò in base alla c.d. ‘clausola di continuità’ contenuta nel terzo comma dell’art. 17 del citato d.lgs., a tenore del quale «Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; Data pubblicazione 22/09/2025
pertanto, anche a voler condividere la tesi secondo la quale l’art. 21 r.d. n. 215/1933, che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010, il predetto comma 30 dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto») ha stabilito una sorta di “ultra vigenza” della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema (cfr. Cass., Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8080).
Alla stregua di quanto precede, dunque, correttamente il Giudice regionale ha ritenuto legittima la riscossione del contributo mediante ruolo.
Con la seconda doglianza il contribuente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. «e/o 7 (del d.lgs. n. 546/1992)» (v. pagina 11 del ricorso).
L’istante ha premesso che in relazione all’annualità 2015 era stata dedotta l’assenza di prova dell’approvazione del piano di classifica di cui alla relativa delibera commissariale n. 50/2009, con conseguenziale venir meno della presunzione di beneficio a favore dell’ente impositore, mentre in ordine all’annualità 2016 era stata
eccepita l’irrilevanza del piano di classifica citato in atti (di cui alla delibera regionale n. 1293 in data 12 dicembre 2016), attesa la sua inopponibilità al contribuente per il menzionato periodo d’imposta, in ragione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Numero sezionale 5606/2025 Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Ciò posto, l’istante ha, quindi, dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo la Commissione motivato sul « <> l’omessa impugnazione avanti al competente Giudice amministrativo degli atti amministrativi alla base dell’opposta cartella di pagamento e nello specifico il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza -ne avrebbe sostanzialmente precluso la disapplicazione da parte del giudice tributario né risulta esplicitato secondo quale iter logico-giuridico il Giudice del merito abbia ritenuto tali atti esenti dai profili di illegittimità lamentati dal contribuente» (v. pagina n. 11 del ricorso), aggiungendo che la sentenza impugnata non risulta conforme neanche all’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 in tema di disapplicazione dell’atto generale rilevante ai fini della decisione.
2.1. Il motivo non coglie nel segno.
La Corte regionale ha riportato la motivazione con la quale il primo Giudice aveva rigettato il ricorso originario, rammentando che la Commissione provinciale aveva ritenuto che il contribuente non avesse «provveduto a “contestare specificatamente il beneficio al proprio immobile derivante dall’attività consortile”, limitandosi, a tale proposito, ad asserire che l’attività del Consorzio non ha arrecato alcun vantaggio agli immobili di loro proprietà», mentre il Consorzio aveva «invece provato “le attività realizzate nell’area in cui si trova l’immobile del ricorrente dalle quali egli traeva un beneficio diretto anche in termini di valore economico, per lo stesso determinando quantomeno una diminuzione del pericolo idraulico e del dissesto idrogeologico dell’area in cui è ricompreso” (ved. pag. 2 della sentenza impugnata)» (così nella pronuncia in rassegna).
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Va dato ancora conto che la Corte di secondo grado, nel dare atto dei motivi di appello (tra cui l’assenza del Piano di bonifica), ha espressamente dichiarato di condividere le valutazioni fornite dal primo Giudice, aggiungendo -come sopra esposto che « i prodromici atti amministrativi, cui l’appellante si riferisce nel corso dell’esposizione delle doglianze, lamentandone l’illegittimità, sono autonomamente impugnabili di fronte al TAR da ciascun proprietario interessato e, dall’altro lato, che, essendo pacifico che il fondo dell’appellante è all’interno del perimetro di contribuenza, era suo onere provare di non aver ricevuto alcun beneficio dall’attività del Consorzio (cfr. ex multis Cass. 20359/21; Cass.11431/22)» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 22/09/2025
2.2. Ciò posto, va subito osservato che non sussiste la dedotta motivazione apparente.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n.
16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; cui adde, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Va aggiunto che sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
2.3. Nella specie la sentenza ha fornito nel suo complesso una motivazione che si attesta sulla soglia del minimo costituzionale, avendo motivato ” per relationem ” rispetto ai contenuti della sentenza di primo grado, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di una valutazione critica in relazione ai motivi di appello.
2.4. In realtà, ad essere discutibile è la considerazione aggiuntiva operata dal secondo Giudice, non dubitandosi che, ove non impugnato in sede amministrativa, il contribuente possa comunque contestare il piano di classifica nel giudizio tributario.
Egli, infatti, è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; e ciò, sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, che in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Numero sezionale 5606/2025 Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario disapplicare, ex art. 7 d.lgs. n. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo, con la precisazione che la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. Cass., Sez. T., 1° giugno 2025, n. 14755, che richiama «Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10; Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 del 2012»; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11252).
Va poi rammentato che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, la contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del
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piano generale di bonifica (cfr. Cass., Sez. T., 29 aprile 2025, n. 11238). Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
2.5. Tanto chiarito sul piano dei principi, la motivazione della pronuncia impugnata può correggersi nella presente sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., considerando, alla luce di quanto illustrato, che la dedotta mancata approvazione del piano per l’anno 2015 e la sua inapplicabilità per l’anno 2016 ha solo comportato l’inoperatività del predetto meccanismo presuntivo circa l’effettiva esistenza del beneficio fondiario, ponendo a carico del Consorzio l’onere della relativa prova.
In tale prospettiva, non può, tuttavia, non riconoscersi che la Corte regionale ha ritenuto dimostrata la sussistenza del beneficio fondiario apportato al fondo dall’attività del Consorzio nella parte in cui ha condiviso la valutazione della Commissione provinciale secondo cui il contribuente ( rectius : il bene) « traeva un beneficio diretto anche in termini di valore economico, per lo stesso determinando quantomeno una diminuzione del pericolo idraulico e del dissesto idrogeologico dell’area in cui è ricompreso”» (così nella sentenza impugnata, che riporta il passaggio motivazionale della prima pronuncia).
2.6. Detta motivazione per relationem va considerata legittima, in quanto, alla luce di quanto emerge dal ricorso, a fronte di una specifica argomentazione della Commissione tributaria di primo grado circa la sussistenza del beneficio fondiario nei termini sopra riportati (« quantomeno della diminuzione del pericolo idraulico e del dissesto idrogeologico dell’area in cui è ricompreso» l’immobile oggetto di contribuzione»), il motivo di appello si limitava a ribadire «l’insussistenza di qualsiasi intervento di bonifica (risultante inesistente e/o mai svolto con riferimento ai beni della contribuente) che fosse caratterizzato da un beneficio specifico,
diretto e concreto nonché da un incremento di valore fondiario ad ogni immobile indicato nell’atto impugnato secondo un nesso di causalità diretta con le opere asseritamente eseguite dall’ente impositore e, quindi, per violazione degli artt. -10 del R. D. n. 215/1933; -3 e 16 della Legge Regionale Toscana n. 34/1994; 29 della Legge Regionale Toscana n.79/2012 » (così a pagina n. 7 del ricorso in oggetto). Numero sezionale 5606/2025 Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
In tale direzione, può allora darsi seguito al principio secondo cui la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che al giudice non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, purché la motivazione resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa (cfr., ex multis , Cass. Sez. VI/II, 10 gennaio 2022 n. 459, che richiama Cass. Sez. Un. 2015, n. 642; Cass., Sez. V., 6 ottobre 2022; Cass. Sez. VI/II, 7 novembre 2016, n. 22562; Cass., Sez. V, 8 maggio 2015, n, 9334).
In definitiva, la pronuncia non presenta una motivazione apparente, avendo riprodotto il condiviso contenuto valutativo della sentenza di primo grado, il che risulta sufficiente, a fronte della riedizione (a quanto consta dal ricorso) delle stesse censure svolte in primo grado, a rappresentare la valutazione critica compiuta dal Giudice regionale.
2.7. Ma v’è di più. Il motivo di impugnazione in esame ha contestato l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata soltanto con riferimento al tema della mancata approvazione del piano di classifica per l’anno 2015 e l’inapplicabilità di quello approvato per l’anno 2016, lamentando
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nello specifico -giova riportarlo -che «In relazione a tali profili la sentenza impugnata è risultata totalmente priva di motivazione difettando qualsiasi riferimento al <> il Giudice di 2° grado sia pervenuto a ritenere rilevanti nei riguardi del contribuente ambedue i richiamati piani di classifica pur a fronte delle eccezioni di inopponibilità sollevate in sede di appello nonché ulteriormente esplicitate nella propria conseguente memoria illustrativa in data 07 dicembre 2022 (pagg. 5-7) fermo restando che non è stato neanche motivato il <> il precedente Giudicante non ha quindi disapplicato i predetti piani di classifica in forza del citato art. 7 comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992 (la quale ultima norma contempla, come noto, un potere esercitabile d’ufficio)» (v. pagina n. 12 del ricorso). Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
Tutto ciò, aggiungendo che «Il precedente Giudicante avrebbe dovuto riconoscere che la mancata impugnazione del piano di classifica (e/o del correlativo perimetro di contribuenza) avanti al giudice amministrativo non esclude che il giudice tributario possa e debba disapplicare incidentalmente il predetto atto amministrativo generale di natura presupposta (entro i motivi di impugnazione dedotti dalla parte in relazione all’atto impositivo impugnato). Il citato potere-dovere di disapplicazione (di cui all’art. 7 comma 5 sopra indicato) non poteva dunque essere ‘a priori’ escluso per il solo fatto che il contribuente non avesse impugnato avanti al giudice amministrativo gli indicati piani di classifica atteso che tra i motivi dell’impugnazione vi era l’assenza dei previsti controlli amministrativi (da parte della Provincia e/o Regione in relazione ai reclamati periodi d’imposta 2015 e 2016) la cui mancanza non avrebbe potuto rendere invocabile alcuna presunzione di beneficio e, pertanto nessuna inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente» (v. pagine nn. 12 e 13 del ricorso).
Risulta, dunque, chiaro, come il dedotto vizio motivazionale della sentenza sia stato calibrato sull’assenza di motivazione in ordine alle ragioni della ‘disapplicazione’ degli atti prodromici, senza contestare la motivazione della sentenza con il gradiente di specificità esigibile con riguardo all’accertamento fattuale compiuto in ordine alla sussistenza del beneficio fondiario, come verificato dal primo Giudice in termini condivisi dalla Corte regionale. Numero sezionale 5606/2025 Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
La presente impugnazione risulta, infatti, diretta a sostenere la ricorrenza di una motivazione apparente, in quanto il « Giudicante di 2° grado non ha sostanzialmente motivato sul <> l’omessa impugnazione avanti al competente Giudice amministrativo degli atti amministrativi alla base dell’opposta cartella di pagamento -e nello specifico il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza – ne avrebbe sostanzialmente precluso la disapplicazione da parte del giudice tributario né risulta esplicitato secondo quale iter logicogiuridico il Giudice d’appello abbia ritenuto tali atti esenti dai profili di illegittimità lamentati dal contribuente» (v. pagina n. 11 del ricorso).
Senonché, va ribadito, alla luce dei principii sopra svolti, che la positiva delibazione da parte del Giudice regionale circa la sussistenza del predetto beneficio è ragione sufficiente per negare ingresso all’impugnativa del ricorrente a prescindere dalla mancata approvazione ed inapplicabilità del piano di classifica.
Ridotta e corretta in tali termini la motivazione del Giudice regionale, il motivo in esame va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nei soli confronti del Consorzio, non avendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione svolto difese.
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Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale 25818/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno nella somma di 2.000,00 € per competenze, oltre accessori di legge, e nella somma di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME