Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27769 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20527/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv ocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la cui sede in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliati.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura speciale allegata al controricorso d all’AVV_NOTAIO, il quale chiede di voler ricevere le
comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano n. 2204/2023, depositata in data 5/7/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio dinanzi al tribunale di Milano i RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 172.001,99 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma uno, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000.
Il RAGIONE_SOCIALE lamentava che con decreto legislativo n. 504 del 1992 era stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (Ici), stabilendo che per gli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali a), se strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, la base imponibile per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imposta sarebbe dipesa dal valore contabile fino al momento in cui gli immobili fossero rimasti privi di rendita catastale.
Successivamente, con decreto ministeriale n. 701 del 1994 veniva consentito ai proprietari di tali immobili di autodeterminare la rendita catastale provvisoria, con l’effetto che, essendo il valore contabile di regola più elevato di quello desumibile RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, per tali immobili si sarebbe ridotta la base imponibile e, dunque, anche l’entrata comunale.
Proprio al fine di bilanciare le difficoltà finanziarie derivanti da tale meccanismo, la legge n. 448 del 1998 aveva previsto l’assegnazione comuni che avessero introitato minori somme di un
trasferimento di denaro commisurato a determinati parametri, successivamente modificati e disciplinati con l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 e con il decreto ministeriale n. 197 del 2002.
In particolare, l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 stabiliva che dal 2001 in poi i minori introiti relativi all’Ici riscossi dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall’autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali sarebbero stati compensati con aggiuntivi trasferimenti RAGIONE_SOCIALEo Stato, a condizione però che il minor gettito fosse superiore a due parametri, uno fisso (pari ad euro 1549,37) ed uno variabile (pari allo 0,50% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente).
Il decreto ministeriale n. 197 del 2002 introduceva il regolamento attuativo, con l’indicazione dei criteri applicativi per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa compensazione, stabilendo un sistema di certificazione annuo.
Per l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 il minor gettito derivante dalla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta doveva essere calcolato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal RAGIONE_SOCIALE in uno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimo periodo se gli immobili con rendita basata sull’autodeterminazione fossero invece stati tassati al valore contabile.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, la perdita del gettito annuale derivava da tutte le autodeterminazioni relative anche agli anni precedenti.
Per tale ragione il RAGIONE_SOCIALE aveva presentato l’istanza di rimborso Ici per il periodo dal 2002 al 2009.
Si costituivano in giudizio i due RAGIONE_SOCIALE convenuti, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il tribunale accoglieva la domanda del RAGIONE_SOCIALE e dichiarava che il debito del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE era, quanto agli anni dal
2002 al 2009, di euro 172.001,99, come da dichiarazioni presentate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle forme di cui al D.M. RAGIONE_SOCIALE 197/2002.
Avverso tale sentenza proponevano appello i due RAGIONE_SOCIALE e resisteva il RAGIONE_SOCIALE appellato.
La Corte d’appello, con sentenza n. 2204/2023, depositata il 5/7/2023, rigettava il gravame, recependo la tesi del RAGIONE_SOCIALE circa il corretto criterio di calcolo e confermando conseguentemente la decisione di primo grado.
In particolare, la Corte territoriale, dopo una ricostruzione accurata del quadro normativo, aderiva alla tesi del RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, al fine di verificare se la perdita di gettito Ici in un determinato anno avesse superato o meno la soglia minima, si doveva prendere in considerazione l’intero minor gettito procurato dagli immobili di categoria D, passati fino al 2001 alla rendita catastale provvisoria, rispetto al gettito da quegli stessi immobili procurato quando la base imponibile era stata calcolata sulla base RAGIONE_SOCIALEa rendita contabile.
Per la Corte d’appello, dunque, «il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘articolo 64 RAGIONE_SOCIALEa legge numero 388/2000 non rimanda al solo anno di imposta in cui si è verificato il passaggio degli immobili di categoria D da valore contabile a rendita catastale autodeterminata. Al contrario, il legislatore utilizza espressioni generiche e onnicomprensive che portano ad individuare la base di calcolo RAGIONE_SOCIALEe perdite da compensare nel minor gettito derivante dal passaggio effettuato per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D nel periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge in esame e, quindi, in più anni di imposta».
Inoltre, per il giudice di secondo grado «poiché l’Ici era un’imposta con cadenza annuale, ogni anno si verificava per il RAGIONE_SOCIALE una perdita di gettito conseguente alla riduzione RAGIONE_SOCIALEa base
imponibile provocata dal passaggio ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale degli immobili strumentali di categoria D».
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono il «vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 1° luglio 2002, n. 197».
In particolare, i ricorrenti, dopo aver richiamato la normativa in esame, deducono che, trattandosi di un trasferimento stabilito con apposita norma a decorrere dal 2001, «quest’entrata si consolida, divenendo così una somma che viene riconosciuta stabilmente al RAGIONE_SOCIALE».
Per tale ragione, i minori introiti, che rappresentano la sola quantità rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione, sarebbero «esclusivamente quelli derivanti dei nuovi immobili che nella singola annualità passano da valore contabile a rendita catastale provvisoria».
Diversamente, «quelli che all’inizio erano minori introiti, e che sono stati oggetto di compensazione con trasferimenti erariali, sono diventati per legge ‘entrate’ e non possono più essere qualificati come minori introiti».
Del resto, l’art. 149 TUEL mira alla certezza di risorse proprie e trasferite per comuni e province che devono in tal modo poter programmare e far funzionare il proprio apparato amministrativo.
Proprio per tale ragione, si è voluto garantire, a partire dal 2001, un trasferimento erariale ‘a regime’, «in sostituzione dei precedenti contributi temporalmente delimitati, che necessitavano di una reiterazione normativa anno per anno» (si citano l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 1998 e l’art. 53 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, entrambe con riferimento ai ‘contributi’).
Per tale ragione, il termine ‘aumento’ contenuto nella disposizione di legge non può che riferirsi esclusivamente al «differenziale», ossia «ai minori introiti annuali destinati corrispondentemente ad incrementare i trasferimenti statali già stabilizzatisi come entrate».
Pertanto, l’applicazione dei parametri di legge (importo superiore ad euro 1549,37 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno) si riferisce esclusivamente al «differenziale», quindi ai soli minori introiti, «e non al complesso degli immobili passati da valore contabile a rendita catastale nel corso degli anni».
In tale ultimo caso, si confonderebbero due entità diverse: il trasferimento consolidato «che è ormai un’entrata»; il minore introito, che è il solo a rappresentare ancora una perdita per il RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, sarebbe irragionevole ipotizzare che i due parametri debbano essere rapportati al complesso dei trasferimenti statali relativi a tutti gli immobili passati a rendita, in quanto, tale complesso «rappresenterebbe una grandezza enorme se commisurata i valori dei parametri che sono di per sé esigui».
La conferma RAGIONE_SOCIALEa tesi RAGIONE_SOCIALEa parte pubblica giungerebbe anche dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000.
Si prevede, infatti, che laddove per i comuni che beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1,
derivino, per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva, introiti superiori, almeno del 30%, rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa codeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, «i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza».
Si conferma, dunque, l’interpretazione suddetta, in base alla quale «l’aumento è riferibile sola differenziale non anche al trasferimento consolidato».
La sentenza impugnata, pur muovendo da un presupposto teorico esatto, attribuendo valore al concetto di consolidamento, ne fa però un utilizzo del tutto peculiare, «nella misura in cui non attribuisce alla stessa parola il suo significato letterale, andando a ritenere che il consolidamento possa essere cangiante di anno in anno».
Pertanto, la valutazione deve essere operata solo con riferimento a nuovi immobili passati all’autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, senza più prendere in considerazione gli immobili passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita negli anni precedenti.
Il consolidamento, dunque, «è espressione di un’attribuzione patrimoniale che diviene permanente e, in quanto tale, non avviene più assoggettata a successive verifiche».
Il motivo è fondato.
2.1. La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere).
Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, RAGIONE_SOCIALEe soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.
Per i predetti immobili la base imponibile per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘ICI era agganciata al valore contabile ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, sino a quando, con il decreto ministeriale 19.4.1994, n. 701, intitolato «Regolamento recante norme per l’automazione RAGIONE_SOCIALEe procedure di aggiornamento degli archivi catastali e RAGIONE_SOCIALEe conservatorie dei registri immobiliari», era stato consentito ai contribuenti, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione definitiva RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, di procedere all’autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEa rendita con procedura semplificata.
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 (Riordino RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE degli enti RAGIONE_SOCIALE, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 ottobre 1992, n. 421), «Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto non attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma3, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l’anno 1993:
1,02; per l’anno 1992: 1,03; per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990:
1,10; per l’anno 1989: 1,15; per l’anno 1988: 1,20; per l’anno 1987:
1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno 1985: 1,50; per l’anno 1984:
1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».
Il decreto ministeriale n. 701 del 1994 ha, invece, stabilito all’art. 1 che «con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari urbane di nuova costruzione e le dichiarazioni di variazione RAGIONE_SOCIALEo stato dei beni sono redatte conformemente ai moRAGIONE_SOCIALEi riportate nell’allegato A ».
All’art. 2 si chiarisce che tali dichiarazioni «sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o la attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria e RAGIONE_SOCIALEa rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare».
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del decreto ministeriale n. 701 del 1994, poi, «tale rendita rimane negli atti catastali come ‘rendita proposta’ fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva».
L’introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito ICI per le casse dei Comuni, che si è reso necessario compensare con un aumento dei contributi erariali.
Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2001, le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con il c.d. «metodo RAGIONE_SOCIALEo stock» (art. 31, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 448 del 23.12.1998), considerando come riferimento un gruppo di anni; Tale metodo è stato adottato per gli anni 1998-1999, senza però prevedere alcuna stabilizzazione e alcun consolidamento del contributo compensativo.
4.1. In particolare, l’art. 31, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di RAGIONE_SOCIALE pubblica per la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEo sviluppo) stabiliva che «per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato commisurata alla differenza tra il gettito, derivante dei predetti fabbricati, RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili RAGIONE_SOCIALE‘anno 1993 con l’aliquota al 4 per 1000 e quello RAGIONE_SOCIALE‘anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota al 4 per mille».
4.2. Allo stesso modo, l’art. 53, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato) prevedeva che «a titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli
immobili RAGIONE_SOCIALE‘anno 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito ».
La legge 23.12.2000 n. 388, dunque, con l’art. 53, comma 14, ha esteso il metodo stock anche all’anno 2000, mentre, per il futuro e cioè a valere dal 2001 in avanti, con l’art.64 è stato adottato il diverso metodo cosiddetto «differenziale».
La disposizione chiave in proposito è appunto l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi:
«1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno.
Qualora, ai singoli comuni che beneficiano RAGIONE_SOCIALE‘aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa definizione di eventuali ricorsi in merito.
Con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il AVV_NOTAIO del tesoro, del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.»
Il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui al citato art.64 RAGIONE_SOCIALEa legge n.388 del 2000.
All’art. 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue:
«1 . A decorrere dall’anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. a causa RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest’ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall’anno 2001.
Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali effettuata
secondo le procedure previste dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito RAGIONE_SOCIALEa predetta autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali. L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l’anno 2001, il calcolo RAGIONE_SOCIALEa perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è effettuato applicando l’aliquota d’imposta vigente nell’anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.
4. La perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per il tramite degli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, apposita dichiarazione, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore
gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ».
La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall’introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale per autodichiarazione, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994.
La legge ha fissato RAGIONE_SOCIALEe soglie minime per la rilevanza RAGIONE_SOCIALEo scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (Lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi Euro 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento (0,5%).
Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione.
Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia.
O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni “bagatellari”; il parametro-soglia variabile, che si aggancia invece in percentuale al volume RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente
nel bilancio annuale del RAGIONE_SOCIALE, mira a penalizzare le RAGIONE_SOCIALE locali poco virtuose che non tengano sotto controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito).
8. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolo RAGIONE_SOCIALEa predetta franchigia. Si può, a tal fine, tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure considerare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell’ultimo anno (tesi b).
A favore RAGIONE_SOCIALEa tesi (a), sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE, si è schierata la Corte di appello bolognese e si è espresso il Procuratore generale.
L’argomento principale addotto a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi (a) è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore RAGIONE_SOCIALEa tesi sostenuta dai RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, nel momento in cui si riferisce ai «minori introiti relativi all’ICI», e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale; nella legge non sarebbe dato, cioè, cogliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo RAGIONE_SOCIALEe soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell’anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva.
Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEa fonte primaria.
Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 197 del 2002 allorché prevede che «L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta,
effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701» confermerebbe l’assunto, visto che tale indicazione relativa all’aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell’anno di riferimento.
Per i sostenitori RAGIONE_SOCIALEa tesi (a) l’argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana RAGIONE_SOCIALEa norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita auto-dichiarata) non esclude che RAGIONE_SOCIALEa perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie per l’anno di riferimento.
Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una «modalità contabile di riconoscimento del contributo compensativo», ma non potrebbe elidere l’esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI RAGIONE_SOCIALE‘anno, di cui pure fa parte.
La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo RAGIONE_SOCIALEa base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall’anno in cui è stata formulata per la prima volta l’autodichiarazione relativa ai singoli immobili.
Si aggiunge altresì che il modulo di attestazione previsto dal D.M. 197 del 2002 nell’Allegato A indica una sola e complessiva voce di
minori introiti e che la costante prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione.
In effetti la circolare n. 6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l’importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola – eventuale maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell’anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell’anno andrà riportata la stessa somma, se l’importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l’anno precedente».
L’opposta tesi (b) sostenuta dai RAGIONE_SOCIALE ricorrenti si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 (terzo periodo) del predetto art. 2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.»
Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da «perdita», nell’anno in cui è verificata, a «entrata», negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEo scostamento.
Secondo questa impostazione, l’art. 64, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale «(di stabilire) i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2»; cioè è la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI,
rimanda però a un atto regolamentare successivo di disciplinarla, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile), in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l’aumento dei trasferimenti applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEa compensazione negli anni successivi.
In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei «minori introiti» derivanti dall’autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D «per ciascun anno» (art. 1, comma 1), ma rimanda al decreto di stabilire come determinare i «minori introiti», limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di Lire ovvero Euro 1549,37 e 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante.
Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve «(risultare) dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato» (D.M. art. 2, comma 1) e che «il contributo statale… è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati»(comma 2).
Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita auto-dichiarata.
Sarebbe parimenti inutile la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.M. 197/2002 in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l’attribuzione definitiva RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali, che riprende l’art. 64, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge.
La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha optato per questa soluzione, basandosi proprio sulla novità sostanziale del consolidamento dei contributi.
10. La Corte (Cass., sez.1, 28/5/2024, n. 14824; Cass., sez. 1, 3/7/2023, n. 18701) ritiene che debba essere accolta l’interpretazione sostenuta dai RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, seppur con un significativo temperamento – su cui amplius infra – e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata.
Ciò in sintonia con i già numerosi arresti di questa Corte dai quali non vi è ragione di discostarsi, secondo cui in tema di ICI, i minori introiti conseguiti dai comuni per effetto RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5 percento RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti. (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv. 668426 – 01, ma anche Sez.1, n. 18705 e 18718 del 3.7.2023; n. 19168 e 19895 del 6.7.2023; n. 32819 del 9.11.20123; 34171 del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 RAGIONE_SOCIALE‘11.12.2023; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024).
Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l’ultima volta dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato
dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall’altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando RAGIONE_SOCIALEe soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori.
La tesi del RAGIONE_SOCIALE, permettendo di “trascinare” il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie negli anni successivi, purché – s’intende, ma su questo non v’è dissenso fra le parti – la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l’annichilire il sistema RAGIONE_SOCIALEe soglie, che pure è uno dei capisaldi RAGIONE_SOCIALEa scelta legislativa.
Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell’anno inferiori alla somma di Euro 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata.
Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria.
È vero che l’art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all’anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato.
Tuttavia il terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all’art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23.8.1988 n. 400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 64.
Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, si verifichino introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza, e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale è divenuta inoppugnabile.
Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria allorché, nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati».
Correttamente quindi i RAGIONE_SOCIALE sostengono che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata, proprio perché è ormai
compensata stabilmente (salvo gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite definitive) dal trasferimento compensativo.
L’argomento ritratto dall’art. 2, comma 3, secondo periodo, del D.M. 197/2002, secondo il quale «L’entità del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. è calcolata applicando l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘imposta vigente nell’esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo.
Effettivamente questa disposizione relativa all’aliquota di riferimento sarebbe inutile, se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI.
Ma, come si vedrà più oltre, un’ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE sostiene che la sua interpretazione consente di meglio valorizzare la soglia percentuale RAGIONE_SOCIALEo scostamento rapportata all’entità RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente di ciascun anno, ma non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa intrinseca contraddizione ravvisabile nell’affermare la consolidazione e l’intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti e nel recuperarne gli importi, anno per anno, al fine di integrare il requisito del rispetto RAGIONE_SOCIALEe soglie legali.
Secondo la Corte, non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza, e tantomeno una influenza decisiva, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal RAGIONE_SOCIALE.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è
stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale RAGIONE_SOCIALEa lite.
Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art. 1, disp. prel. cod. civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo, legittimato dalla volontà popolare.
Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell’interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza. (Sez. L, n. 23960 del 24.11.2015; Sez. 5, n. 20819 del 30.9.2020).
15. L’argomento tratto dal contenuto del modulo costituente l’allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello RAGIONE_SOCIALEa norma sub-primaria.
Tuttavia il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il RAGIONE_SOCIALE dichiarante è chiamato ad attestare di aver «conseguito nell’anno…. minori introiti per …».
Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal RAGIONE_SOCIALE, non è di per sé incompatibile anche con la tesi dei RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
16. Alla luce di quanto esposto, l’interpretazione proposta dai RAGIONE_SOCIALE appare condivisibile, laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel RAGIONE_SOCIALE (salvi gli effetti previsti per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite definitive).
È quindi possibile, come sostengono i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno, a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altra RAGIONE_SOCIALEe soglie di cui all’art. 64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 nell’anno di riferimento.
17. L’esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie di cui all’art.64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 388/2000 nell’anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito.
Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l’oggettivo minor introito ICI di quell’anno, ferma l’espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati.
Sarà cioè necessario, anno per anno, valutare l’entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato; tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’ultimo anno e
da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell’anno o negli anni precedenti all’ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 64, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 2000.
La Corte ritiene – in altri termini – che quelle stesse norme si debbano interpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali, ma con alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a cascata circa la determinazione del debito, che potrebbe perciò collocarsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti.
Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa tesi erariale è il consolidamento RAGIONE_SOCIALEa compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall’attribuzione finanziaria.
Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell’anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell’anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate.
L’art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per il tramite degli uffici RAGIONE_SOCIALE del Governo, apposita dichiarazione, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo di cui all’allegato A al presente decreto, in cui attestano l’importo complessivo del minore gettito RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa RAGIONE_SOCIALEa autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali secondo
la procedura prevista dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19 aprile 1994, n. 701.»
Tale disposizione si riferisce all’importo «complessivo» del minore gettito e non contiene alcun riferimento all’anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l’autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale.
Se dall’importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché «consolidato», ut supra , non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo RAGIONE_SOCIALEa legge ma anche del regolamento.
I pareri del Consiglio di Stato non escludono affatto la correttezza di tale conclusione, laddove affermano che «Solamente eventuali perdite aggiuntive a quelle già accertate negli anni precedenti comportano un maggior contributo da calcolarsi in applicazione del nuovo meccanismo di cui al D.M. n. 197/2002, circoscritto, però, unicamente al minor gettito risultante dalle tassazioni di immobili che non erano stati considerati negli anni precedenti».
20. Le considerazioni critiche proposte dalla parte controricorrente con la memoria depositata non appaiono idonee a scalfire gli argomenti fondanti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che si è andata formando e a giustificare perciò un mutamento di indirizzo: le osservazioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE, in tema di configurazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto del c.d. consolidamento, di rapporto fra la legge e il regolamento, di funzionamento del sistema RAGIONE_SOCIALEe soglie e di rilevanza RAGIONE_SOCIALEa prassi si contrappongono, ma non inficiano gli argomenti sopra esposti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza che si ritiene di confermare e che lo stesso controricorrente, sia pur in estremo denegato subordine, in memoria ha chiesto di ribadire.
21. Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, con la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che eseguirà gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari e si atterrà al seguente principio di diritto:
«I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23.12.2000 n. 388 e del D.M. 1.7.1992 n. 197 e diretti a compensare a decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati».
Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione