Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14280/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal l’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di LECCE n. 3065/2021 depositata il 17/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso in appello innanzi alla competente CTR, la contribuente, odierna ricorrente, ha impugnato la sentenza n. 252 del 19-12-2016, con la quale la CTP di Lecce aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di pagamento n. NUMERO_CARTA emesso da RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai contributi di bonifica per terreni, dovuti al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi per l’anno 2014.
L’appello si fondava sui seguenti motivi: 1) errata statuizione sulla dedotta insussistenza dell’obbligo della contribuzione e dell’assenza del beneficio, in quanto gli immobili della ricorrente non avrebbero ricevuto alcun beneficio diretto e/o indiretto dall’opera del Consorzio di Bonifica in questione”, 2) omessa statuizione in ordine all’eccepito difetto di motivazione.
La CTR ha rigettato l’appello con la sentenza in epigrafe indicata, sul presupposto della sussistenza di un piano di classifica approvato dall’Autorità competente e non impugnato dalla ricorrente, cui discendeva inevitabilmente la pretesa contributiva ricadendo i terreni della contribuente entro tale area di intervento, con esonero di ogni prova, da parte del Consorzio, dell’effettivo beneficio derivante dall’attività di bonifica.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
Successivamente la parte controricorrente costituita ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente rettamente ricostruito l’ iter processuale ed illustrato le proprie ragioni di doglianza, strettamente correlate alle argomentazioni in diritto addotte dalla CTR, che dunque non necessitavano di ulteriori elementi di specificazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., rispetto a quelli indicati nel ricorso medesimo.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’ art. 360 comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 10 del R.D. n. 215 del 13/02/1933.
2.1. Secondo la CTR, l’inclusione nel perimetro del piano di classifica era sufficiente per giustificare la pretesa contributiva, e l’onere di provare l’assenza di beneficio ricade sul contribuente, mentre la ricorrente, invece, sostiene che tale ragionamento violerebbe l’articolo 10 del R.D. n. 215 del 13/02/1933, atteso che tale norma dispone che sono tenuti a contribuire alle spese delle opere solo i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, sicché non è sufficiente che un immobile sia situato nel comprensorio del consorzio, ma è necessario che tragga un profitto diretto e causale dalle opere di bonifica. La CTR avrebbe dunque considerato solo l’aspetto “statico” dell’inclusione nel piano, senza valutare l’aspetto “dinamico” dell’effettivo beneficio derivante dalle opere di bonifica.
2.2. Va premesso che non è in contestazione che la pretesa riguardi il contributo (cod. 630) che si riferisce alle spese per la manutenzione periodica, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica oltre che alle spese di funzionamento del Consorzio. Vi è, inoltre, in atti una relazione al Piano di classifica (adottato e pubblicato, e dunque conoscibile dal consorziato diligente), in cui viene descritta sia l’attività di bonifica ‘storica’ e ‘attuale’ effettuata dal Consorzio, che ‘i benefici derivanti da tale attività’, come da allegato prodotto in giudizio e contenente un elenco riepilogativo
degli interventi eseguiti negli anni 2014-2015-2016, comprensivo dunque dell’anno di imposta in questione.
2.3. Come chiarito da questa Corte (Cass., 12/11/2014, n. 24066), ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
2.4. Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica, nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, i quali benefici tuttavia sono pur sempre specifici.
2.5. Il principio cioè del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, ripetesi, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto – ma è considerazione che si attaglia pure alla comune bonifica – il beneficio che ne deriva. Sennonché è sempre vero che la prova incombente sul consorzio comunque ha per oggetto (e lo aveva nella specie) un beneficio di tipo fondiario, e cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione. Di un beneficio cioè discendente, non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma da quell’opera (benché complessiva) di difesa
idraulica dedotta, finanche ove correlato a un vantaggio generale riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti abbiano ricavato il beneficio.
2.6. Inoltre, sempre riguardo alle opere di difesa idraulica si è, altresì, affermato che ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
2.7. Alla luce di tali principi non si ritiene sussistere la dedotta violazione di legge.
2.8. Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del RD 13/02/1933 n. 215, nonché, dell’art. 860 c.c. Secondo l’articolo 1 del R.D. n. 215/1933 e l’articolo 860 del codice civile, la contribuzione alle spese per le opere di bonifica è dovuta dai proprietari dei beni situati nel comprensorio in ragione del beneficio che essi traggono dalla bonifica e la prova del beneficio incombe sul Consorzio, che è il soggetto che esercita la pretesa contributiva, e non sul contribuente. Il Consorzio non ha provato di aver svolto opere di bonifica nella zona degli immobili, né che da tali opere sia derivato un vantaggio diretto e specifico agli immobili stessi, sicché la CTR avrebbe violato i principi invocati dalle citate disposizioni.
3.1. Si osserva che l a CTR ha affermato che, quando vi è ‘un Piano di Classifica approvato dalla competente autorità -come nel caso di specie-, in difetto di specifica impugnativa o contestazione del Piano di Classifica in quanto tale, l’ente impositore è esonerato
dalla prova del beneficio derivante agli immobili ricompresi nella sua area di intervento, beneficio che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro consortile e dell’avvenuta approvazione – del Piano di Classifica, salva la prova contraria del contribuente (nello stesso senso, per tutte, Cass.-sez. trib.- ord. n. 9511 del 18-042018)’.
3.2. Tale principio è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
3.3. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020).
3.4. Nel caso di specie, non essendo stato impugnato il piano di classifica, la CTR ha rettamente dedotto le proprie conclusioni, come sopra riportate.
3.5. Anche il secondo motivo di ricorso va dunque respinto.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 536,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2025.