Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36273 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1041/2022 proposti da:
AVV_NOTAIO (C.F: CODICE_FISCALE; e-mail PEC: EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO), nato a Galatina (LE) il DATA_NASCITA e residente in Lecce, al INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sè medesimo, iscritto nell’albo dei Cassazionisti in data 19/02/2016, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
-avverso la sentenza n. 1825/2021 emessa dalla CTR della Puglia in data 07/06/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Avviso pagamento miglioramenti fondiari -Mancata adozione piano generale di RAGIONE_SOCIALE
Rilevato che
NOME COGNOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso un avviso di pagamento notificatogli a titolo di miglioramento fondiario per l’anno 2014 in relazione ad un terreno di sua proprietà, eccependo la mancata adozione preventiva del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, l’omessa dimostrazione del beneficio diretto e specifico conseguito dal suo fondo e l’illegittimità del piano di classifica.
La CTP rigettava il ricorso, avendo la Regione Puglia approvato, con delibera della GR n. 1148 del 18 giugno 2013, il piano di classifica ed essendo il fondo in oggetto ricompreso nel perimetro di contribuenza.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Puglia rigettava il gravame, affermando che il medesimo non aveva contestato l’inclusione dell’immobile di sua proprietà nel piano di classifica e nell’ambito del perimetro di contribuenza né aveva indicato il motivo per cui il fondo non aveva tratto alcun vantaggio dall’attività del RAGIONE_SOCIALEo (laddove il vantaggio diretto ed immediato era presunto in ragione dell’approvazione del piano di classifica), che non poteva escludersi il beneficio di difesa idraulica solo perché le opere di RAGIONE_SOCIALE non avevano riguardato direttamente il suo terreno, che il beneficio per il RAGIONE_SOCIALEato può consistere anche solo nella fruibilità dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e che tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile sono obbligati, per ciò stesso, a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE ed irrigazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 4 rd n. 215/1993, 3 l.r. n. 38/2012 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver
la CTR considerato che il piano di classifica era viziato, in quanto redatto senza la preventiva predisposizione di un piano di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che l’onere della prova circa l’esistenza di un beneficio diretto e specifico era a carico del RAGIONE_SOCIALEo, il quale invece era rimasto contumace sia in primo che in secondo grado.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal RAGIONE_SOCIALEo richiedente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
Questa corte si è progressivamente assestata, in epoca recente, per quanto con varietà di sfumature lessicali, sul principio per cui in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel “perimetro di contribuenza”, e la relativa valutazione nell’ambito di un “piano di classifica”, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di “perimetro di contribuenza”, o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel “piano di classifica”, grava sul RAGIONE_SOCIALEo l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il RAGIONE_SOCIALEo, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654/2012; sez. un. n. 11722/2010).
Tale indirizzo – seguito da moltissime altre decisioni – muove dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell’art. 860 cod. civ., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v., ancora, Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010, nonché, infine, Cass. n. 13176/2014).
Cosicché, quando un avviso di pagamento sia motivato con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul RAGIONE_SOCIALEo circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.
Tuttavia, il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal RAGIONE_SOCIALEo in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari -immediati e diretti – derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del RAGIONE_SOCIALEato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. n. 26009/2008, cui adde Cass. n. 17066/2010).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il RAGIONE_SOCIALEato aveva fin dall’inizio eccepito giustappunto l’illegittimità del piano di classifica, sull’essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE.
La sostanza della critica del contribuente era invero costituita da ciò: che il
piano generale di RAGIONE_SOCIALE, definendo le linee di intervento della RAGIONE_SOCIALE sul territorio, doveva individuare le opere di RAGIONE_SOCIALE da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati. Dacché, eccependo che il RAGIONE_SOCIALEo non aveva elaborato alcun piano generale, il RAGIONE_SOCIALEato nella sostanza aveva contestato proprio il piano di classifica così come predisposto dal RAGIONE_SOCIALEo.
Ciò stante, tenuto conto dei principi enunciati, può osservarsi che, in tanto la commissione tributaria regionale avrebbe potuto definire la controversia in base al mero principio di presunzione di beneficio, discendente dall’avvenuta approvazione del piano di classifica del RAGIONE_SOCIALEo, in quanto avesse prima accertato l’infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito della mancata elaborazione del piano di RAGIONE_SOCIALE generale. Invero, in base all’art. 3 della L.R. Puglia n. 38 del 2012, <>.
Solo in difetto, quindi, di puntuale e specifica contestazione della legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, stante l’incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CTR non avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate ed accollare l’onere probatorio, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c. della insussistenza dei benefici fondiari al RAGIONE_SOCIALEato, come in concreto ha invece fatto (tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223; Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010).
La commissione tributaria regionale ha dunque falsamente applicato le norme in materia.
Essa ha esclusivamente valorizzato il “piano di classifica” degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, senza considerare che tale piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee di intervento dettate dal piano generale, e senza considerare che proprio una simile corrispondenza era stata nella specie contestata dal contribuente, a mezzo del motivo di ricorso col quale egli aveva eccepito che un piano generale di RAGIONE_SOCIALE, come disciplinato dalla L.R. Puglia n. 38 del 2012, art. 3, non era stato elaborato.
1.2. È opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l’avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della RAGIONE_SOCIALE generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, in questo caso, è onere del RAGIONE_SOCIALEo fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del RAGIONE_SOCIALEato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 11 rd n. 215/1933, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché la falsa applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, per non aver la CTR considerato che, in mancanza di qualsivoglia opera diretta e concreta a vantaggio dei fondi, qualsiasi pretesa contributiva è destituita di fondamento.
2.1. Il motivo è fondato.
L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro,
deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della RAGIONE_SOCIALE, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009 Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015).
In particolare, l’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla disciplina della RAGIONE_SOCIALE integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai RAGIONE_SOCIALE il potere di imporre contributi ai proprietari RAGIONE_SOCIALEati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di RAGIONE_SOCIALE, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall’art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di RAGIONE_SOCIALE già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di RAGIONE_SOCIALE da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori; Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019).
Pertanto, la CTR ha errato nell’affermare che non poteva escludersi il beneficio di difesa idraulica solo perché le opere di RAGIONE_SOCIALE non avevano riguardato direttamente il terreno del contribuente, che il beneficio per il RAGIONE_SOCIALEato può consistere anche solo nella fruibilità dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e che tutti i proprietari degli immobili situati nel comprensorio consortile sono obbligati, per ciò stesso, a contribuire alla spesa necessaria per la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di boni fica ed irrigazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente
rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2023.