Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6736 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6736 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26953/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 327 del 2020, depositata il 20 gennaio 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente NOME COGNOME, imprenditore agricolo, RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato , a fini IRPEF e IRAP, un reddito di impresa non dichiarato di euro 137.292,00 derivante dalla percezione del contributo in conto capitale per la realizzazione di un agriturismo che aveva indebitamente sottratto alla tassazione.
La CTP di Caltanissetta, con sentenza n. 559 del 2013, aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo corretta la qualificazione del contributo come contributo in conto impianti e corretta la sua imputazione ad annualità diverse da quella in cui lo aveva percepito.
L’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto impugnazione avverso la sentenza e la CTR RAGIONE_SOCIALEa Sicilia aveva accolto l’appello ritenendo che l’erogazione avesse natura di contributo in conto capitale soggetto a tassazione per cassa nell’anno in cui l’impresa lo aveva percepito.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa depositando il controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 88 comma 3 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986, degli articoli 87, 189 e 191 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana 23 dicembre 2000 n.32, nonché degli articoli 6, 15, 16, 21 e 22 del Bando pubblico adottato dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14 RAGIONE_SOCIALEa L.R.n.32 del 2000. La CTR avrebbe, infatti, erroneamente attribuito al contributo percepito dal ricorrente per l’avvio RAGIONE_SOCIALE‘attività di agriturismo natura di contributo in conto capitale tassabile come sopravvenienza attiva per cassa nell’annualità in cui è stato percepito anziché di contributo in conto impianti vincolato
all’investimento nell’acquisto di beni strumentali destinato a confluire nel reddito, secondo il principio di competenza, per quote di ammortamento, così violando l’art. 88 t .u.i.r. e le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte è consolidata nell’affermare che i contributi pubblici a fondo perduto erogati a sostegno del potenziamento RAGIONE_SOCIALEa struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa, in senso economico riconducibili alla nozione di contributi in conto capitale, sotto il profilo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fisca le, si distinguono nella categoria dei contributi in conto capitale che mirano genericamente al rafforzamento patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non sono legati ad una particolare destinazione e nella categoria dei contributi in conto impianti che sono, invece, specificamente destinati all’acquisto di beni strumentali .
1.3. In particolare, i contributi in conto capitale sono contributi a fondo perduto che mirano genericamente al rafforzamento patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa e non sono legati ad una particolare destinazione o all’acquisto di beni strumentali costituenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 t.u.i.r., sopravvenienze attive da annotare in conto economico nella apposita voce per cassa cioè nell’esercizio in cui vengono erogati .
Afferma, al riguardo, la Corte che « contributi in conto capitale sono erogati per aumentare i mezzi patrimoniali dei soggetti beneficiari, senza per ciò che la loro concessione si correli all’onere RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione di uno specifico investimento. In particolare, si è ritenuto che sono contributi in conto capitale e, quindi, “sopravvenienze attive”, che concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono incassati (criterio di cassa) oppure in quote costanti nell’esercizio in cui sono incassati ed in quelli successivi, non oltre il quarto, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali.»(Cass. 21438 del 2021).
1.4. Sono, invece, contributi in conto impianti i contributi specificamente destinati all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 t.u.i.r., non generano né sopravvenienze attive né ricavi ma che confluiscono nel reddito di impresa per competenza sotto forma di quote di ammortamento deducibili. Afferma, al riguardo, la Corte che « i contributi “in conto impianti”, i quali sono destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono, concorrendo a formare il reddito d’impresa per competenza nel quale confluiscono sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato.» ( Cass. n. 16776 del 2020).
1.5. La differenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa imposizione fiscale tra le due tipologie di contributo risiede esclusivamente nella finalità obiettiva perseguita dalla disciplina di favore con la sua erogazione: sono, infatti, contributi in conto capitali quelli erogati per incrementare la struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico di investimento mentre sono contributi in conto impianti quelli vincolati alla destinazione all’acquisto di beni materiali o immateriali strumentali ( Cass. 2020 n. 15754; Cass. n. 10779 del 2023).
1.6. Nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del contributo a fondo perduto previsto dalla norma che lo istituisce è necessario, quindi, tener conto che la categoria generale del contributo in conto capitale concesso a rafforzamento RAGIONE_SOCIALEa struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società comprende anche la sottocategoria del contributo in conto impianti e che la caratteristica fondamentale che connota , sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale regolata
dall’art. 88 t .u.i.r., i contributi in conto impianti è il loro vincolo alla destinazione all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili e il loro stretto collegamento con i costi sostenuti per l’acquisto che rende operativo il criterio di competenza anziché quello di cassa.
Il collegamento necessario con l’acquisto di beni ammortizzabili è, dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai contributi pubblici la natura di contributi “in conto impianti”. (Cass. n. 21438 del 2021).
1.7. Nel caso di specie è pacifico e risulta dalla sentenza impugnata che i contributi sono stati erogati all’impresa agricola del ricorrente dalla Regione Sicilia in forza di un bando pubblico emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 32 del 2000 per la realizzazione di un’attività di agriturismo e cioè per la ristrutturazione del fabbricato rurale e la sua trasformazione in struttura recettizia, la sistemazione RAGIONE_SOCIALE aree e l’ acquisto di impianti, arredi e mobili.
1.8. La legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 32 del 2000 prevede, in particolare, all’art. 87, dedicato agli interventi in materia di agriturismo, che ‘ L’RAGIONE_SOCIALE è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all’attività agricola .’ e, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli interventi ammessi a finanziamento prevede al comma 2 lett. a) la ristrutturazione e l’adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l’installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici.
La stessa legge, all’art. 189, contenente la disciplina RAGIONE_SOCIALEa procedura di erogazione, prevede al comma 2 che ‘ Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale, salvo che l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento non avvenga con le modalità stabilite per la procedura automatica, esso è erogato a favore RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria dal soggetto
responsabile per un importo pari allo stato d’avanzamento contabile RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa ‘ . E, infine, all’art. 191 stabilisce la sanzione RAGIONE_SOCIALEa revoca dei benefici derivanti al contributo qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla cessione o prima che abbia termine quanto previsto nel progetto ammesso all’intervento.
1.9. Dall’esame del complesso RAGIONE_SOCIALEa disciplina richiamata si evince che il nomen iuris di contributi in conto capitale di cui, sotto il profilo economico, i contributi in conto impianti sono una sottospecie ( Cass. n. 7950 del 2019) sta ad indicare, in questo caso, elargizioni condizionate nella fase RAGIONE_SOCIALE‘ammissione e RAGIONE_SOCIALEa erogazione alla realizzazione di uno degli investimenti per l’acquisto o adeguamento di beni strumentali necessari allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di agriturismo , tassativamente ind icati nell’art. 87 comma 2, annoverabili nella categoria dei contributi in conto impianti.
1.10. La CTR ha fatto erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che regolano l’intervento laddove ha ritenuto decisiva la sola qualificazione normativa del l’erogazione come contributo in conto capitale e lo ha ritenuto non legato alla realizzazione del progetto finanziato solo perché per ottenere l’anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘acconto era sufficiente la sola presentazione di una polizza fideiussoria, senza tener conto che : l’ammissione al contributo era subordinata alla presentazione del progetto di adeguamento e acquisto di beni strumentali, l’erogazione allo stato di avanzamento lavori e d il mantenimento all’effettiva realizzazione e conservazione nel patrimonio dei beni acquistati con il contributo.
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, che provvederà alla verifica in concreto e sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dal contribuente, che il contributo risulti erogato in relazione alla ristrutturazione del
fabbricato rurale e a ll’acquisto di beni strumentali , oltre che alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME