Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30546 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9047/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 368/2023 depositata il 20/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa Decisione
Il RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bologna il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento di € 4.182.152,86, oltre accessori; detto importo era indicato come corrispondente ai minori introiti per la perdita del getto ICI del RAGIONE_SOCIALE che, ex art. 64 l. n. 388/2000, dovevano essere compensati con il trasferimento erariale, e che erano stati calcolati in relazione al complesso degli immobili D passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale nel periodo 2001/2008 (Spettanze 2002- 2009). I Ministeri si erano costituiti in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe avverse pretese e contestandone, comunque, la fondatezza nel merito. Il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda del RAGIONE_SOCIALE condannando i Ministeri anche al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande del RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in punto spese. L’Ente territoriale appellato, costituitosi ritualmente, aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto nel merito RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La Corte d’Appello di Bologna aveva con sentenza del respinto l’impugnazione osservando, in sintesi, quanto segue: -L’unico articolato motivo di appello si sostanzia ‘ nell’affermazione secondo la quale l’art. 64, comma 1 L. 388/2000, applicabile a decorrere dal 2001, non potrebbe che riferirsi al gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale nell’anno di riferimento, quale logico corollario del ‘consolidamento’ dei contributi statali previsto dallo stesso art. 64 L. 388/2000. La tesi, già sostenuta dagli appellanti dinanzi al Tribunale di Bologna, può sintetizzarsi nei termini che vengono di seguito illustrati. L’art. 2, terzo comma, del DM 197/2002 prevede, invero, che il minore introito accertato porti ad un contributo statale che si consolida negli anni successivi, con la conseguenza che, in tali anni, il minore introito per ICI sarebbe
già compensato grazie al trasferimento consolidato e non dovrebbe, quindi, più essere preso in considerazione, al fine di verificare il superamento o meno RAGIONE_SOCIALEe soglie previste dall’art. 64 L. 388/2000 e DM 197/2002. Detta valutazione dovrebbe, pertanto, essere effettuata in relazione ai soli immobili transitati da un regime all’altro nell’anno di riferimento, senza più considerare gli immobili passati ad autodeterminazione negli anni precedenti ‘; -‘ Gli argomenti esposti dal primo Giudice a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi interpretativa prospettata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono stati condivisi anche da questa Corte d’Appello nelle sentenze portanti il n. 1454/18, il n. 1421/18 e il n.1833/19, emesse rispettivamente nelle cause iscritte al n. 476/2016, al n. 475/2016 e al n. 1514/2016 R.G., e non si ravvisano convincenti ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale al quale si è fatto riferimento. Tali argomenti portano, invero, ad escludere che l’interpretazione normativa, sulla quale gli appellanti insistono nel presente giudizio di impugnazione, possa trovare riscontro nel tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento ‘; -infatti ‘ i trasferimenti erariali dei minori introiti ICI spettanti ai Comuni, a seguito del passaggio per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta dei fabbricati di tipo ‘D’ dal valore contabile al valore desumibile dalla rendita catastale debbano essere determinati ogni anno con riferimento a tutti gli immobili RAGIONE_SOCIALEa suddetta categoria presenti sul territorio comunale. Tale conclusione è, in particolare, avvalorata dal comma 4 ‘ RAGIONE_SOCIALE‘art.2 DM n.197/2002, ‘ con la quale si precisa che la perdita di gettito debba essere computata con riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale ‘D’, senza riferimento alcuno all’anno del passaggio alla autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita, con l’ovvia conseguenza che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei minori introiti, non è possibile distinguere tra gli immobili accatastati per la prima volta e quelli per i quali l’accatastamento sia avvenuto in precedenza. Errata è, dunque, la tesi degli appellanti secondo cui il c.d. ‘consolidamento’ condurrebbe ad un’attribuzione stabile e non soggetta a mutamenti, posto che, invece, il mancato superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di legge in un determinato anno, ha come effetto la perdita del diritto all’intera compensazione, a prescindere dalla quota ‘consolidata’. Il ‘consolidamento’ previsto dal DM 197/2002 opera, cioè, solo quale tecnica contabile ai fini dei bilanci di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza, tuttavia, interferire nel calcolo RAGIONE_SOCIALEa perdita che l’erogazione vuole compensare. La corretta interpretazione del principio del ‘consolidamento’ consente di escludere l’effetto moltiplicatore prospettato dagli appellanti restando, al contempo, salvaguardata la possibilità per i
Comuni di vedersi ripianata l’integrale perdita subita. Il minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘imposta in questione si verifica, infatti, ogni anno e, quindi, solo il calcolo sull’intero complesso degli immobili di categoria D permette di quantificare la perdita complessiva ‘. Quanto alle spese processuali, la Corte di merito ne aveva confermato l’attribuzione ai Ministeri per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi:
1° motivo: violazione e falsa applicazione degli art.53 e 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2-quater del d.l. 154/2008 convertito dalla l.189/2008 e degli articoli 2 e 3 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 1° luglio 2002, n. 197 in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n.3 del Codice di Procedura Civile.
Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe considerato che il sistema previsto dall’art. 64 in esame ‘consiste nel fatto che, come prevede la stessa norma, a decorrere dal 2001, il contributo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita di gettito (alle condizioni previste dalla norma primaria: importo superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è verificata la perdita) si consolida come trasferimento erariale al RAGIONE_SOCIALE interessato. Di conseguenza, solamente eventuali perdite aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti, e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, comportano un ulteriore aumento del contributo, e ciò solo nel caso in cui tali nuove perdite superino gli anzidetti parametri’; da ciò conseguirebbe che il contributo statale sarebbe consolidato nei trasferimenti erariali e compenserebbe i minori introiti per cui, dal momento RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEa perdita con il contributo, quest’ultimo non potrebbe più considerarsi come ‘minore introito’.
2° Motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92, comma 2, del Codice di Procedura Civile (nel testo risultante dalle modifiche apportate con l’art. 45 RAGIONE_SOCIALEa l. 69/2009) in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n.4. del Codice di Procedura Civile.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente disposto la condanna dei Ministeri appellanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, implicitamente confermando sul punto la sentenza di primo grado, pur sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata e dalla situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
*
La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo 2001/2008 (spettanze 2002/2009) dai Comuni per l’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere). Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i Ministeri ricorrenti. In particolare, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, RAGIONE_SOCIALEe soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.
Così viene correttamente evidenziato l’ambito RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche da esaminare, sottese al presente contenzioso e a molti altri ad esso sovrapponibili, nella motivazione del recente provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n.14824/24 che segue l’orientamento interpretativo già espresso nella sentenza di questa Corte n.18701/2023, la quale offre un’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art.64 RAGIONE_SOCIALEa l. n.388/2000, difforme da quella nel tempo affermatasi nella giurisprudenza di merito e seguita anche dalla Corte d’Appello di Bologna con la sentenza impugnata.
Il principio di diritto enunciato nella sentenza n.18701/2023, reiterato in modo identico nella pronuncia successiva, è il seguente: ‘ I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art.64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23.12.2000 n.388 e del d.m. 1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor
introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati ‘.
Si legge nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.18701/2023 quanto segue: La disposizione chiave a cui fare riferimento è ‘ l’articolo 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi: «1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.» 10. Il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata
attuazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui al citato art.64 RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000. All’articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue: 1. A decorrere dall’anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. a causa RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest’ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato. 2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall’anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito RAGIONE_SOCIALEa predetta autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali. L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l’anno 2001, il calcolo RAGIONE_SOCIALEa perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è effettuato applicando l’aliquota d’imposta vigente nell’anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i
comuni interessati, entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per il tramite degli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, apposita dichiarazione, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE». 11. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall’introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato RAGIONE_SOCIALEe soglie minime per la rilevanza RAGIONE_SOCIALEo scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, agganciandosi invece in percentuale al volume RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente nel bilancio annuale del RAGIONE_SOCIALE, mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 12. Come si calcola la predetta franchigia? Tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a) o considerando solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell’ultimo anno (tesi b)? A favore RAGIONE_SOCIALEa tesi (a), sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, si è schierata la Corte di appello bolognese e si è espresso con il suo parere il
Procuratore generale. L’argomento principale addotto a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi (a) è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore RAGIONE_SOCIALEa tesi sostenuta dai Ministeri ricorrenti, nel momento in cui si riferisce ai «minori introiti relativi all’ICI» e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale; nella legge non sarebbe dato, cioè, cogliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo RAGIONE_SOCIALEe soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell’anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva. Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa fonte primaria. Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALE‘art.2 del d.m. 197 del 2002 allorché prevede che «L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701» confermerebbe l’assunto, visto che tale indicazione relativa all’aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell’anno di riferimento. Per i sostenitori RAGIONE_SOCIALEa tesi (a) l’argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana RAGIONE_SOCIALEa norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita auto-dichiarata) non esclude che RAGIONE_SOCIALEa perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie per l’anno di riferimento. Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una «modalità contabile di riconoscimento del contributo compensativo», ma non potrebbe elidere l’esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI RAGIONE_SOCIALE‘anno, di cui pure fa parte. La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall’anno in cui è stata
formulata per la prima volta l’autodichiarazione relativa ai singoli immobili ‘. Il modulo di attestazione previsto dal d.m. 197 del 2002 nell’Allegato A indica del resto una sola e complessiva voce di minori introiti e la costante ‘ prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione. In effetti la circolare n.6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola -eventuale – maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell’anno andrà riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari a quel alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l’anno precedente». 13. L’opposta tesi (b) sostenuta ai Ministeri ricorrenti si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 (terzo periodo) del predetto art.2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.» Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da «perdita», nell’anno in cui è verificata, a «entrata», negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEo scostamento. Secondo questa impostazione, l’art. 64, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale « i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2»; cioè è la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI, rimanda però a un atto regolamentare successivo di disciplinarla, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile) in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l’aumento dei trasferimenti applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa compensazione negli anni successivi. In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei «minori introiti» derivanti dall’autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D «per ciascun anno» (art. 1, comma 1), ma rimanda al decreto di
stabilire come determinare i «minori introiti», limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di lire ovvero € 1549,37 e 0,5 % RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante. Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve « dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato» (d.m. art. 2, co 1) e che «il contributo statale… è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati» (co. 2). Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita autodichiarata. Sarebbe parimenti inutile la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 del d.m. 197/2002 in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l’attribuzione definitiva RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, che riprende l’art.64, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge. La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha optato per questa soluzione, basandosi proprio sulla novità sostanziale del consolidamento dei contributi. 14. La Corte ritiene che debba essere accolta l’interpretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti, seppur con un significativo temperamento – su cui amplius infra – e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l’ultima volta dall’art.53 RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall’art.64 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall’altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando RAGIONE_SOCIALEe soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori. La tesi del RAGIONE_SOCIALE, permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie negli anni successivi, purché – s’intende, ma su questo non v’è dissenso fra le parti – la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l’annichilire il sistema RAGIONE_SOCIALEe soglie, che pure è uno dei capisaldi RAGIONE_SOCIALEa scelta legislativa. Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell’anno inferiori alla somma di € 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata. 15.
Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l’art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all’anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all’art.17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria allorché, nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati». 16. Correttamente quindi il RAGIONE_SOCIALE sostiene che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite definitive) dal trasferimento compensativo. 17. L’argomento ritratto dall’art.2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 197/2002, secondo il quale «L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è
calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo. Effettivamente questa disposizione relativa all’aliquota di riferimento sarebbe inutile se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI. Ma, come si vedrà più oltre, un’ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei Ministeri. 18. Il RAGIONE_SOCIALE sostiene e lo ha ribadito in sede di discussione orale che la sua interpretazione consente di meglio valorizzare la soglia percentuale RAGIONE_SOCIALEo scostamento rapportata all’entità RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente di ciascun anno, ma non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa intrinseca contraddizione ravvisabile nell’affermare la consolidazione e l’intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti e nel recuperarne gli importi, anno per anno, al fine di integrare il requisito del rispetto RAGIONE_SOCIALEe soglie legali. 19. Secondo la Corte non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza, e tantomeno una influenza decisiva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal RAGIONE_SOCIALE. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale RAGIONE_SOCIALEa lite. Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell’interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza. L’argomento tratto dal contenuto del modulo costituente
l’allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello RAGIONE_SOCIALEa norma sub-primaria. Tuttavia il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il RAGIONE_SOCIALE dichiarante è chiamato ad attestare di aver «conseguito nell’anno…. minori introiti per …». Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal RAGIONE_SOCIALE, non è di per sé incompatibile anche con la tesi dei Ministeri ricorrenti. 21. Alla luce di quanto esposto, l’interpretazione proposta dai Ministeri appare condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel RAGIONE_SOCIALE (salvi gli effetti previsti per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite definitive). È quindi possibile, come sostengono i Ministeri ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altra RAGIONE_SOCIALEe soglie di cui all’art.64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 nell’anno di riferimento. 22. L’esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di cui all’art.64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 nell’anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l’oggettivo minor introito ICI di quell’anno, ferma l’espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati. Sarà cioè necessario, anno per anno, valutare l’entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato; tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’ultimo anno e da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’anno o negli anni precedenti all’ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000. 23. L’adozione di queste precisazioni non determina alcuna violazione del contraddittorio, anche a prescindere dall’invito ricevuto dalle parti in sede di
discussione orale a soffermarsi sulla questione. Infatti nella presente controversia una parte, lo Stato, pretende una certa somma in restituzione perché versata indebitamente, sulla base di una certa interpretazione di alcune norme, che interpreta in un certo modo; v’è un’altra parte, il RAGIONE_SOCIALE, che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse norme, lette in altro modo, non vuole riconoscere alcunché. La Corte ritiene che quelle stesse norme si debbano interpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali ma con alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a cascata circa la determinazione del debito che potrebbe perciò collocarsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti. 24. Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa tesi erariale è il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall’attribuzione finanziaria. Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate. L’art.2, comma 4, secondo periodo, del d.m. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per il tramite degli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, apposita dichiarazione, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19 aprile 1994, n. 701.» Tale disposizione si riferisce all’importo «complessivo» del minore gettito e non contiene alcun riferimento all’anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l’autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale. Se dall’importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo RAGIONE_SOCIALEa legge ma anche del regolamento. …’ (è riportata letteralmente la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.18701/2023: le sottolineature sono RAGIONE_SOCIALEa scrivente) .
Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni in diritto, condivisibili, espresse nella sentenza sopra esaminata, né emergono dalle difese del RAGIONE_SOCIALE considerazioni o elementi di valutazione che siano utili ad incrinare la ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dalla Corte e/o che richiedano approfondimenti su singoli, specifici profili
Da quanto precede deriva che il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che eseguirà gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari e si atterrà al principio di diritto sopra riportato, ripreso dalle sentenze n.18701/2023 e n.14824/2024 di questa Corte.
Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 22.10.2024