Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22548/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 282/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Basso Valdarno, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza C.T.R. Toscana, sez. 4, n. 282/2022, in data 17 febbraio 2022, non notificata in forza del quale veniva disatteso l’appello del consorzio confermandosi la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione del contribuente NOME COGNOME avverso l’avviso di pagamento relativo a contributi di bonifica per l’anno 2016.
Il contribuente resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione artt. 4, 8 e 28 l. reg. Toscana n. 79/2012.
Rileva che la motivazione fondamentale su cui si incentrava la sentenza impugnata era data dall’assunto della ‘pacifica’ mancanza del perimetro di contribuenza che il Consorzio avrebbe omesso di delimitare con conseguente inversione della regola dell’onere probatorio in merito alla dimostrazione del beneficio arrecato all’immobile del contribuente dalle opere di bonifica realizzate dal Consorzio, gravando, appunto, su quest’ultimo detto onere; non avendo tuttavia dato tale dimostrazione, il Giudice dell’app ello aveva confermato l’illegittimità della cartella di pagamento, già dichiarata in primo grado.
Lamenta che tale assunto era tuttavia palesemente erroneo in quanto aveva regolarmente depositato in giudizio il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza con le relative delibere di adozione ed approvazione oltre alla relazione tecnica sul beneficio, che confermava l’inclusione dell’immobile del Sig. COGNOME all’interno del perimetro di contribuenza. In particolare, la delibera consortile n. 26 del 5 dicembre 2016 recava l’adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza e la successiva delibera della Giunta regionale n. 1294 del 12 dicembre 2016 la sua approvazione sicchè
sulla base del suddetto piano la determina direttoriale n. 84 del 30 dicembre 2016 approvava, inoltre, il piano di riparto dei contributi consortili, gli elenchi dei contribuenti ed i ruoli per l’anno 2016.
Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., deduce violazione e/o falsa applicazione artt. 857, 860 e 862 cod. civ.; art. 54 R.D. n. 215/1933; artt. 4, 28 e 29 l. reg. Toscana n. 79/2012 in rela zione all’art. 360 , Assume che anche a voler ammettere l’ipotesi secondo cui, invertendosi l’onere probatorio, sarebbe stato il Consorzio, e non il contribuente, a dover dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato all’immobile dalle opere di bonifica eseguite nel 2016, la sentenza sarebbe stata erronea anche nella parte in cui, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto non raggiunta detta prova.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere fondati.
3.1. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica
venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato – quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
– in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di
avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
Ciò posto deve ritenersi che vale la regola per cui ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (cfr. Cass. n. 9511/2018) e che laddove si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano, di per sé, un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).
7. Vertendosi in ipotesi di contributi relativi all’ anno 2016 occorre tenere conto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2012, n. 79 della Regione Toscana recante la ‘Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica’ la quale, per quello che qui i nteressa, così dispone: «Art. 8 ‘Partecipazione al Consorzio’ 1. Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun Consorzio. 2. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell’ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1. 3. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza. 4. I consorziati…. b) sono tenuti al pagamento del contribut o consortile. . Art. 28 ‘Piano di classifica e perimetro di
contribuenza’ 1. Il Consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera c). 2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all’art. 29 Il piano di classifica adottato dal Consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorno dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’art. 12-sexies della legge regionale n. 91/1998 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta. regionale e presso il Consorzio di bonifica interessato. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione Art. 29 ‘Contributo consortile’ I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’art. 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del Consorzio, da cui traggono beneficio, nonchè per il funzionamento del Consorzio medesimo, secondo quanto previsto all’art. 24. 2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all’art. 4, comma 1, lettera b). 3. Il Consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica. 4. Il Consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei
contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce».
Occorre, quindi, precisare che nel caso in esame i giudici di appello non hanno valutato adeguatamente la documentazione prodotta e segnatamente: il piano di classifica, il perimetro di contribuenza con le relative delibere di adozione ed approvazione oltre alla relazione tecnica sul beneficio riguardante l’inclusione dell’immobile del Sig. COGNOME all’interno del perimetro di contribuenza né verificato se quest’ultimo aveva allegato e dedotto elementi tali da giustificare una disapplicazione del piano di classifica ovvero comprovato di non vantare alcun beneficio.
Questa Corte, sia pure con riferimento all’art. 15 della l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34 (vedi Cass. n. 4026/2025), ha, peraltro, precisato che se il perimetro di contribuenza non può essere più esteso del comprensorio consortile, nulla vieta che detto perimetro coincida con il comprensorio stesso, con conseguente legittimità del piano di classifica recante l’identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie in esame uniformandosi ai principi sopra richiamati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in
diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione