Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15282/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania-Sezione distaccata di Salerno n. 541/2015 depositata il 21/01/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, era attinta da avviso di accertamento con recupero ai fini Irap, Iva ed Ires sull’anno d’imposta 2005 per la somma di €.1.126.862,41, relativa ai contributi in conto impianti di cui alla legge numero 219/1981, per i quali contributi la società ha operato in dichiarazione una variazione in diminuzione RAGIONE_SOCIALE‘intero importo imputato al conto economico.
Reagiva la parte contribuente avanti giudice di prossimità con plurimi motivi incentrati soprattutto sulla violazione di legge speciale menzionata, l. n. 219/1981, affermando la non tassabilità dei contributi che usufruiscono di regimi di esenzione già consolidati prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘Irap, pena la violazione del principio del divieto di doppia imposizione nonché per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo numero 446 del 1997. Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte contribuente trovavano apprezzamento dal collegio di prima istanza, donde l’Ufficio ricorreva in appello, esitando però nella conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado. Di qui, ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidandosi a cinque mezzi di impugnazione, cui replica, con articolato controricorso la contribuente che, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, ha altresì depositato memoria illustrativa. Anche l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 numero 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 132 c.p.c., nello specifico si censura che a pagina quattro RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in chiusura di motivazione, il collegio d’appello scriva che ‘risultando quindi dimostrate la validità e la fondatezza dei motivi che sostengono l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio non può che pervenirsi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEo stesso’, mentre il PQM dispone il rigetto
RAGIONE_SOCIALE‘appello e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. Da qui si deduce un contrasto tra parte motiva e parte dispositiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza. Il motivo non può essere accolto, poiché la lettura integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza, segnatamente nella sua motivazione, risulta chiaramente argomentare per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, confutando i motivi proposti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ne consegue che motivazione e dispositivo sono coerenti fra loro, risultando eccentrica solo la citata ultima frase RAGIONE_SOCIALEa motivazione che deve chiaramente intendersi come lapsus calami . In altri termini, non sussiste quell’inconciliabile contrasto fra affermazioni che assurge a vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione sindacabile avanti questa Corte di legittimità. È stato infatti affermato che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass., S.U. 7 aprile 2014 n. 8053).
Il motivo è, quindi, infondato e non può essere accolto.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ex articolo 360 numero 4 c.p.c., per violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., laddove si stigmatizza che il collegio di appello abbia riconosciuto il punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia nel momento RAGIONE_SOCIALEa definitività del contributo, se nel 1991 oppure nel 2003 diverse conseguenze risultando nella prima o nella seconda ipotesi. Nello specifico, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta che la decisione qui in scrutinio abbia palesemente omesso di esaminare le puntuali considerazioni formulate dall’Ufficio sul punto nell’atto d’appello.
Con il terzo motivo si prospetta censura ex articolo 360 numero 3 c.p.c, per violazione e falsa applicazione degli articoli 11, terzo comma, decreto legislativo 446 del 1997, articolo 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 289 del 2002, articoli 21 e 32 RAGIONE_SOCIALEa legge 219 del 1981, lamentando che, ai fini fiscali, non rilevi tanto il momento RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione provvisoria dei fondi, ma si debba guardare alla loro assegnazione definitiva, che deve individuarsi -a parere RAGIONE_SOCIALE‘Ufficionel completamento RAGIONE_SOCIALE‘ iter amministrativo, cioè con il collaudo RAGIONE_SOCIALE opere realizzate coi predetti contributi e quindi da individuarsi nel 2003, donde la tempestività e la legittimità RAGIONE_SOCIALEa ripresa tassazione qui in discussione.
Con il quarto motivo si prospetta ancora censura ai sensi articolo 360 numero 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 11, terzo comma, decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’articolo 1, primo comma, lettera h) del decreto legislativo n. 506 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, primo comma, decretolegge 833 del 1986, convertito in legge n. 18 del 1987, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, terzo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002. Nel concreto, si lamenta che la CTR abbia ritenuto non assoggettabile ad Irap le somme di cui in questa sede si discute, rilevando che dette somme non sarebbero affatto riconducibili alla gestione di operatività RAGIONE_SOCIALE‘impresa, bensì avrebbero natura di reintegrazione RAGIONE_SOCIALEa del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore distrutto da eventi come il terremoto. Più radicalmente l’Ufficio lamenta che non vi sia una disciplina di espressa esenzione Irap per i predetti contributi.
I motivi secondo, terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione. Ed infatti tutti si accentrano sul momento in cui debba ritenersi definitiva l’assegnazione del contributo: se il 1991 o il 2003. Segnatamente, per il quarto motivo, è evidente che l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione al 1991 escluderebbe la tassazione ai fini Irap, imposta che non era esistente in quell’anno.
La questione è già stata esaminata, in giudizio tra le stesse parti per diversa annualità di imposta, da questa Corte con ordinanza n. 20685/2021 del 20 luglio 2021, dalla quale non si vedono ragioni per discostarsi.
Ed infatti, l’analisi RAGIONE_SOCIALE contestazioni introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiede che si ricostruisca, sia pure nel massimo sforzo di sintesi, l’articolata vicenda sottesa al presente giudizio. La RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ha fruito di un contributo statuale per la ricostruzione degli impianti produttivi situati in aree colpite dal sisma del 23 novembre 1980, noto come terremoto RAGIONE_SOCIALE‘Irpinia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219 del 1981. Il contributo è stato deliberato dal RAGIONE_SOCIALE, con proprio atto n. 136 del 28.2.1991, nell’importo, convertito in Euro, di 45.409.472,85. Nel momento in cui questo decreto è stato emanato, la società aveva pacificamente già ricevuto anticipazioni nella misura di £ 27.132.000.000. La normativa vigente prevedeva l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa metà del contributo in occasione RAGIONE_SOCIALE‘inizio dei lavori, ed il pagamento del saldo dopo l’ultimazione e previo collaudo. Di fatto, risulta incontestato che il contributo è stato corrisposto in più rate, ciascuna pari a svariati miliardi di lire, poi milioni di Euro, negli anni 1982, 1985, 1991, 2002. L’ultimo conguaglio è stato erogato nell’anno 2003 per l’importo di Euro 8.250.683,13. Il contributo complessivamente erogato è risultato pari ad Euro 44.438.432,89. Secondo il disposto di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 219 del 1981, pur essendo stato deliberato il riconoscimento del contributo, qualora, nei termini fissati, “l’opera non abbia raggiunto il 90 per cento RAGIONE_SOCIALEa sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato”. L’ipotesi, evidentemente, non si è verificata nel caso di specie. All’epoca in cui è stata deliberata la concessione del contributo, nel 1991, il tributo oggetto del presente giudizio, l’Irap, non era stato ancora istituito (1997), ed è pacifico
che all’epoca le somme erogate per la ricostruzione non fossero assoggettate neppure al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘Ilor. Ne discende che, se il contributo doveva essere contabilizzato nell’anno 1991, risulta effettivamente superflua l’analisi RAGIONE_SOCIALEa questione relativa al se il versamento RAGIONE_SOCIALE‘Irap sarebbe stato dovuto qualora il contributo avesse dovuto essere contabilizzato nell’anno 2003, come sostenuto dalla odierna controricorrente stante la natura RAGIONE_SOCIALEa del contributo ai fini RAGIONE_SOCIALEa contabilità aziendale. Nel decreto del RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE n. 136 del 1991, che ha deliberato l’assegnazione del contributo, si legge (art. 2) che “la ditta RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE è ammessa provvisoriamente al contributo … per l’investimento di L. 117.232.800.000, corrispondente ad un contributo di L. 87.925.000.000 …”. Osserva quindi la Ctr che “il contributo in questione doveva essere … contabilizzato secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa competenza economica, a prescindere, quindi, dall’effettivo incasso RAGIONE_SOCIALEo stesso … il diritto al contributo, quindi, trae origine con il decreto del RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE n. 136/27 del 28.2.1991 … ne deriva che il contributo assegnato alla società appellante nell’anno 1991 beneficiava RAGIONE_SOCIALE‘esenzione ILOR e conseguentemente non è assoggettabile ad IRAP … l’individuazione del momento impositivo dei contributi deve riferirsi, nel caso di specie, all’anno 1991 e non all’anno 2003″. Può allora raggiungersi una prima conclusione, la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE relativa all’omessa pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello circa l’epoca in cui il contributo doveva essere contabilizzato è infondata, perché la RAGIONE_SOCIALE si pronuncia con chiarezza sul punto, e ritiene che il contributo dovesse essere contabilizzato nell’anno 1991, quando è stato concesso, anche se occorrerà operare qualche precisazione circa la natura RAGIONE_SOCIALEa “condizione” in parola. Ad ulteriore riscontro del significato RAGIONE_SOCIALE affermazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, invero, sembra opportuno ricordare che l’ulteriore provvedimento ministeriale emesso nell’anno 2003, a
seguito RAGIONE_SOCIALEa verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di legge da parte RAGIONE_SOCIALEa società, è stato emanato dal RAGIONE_SOCIALE, e non dal RAGIONE_SOCIALE, che aveva emanato il provvedimento di concessione del contributo, a seguito RAGIONE_SOCIALE varie vicende RAGIONE_SOCIALE attribuzioni ministeriali in materia, ricostruite dalla controricorrente nel suo atto difensivo. L’RAGIONE_SOCIALE contesta comunque questa conclusione affermando che il contributo inizialmente deliberato dal RAGIONE_SOCIALE era stato attribuito soltanto a titolo “provvisorio”, come si legge nel decreto, e la stessa definitiva quantità del contributo da erogare, dovendo essere calcolato come una percentuale RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla società, non ha potuto che essere determinato dopo la conclusione RAGIONE_SOCIALE opere.
Ricordato che la gran parte del contributo è stato concretamente erogato prima RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE opere, appare necessario definire la natura RAGIONE_SOCIALEa condizione cui la definitiva attribuzione del contributo risultava sottoposta. Occorre cioè determinare la natura sospensiva oppure risolutiva di detta condizione. Poiché la normativa vigente non prevedeva che il contributo non potesse essere riconosciuto se non qualora la società avesse dimostrato di aver rispettato le previsioni di legge, bensì che potesse essere pronunciata la decadenza del contributo se tale prova non fosse stata assicurata, derivandone quale conseguenza che il contributo, già assegnato (e per larga parte erogato), avrebbe dovuto essere revocato, la condizione in parola aveva natura risolutiva. Questa valutazione trova un condivisile precedente nella decisione con la quale questa Corte di legittimità ha statuito che “in tema di imposta RAGIONE_SOCIALEa sul patrimonio netto RAGIONE_SOCIALE imprese, istituita dall’art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, i contributi erogati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 14
maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni Basilicata e Campania, toccate dagli eventi sismici del 1980 e 1981, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge che, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il 6 quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento RAGIONE_SOCIALE‘opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato” -, vanno ritenuti immediatamente acquisiti dal beneficiano, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo”, Cass. Sez. V, 4.10.2004, n. 19765. Ne discende che le contestazioni introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultano infondate ed i motivi rigettati, ribadendo il seguente principio di diritto: “in tema di Irap, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione annuale RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge 14 maggio 1981, n. 219, in conseguenza degli eventi sismici del 1980 e 1981, in considerazione del disposto di cui all’art. 32 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge – laddove, nell’ammettere alle agevolazioni le iniziative, richiede che le domande di ammissione indichino il termine entro il quale esse saranno realizzate, disponendo che, in caso di mancata realizzazione nel termine, di almeno il novanta per cento RAGIONE_SOCIALE‘opera, “sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all’interessato” -, i contributi concessi devono ritenersi immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio, sicché il provvedimento adottato nell’ipotesi di inadempimento ha contenuto risolutivo; ne discende che il contributo pubblico, in ossequio al principio RAGIONE_SOCIALEa competenza, deve essere contabilizzato nell’anno in cui il contributo è stato deliberato, e non quando lo stesso è stato effettivamente erogato, oppure quando, terminate le verifiche, il contributo non risulta più soggetto alla possibilità RAGIONE_SOCIALEa revoca”.
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si prospetta censura ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c.
La ricorrente premesso che l’avviso di accertamento recava anche altri diversi rilievi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e RAGIONE_SOCIALE‘ iva, per costi indeducibili perché non inerenti (relativi a una fattura per attività di consulenza), oggetto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Società con il ricorso introduttivo, puntualmente contrastate dall’Ufficio in sede di controdeduzioni depositate in primo grado, e che la C.TRAGIONE_SOCIALEP. aveva annullato integralmente l’atto impositivo, non tenendo conto di tali deduzioni in ordine all’Ires e senza nulla motivare in ordine all’IVA -deduce di avere con l’atto di appello censurato la prima decisione in quanto assolutamente immotivata e carente in ordine ai rilievi IRES e del tutto inesistente riguardo ai rilievi IVA per i quali ne omette qualsiasi valutazione ma che la C.T.R. avrebbe del tutto omesso l’esame di tale doglianza.
Il mezzo di impugnazione, ammissibile in quanto in esso vengono indicati e riportati puntualmente i passi rilevanti allo scopo degli atti difensivi dei gradi di merito, è pure fondato.
E, invero, malgrado risulti dalla sentenza impugnata (pag. 2) che l’avviso di accertamento impugnato fosse relativo anche all’Iva e dal controricorso RAGIONE_SOCIALEa Società che l’atto impositivo contenesse questi ulteriori rilievi (pag.7), dalla sentenza impugnata emerge l’omessa pronuncia da parte del Giudice di secondo grado sul relativo motivo di appello svolto dall’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza va cassata con remissione al giudice di merito per l’esame oltre per la rego lazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania-
Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16/11/2023.