Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3538 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3538 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 7975-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata – in esso riunito il ricorso n. R.G. 7989-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata – avverso le sentenze nn. 3739/2022 e 3745/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della LOMBARDIA, depositate il 3/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3739/2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 170/2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, in accoglimento del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito la RAGIONE_SOCIALE) avverso cartella esattoriale per omesso pagamento dei contributi consortili 2017, emessa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, inerente terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
La contribuente resiste con controricorso; RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
Con successivo ricorso, iscritto al nr. NUMERO_DOCUMENTO, affidato a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza n. 3745/2022, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia respingeva l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 173/2018 della Commissione tributaria provinciale di Cremona, in accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso avviso di pagamento emesso da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, su delega del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la richiesta di quota consortile relativa all’anno 2017 e inerente i medesimi terreni di proprietà della ricorrente, ubicati nel distretto operativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di connessione (cfr. Cass. S.U. n. 1521/2015).
2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 21 R.D.
n. 215/1933 e del D.Lgs. n. 179/2009 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado « erroneamente ritenuto l’intervenuta abrogazione dell’art. 21 R.D. n. 215/1933 a far tempo dal 16 dicembre 2010».
2.2. La censura è fondata.
2.3. Secondo l ‘indirizzo costante d i questa Corte, da ultimo confermato con la pronuncia n. 25818/2025, i contributi di RAGIONE_SOCIALE sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, in forza dell’art. 21 r.d. n. 215/1933 («Nuove norme sulla RAGIONE_SOCIALE integrale»), che continua ad essere applicabile ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), dovendosi, per contro, escludere l’applicazione dell’art. 1, comma 161 e seguenti, della legge n. 296/2006 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007»), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di RAGIONE_SOCIALE avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 16122/2023; Cass. n. 16118/2023; Cass. n. 16111/2023; Cass. n. 16095/2023; Cass. n. 22483/2022; Cass. n. 19192/2021; Cass. n. 8080/2020; Cass. n. 4309/2017; Cass. n. 13165/2014; Cass. n. 3594/2014; Cass. n. 8371/2013; Cass. n. 21797/2012), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge n. 246/2005 (cfr. Cass. n. 16122/2023; Cass. n. 19192/2021; Cass. n. 8080/2020).
2.4. In particolare, con la pronuncia di questa Corte n. 8080 del 23 aprile 2020 sopra citata, ai cui ampi contenuti in questa sede è sufficiente rinviare, è stato precisato che: – anche dopo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 46/1999 si è ritenuto che i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE potessero avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro applicarsi né il primo, né il secondo comma dell’art. 17 d.lgs. citato e ciò in base Data pubblicazione 22/09/2025 alla c.d. ‘clausola di continuità’ contenut a nel terzo comma dell’art. 17 del citato d.lgs., a tenore del quale «Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già
riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»; pertanto, anche a voler condividere la tesi secondo la quale l’art. 21 r.d. n. 215/1933, che conferiva ai RAGIONE_SOCIALE il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a far tempo dal 16 dicembre 2010, il predetto comma 30 dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 («Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto») ha stabilito una sorta di “ultra vigenza” della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già riscosse con questo sistema (cfr. Cass., Sez. V, 23 aprile 2020, n. 8080).
2.5. Il Giudice regionale ha dunque erroneamente ritenuto illegittima la riscossione del contributo mediante ruolo per intervenuta abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933.
3.1. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c. per avere i Giudici d’appello erroneamente affermato che la mera impugnazione del piano di classifica comporta il superamento della presunzione circa il beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza , spostando l’onere della prova in capo al RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. avendo la Corte territoriale erroneamente respinto l’appello per avere la RAGIONE_SOCIALEata «evidenziato che i suoi terreni non avrebbero ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento e che il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe offerto elementi utili a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione».
3.3. Le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
3.4. Secondo il consolidato ed uniforme orientamento di questa Corte, il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell’art. 860 c.c., dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. Cass. n. 13176/2014, Cass. n. 4671/2012; n. 17066/2010)
3.5. Ne consegue che, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul RAGIONE_SOCIALEo circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria, ma il presupposto di tali principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita.
3.6. La contestazione specifica del piano, dinanzi al Giudice tributario, è necessaria non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi RAGIONE_SOCIALEari – immediati e diretti derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del RAGIONE_SOCIALEato posti all’interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009/2008, cui adde Cass. n. 17066/2010).
3.7. L’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di RAGIONE_SOCIALE svolta dal RAGIONE_SOCIALE ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal RAGIONE_SOCIALEato, il suddetto beneficio deve essere provato dal RAGIONE_SOCIALE che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 c.c., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del RAGIONE_SOCIALEato (cfr. Cass. 6839/2020).
3.8. Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l’onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, nel caso in esame, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accertato , in fatto, l’impugnazione del piano di classifica, ponendo quindi correttamente a carico del RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare l’assenza del beneficio.
3.9. Occorre tuttavia evidenziare che successivamente, il TAR Lombardia, con sentenza n. 187/2024, passata in giudicato (ritualmente prodotta dal RAGIONE_SOCIALE), ha rigettato l’impugnazione del la RAGIONE_SOCIALEata.
3.10. Ciò comporta che, al pari che se non vi fosse stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto doveva essere, come si è detto, superata con onere della prova a carico del RAGIONE_SOCIALEato, cosicché trovano fondamento le censure del RAGIONE_SOCIALE rispetto a quanto affermato dai Giudici d’appello, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE non aveva « offerto nessun elemento utile a verificare la sussistenza del beneficio nella sua concreta attuazione e comunque del beneficio avuto dal terreno della società contribuente».
3.9. Spettava invece alla RAGIONE_SOCIALEata , stante l’accertata legittimità del Piano di classifica, l’onere di dimostrare la non sussistenza dei benefici originati dalla difesa idraulica che irradiano l’area nella quale sono ubicati gli immobili della RAGIONE_SOCIALE, laddove i Giudici del gravame si sono limitati, del tutto genericamente, ad affermare che la RAGIONE_SOCIALEata aveva «evidenziato … che il terreno non …(aveva)… ricevuto alcun beneficio reale dagli interventi di miglioramento RAGIONE_SOCIALEario».
E ciò senza nemmeno considerare che quando si discorra – come nel caso di specie – di opere non di comune RAGIONE_SOCIALE, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio deve considerarsi intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i RAGIONE_SOCIALE, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto RAGIONE_SOCIALE opere stesse (cfr. Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011; conf. Cass. n. 20149/2025 in motiv.).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, i ricorsi vanno accolti nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE impugnate sentenze e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie i ricorsi, riuniti, iscritti ai nr. 7975/2023 e 7989/2023 RG.; cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME