Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33153 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20845/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) dai quali è rappresentato e difeso, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 155/2015 depositata il 26/01/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale che, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri.
FATTI DELLA CAUSA
1. il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), sulla base di sedici motivi illustrati con memoria, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con cui la CTR RAGIONE_SOCIALE ha annullato, per difetto di motivazione, le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2009 inviate da esso ricorrente agli odierni intimati. In particolare la CTR, ritenuto, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado con cui il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile in quanto ‘cumulativo -collettivo’, che il ricorso fosse ammissibile in quanto basato su questioni di diritto identiche per tutti i ricorrenti, ha evidenziato che, al fine di assolvere l’obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto indicare nelle cartelle le opere effettuate, i costi, i parametri adottati per il calcolo del contributo, i contribuenti distinti per categoria, i benefici goduti da ciascuno di essi, e che la assenza di tali indicazioni comportava la nullità RAGIONE_SOCIALEe cartelle. La CTR ha aggiunto che spettava al consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile ed ha altresì affermato che non risultava trascritto il piano di contribuenza.
La Procura Generale ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.’, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo -collettivo proposto dai contribuenti.
Con secondo motivo il ricorrente lamenta la ‘difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.’, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo -collettivo proposto dai contribuenti sul rilievo che gli odierni intimanti aveva formulato questioni ‘di diritto’ identiche, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEe eccezioni di esso ricorrente secondo cui i ricorrenti non avrebbero potuto sollevare questioni identiche essendo proprietari di immobili collocati in unità funzionali non omogenee dal punto di vista idraulico ed assoggettate a diverso indice di beneficio idraulico’.
I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto e sono infondati.
3.1. Va premesso che -come emerge dallo stesso ricorso per cassazione pagg. 2 e 3 -gli originari ricorrenti avevano contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza. È innegabile
che le questioni fossero di diritto e identiche. Nessun rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità del ricorso collettivo -cumulativo è stato giustamente dato dalla CTR alle eccezioni del RAGIONE_SOCIALE secondo cui i contribuenti si sarebbero trovati in posizione diversa dal punto di vista fattuale (come dal RAGIONE_SOCIALE dedotto a fondamento del secondo motivo di ricorso).
3.2. Ciò posto, questa Corte con sentenza n.8094/2023, su questione identica sollevata dal RAGIONE_SOCIALE in (altro) giudizio su cartelle impugnate da nove consorziati, ha affermato i seguenti principi il cui richiamo basta a giustificare il rigetto dei motivi in esame: ‘A seguito di una pronuncia isolata di questa Corte … , la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ritenere che > (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016). Orbene, nel caso di specie, è innegabile che le questioni di diritto sollevate dagli originari ricorrenti siano le stesse, avendo i contribuenti contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza’. Va ancora richiamata la recente e conforme pronuncia n. 25549 del 2023 con cui è stato ribadito il principio per cui ‘nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l’art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un’identità RAGIONE_SOCIALEe relative questioni di fatto’.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione degli art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.’, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo -collettivo proposto dai contribuenti malgrado essi non avessero ‘impugnato gli atti generali con i quali sono stati determinati i presupposti per l’assoggettamento degli immobili a contributo di RAGIONE_SOCIALE‘.
5. Il motivo è infondato.
5.1. In tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, qualora l’ente impositore dimostri la ricomprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel “perimetro di contribuenza”, e la relativa valutazione nell’ambito di un “piano di
classifica”, grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di “perimetro di contribuenza” o in caso di mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel “piano di classifica”, grava sul RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa RAGIONE_SOCIALEe opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il “catasto consortile”, avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il “piano di classifica” se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012). E così, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Sez. 5, Sentenza n.
21176 del 08/10/2014; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020).
Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata ‘la violazione degli artt. 4 del rd. n.215 del 1933, 8 RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 34 del 1994, violazione RAGIONE_SOCIALEa L.R: RAGIONE_SOCIALE n. 47 del 5 agosto 2010 e violazione RAGIONE_SOCIALEa L.R. RAGIONE_SOCIALE 27 dicembre 2011, n.66′ per avere la CTR affermato che non aveva pregio l’eccezione del RAGIONE_SOCIALE secondo cui gli atti generali del RAGIONE_SOCIALE non erano stati tempestivamente impugnati in quanto gli stessi potevano essere sempre disapplicati in sede di sindacato sulla pretesa contributiva.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata. La ratio consiste nella ritenuta carenza motivazionale RAGIONE_SOCIALEe cartelle impugnate e nel ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenza. Per di più, alla luce di quanto già evidenziato nella parte finale del superiore punto 6.1., l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR è in sé corretta.
Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR annullato le cartelle per difetto di motivazione malgrado che la questione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle, sollevata nel ricorso introduttivo, non fosse stata riproposta dai contribuenti in appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
10.1. La CTR ha evidenziato che nell’appello gli odierni intimati avevano chiesto di dichiarare ‘la legittimità RAGIONE_SOCIALEe motivazioni indicate in primo grado’. È pacifico che tra le ‘motivazioni’ suddette vi era quella di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle. A fronte di ciò il RAGIONE_SOCIALE si è limitato a riportare le proprie eccezioni sollevate con l’atto di costituzione in appello.
Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.’, per avere la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante che i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle, attraverso ‘una nota integrativa al dettaglio degli addebiti’, per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria.
12. Il motivo è fondato.
12.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, la sentenza, sempre RAGIONE_SOCIALEe SSUU, 14.5.2010 n. 11722) hanno chiarito, proprio in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del r .d. 13 febbraio 1933, n. 215, che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella -secondo una interpretazione non puramente formalistica RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) -sempre che in essa siano indicati i
relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 2014).
12.2. Nel caso di specie, nella ‘nota integrativa al dettaglio degli addebiti’ riportata nelle cartelle e il cui contenuto è trascritto alle pagine 36 e 37 del ricorso per cassazione sono stati richiamati nitidamente i piani di classifica approvati dal RAGIONE_SOCIALE con deliberazioni del Consiglio dei Delegati nn. 2 del 3 maggio 2004 e 4 del 13 luglio 2006 e con provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009 i quali, per l’effetto, rientravano nella sfera di conoscibilità dei contribuenti. Del resto, in base all’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994, le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro 7 giorni dall’adozione, mediante affissione per 5 giorni consecutivi nell’albo consortile istituito presso la sede del consorzio medesimo. Con le medesime modalità sono stati altresì pubblicati il perimetro di contribuenza (che individua le proprietà immobiliari che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di RAGIONE_SOCIALE già realizzata o da attuare) ed il piano di riparto (che contiene il criterio di ripartizione RAGIONE_SOCIALEe spese tra i consorziati). In proposito, va ricordato che, mentre la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010). In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare
in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il RAGIONE_SOCIALE abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l’ente impositore è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio, in ragione RAGIONE_SOCIALEa presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). AVV_NOTAIOo stesso avviso è Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, secondo cui, allorquando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio. In definitiva, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul RAGIONE_SOCIALE circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di RAGIONE_SOCIALE, ma tale inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 21/07/2010). La CTR ha errato, quindi, nel ritenere che le cartelle difettassero RAGIONE_SOCIALEa indicazione di come fossero stati determinati gli indici per il calcolo dei contributi.
Con il settimo e con l’ottavo motivo di ricorso -motivi coincidenti -viene lamentata la ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.’, per aver la CTR ritenuto che spettasse ad
esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza.
14. I due motivi sono fondati.
14.1. In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di RAGIONE_SOCIALE e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento RAGIONE_SOCIALEe opere da questo previste (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r .d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conformi, fra le tante, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). In particolare, l’avvenuta approvazione del piano di classifica e l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018). Solo in difetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica e RAGIONE_SOCIALE‘inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece,
sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALEa legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata approvazione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016). Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia approvato sia il piano di classifica che il perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti fossero inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza, laddove è pacifico che i contribuenti non abbiano specificamente contestato la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico.
15. Con il nono motivo di ricorso viene lamento, sotto la rubrica di ‘omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.’, che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il consorzio avrebbe dovuto esplicitare i costi dei singoli interventi eseguiti, il criterio di ripartizione dei costi tra i consorziati e il beneficio conseguito da ciascun immobile, malgrado che il RAGIONE_SOCIALE avesse specificato che il contributo era stato determinato sulla base di preesistenti atti generali.
16. Il motivo, al di là RAGIONE_SOCIALEa rubrica -in riferimento alla quale sarebbe da dichiararsi inammissibile giacché, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata (in tal senso, di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) -, veicola la doglianza già veicolata con il sesto motivo. Questo motivo è stato accolto con la conseguenza che il nono resta assorbito.
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa riconosciuta fondatezza del sesto motivo resta parimenti assorbito il decimo motivo con cui viene lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in riferimento al fatto che la CTR si sarebbe pronunciata nel senso che le cartelle avrebbero dovuto indicare il criterio di suddivisione, tra i consorziati, dei costi RAGIONE_SOCIALE‘attività consortile e ‘il valore del beneficio’ malgrado che i consorziati avessero solo contestato ‘la insussistenza del beneficio’.
Con l’undicesimo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 657, 860 e 862 c.c., 54 r .d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.’, per aver la CTR ritenuto che il contributo di RAGIONE_SOCIALE dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili.
Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del sesto, del settimo e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo motivo. Invero, come si è evidenziato, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE, l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all’inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 cod. civ., fermo restando che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Tuttavia, l’approvazione del perimetro di
contribuenza ha la funzione di esonerare l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto RAGIONE_SOCIALEa contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica. Senza tralasciare che il beneficio generale per i fondi, correlabile al potenziamento degli impianti di smaltimento, per quanto appunto “generale”, non è equivalente a un beneficio “generico”. È esso stesso un beneficio “specifico” derivante dall’opera idraulica consortile. La rilevata funzione di protezione idraulica discendente dal sistema fognario comunale viene difatti ad essere implicitamente affermata come insufficiente, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘opera di potenziamento suddetta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14714 del 2014).
Con il dodicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR, in assenza di eccezione di parte, dichiarato che, non risultando la trascrizione del perimetro di contribuenza, il consorzio non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa.
Con il tredicesimo motivo di ricorso detta dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE viene attaccata come in ‘violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994′, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.’.
Il dodicesimo motivo è fondato non risultando che i contribuenti nel ricorso originario avessero dedotto alcunché sulla trascrizione de qua.
Il tredicesimo motivo resta assorbito. Merita peraltro ribadire che per costante insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, la trascrizione del perimetro di contribuenza, prevista dall’art. 10, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933, assolve ed una funzione di
mera pubblicità-notizia, quale adempimento di natura dichiarativa volto a soddisfare l’esigenza RAGIONE_SOCIALEa localizzazione degli interventi di RAGIONE_SOCIALE ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, con la conseguenza che l’omissione RAGIONE_SOCIALEa stessa non comporta “ex se” l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di versamento del contributo consortile (v., tra altre, Cass. 24644/2018; Cass. 16524/2019).
25. Con il quattordicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR affermato, in mancanza di alcun rilievo dei consorziati, che ‘i parametri, i piani di RAGIONE_SOCIALE e il perimetro di contribuenza sono stati determinati dai commissari nominati dalla Regione senza la consultazione dei proprietari e l’avvertimento dei diritti di ogni singolo proprietario di potere ricorrere alla autorità giudiziaria. Tutto il procedimento amministrativo è stato fatto al chiuso RAGIONE_SOCIALEa burocrazia regionale senza mai coinvolgere i rappresentanti dei proprietari né le associazioni dei consumatori. Di conseguenza la tesi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tardiva impugnazione dei vari provvedimenti commissariali non ha pregio in quanto il giudice può disattendere gli atti ammnistrativi qualora siano illegittimi o contro legge. Infatti secondo l’ente consorzio i proprietari sono solo oggetto finale pagatore in quanto sono sottoposti ad un mero atto dovuto, In pratica il consorzio decide autonomamente i labori da eseguire, i costi e il numero del personale e gli emolumenti dei dipendenti e dei consiglieri per poi distribuire su tutti i proprietari la imposta da pagare. Secondo l’Ente non vi è alcun potere dei proprietari di contestare ed approvare il bilancio le spese e i benefici’.
26. Il motivo è inammissibile in quanto la censurata affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR si risolve in una serie di ‘considerazioni assolutamente inconferenti’, come eccepito dallo stesso ricorrente, ed estranee alla ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione, costituita, come già più volte sopra rimarcato, dall’erroneamente ritenuto difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEe
cartelle e dal parimenti erroneamente ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenze.
24. Con il quindicesimo e il sedicesimo motivo di ricorso viene lamentato, come violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. o come ‘violazione degli artt.860 c.c., 10 e ss. r.d. n. 215/1933 e 16 legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994, che la CTR abbia, in sostanza, ritenuto, in assenza di alcuna deduzione dei contribuenti e in contrasto con le suddette norme del codice civile e RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali, che la motivazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle dovesse rispettare i requisiti RAGIONE_SOCIALEa motivazione degli avvisi di accertamento.
I due motivi, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del sesto motivo, restano assorbiti.
25. In conclusione, il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso devono essere accolti, il primo, il secondo e il terzo motivo devono essere dichiarati infondati, il quarto, il quinto e il quattordicesimo devono essere dichiarati inammissibili, il nono, il decimo, l’undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo restano assorbiti, la sentenza deve essere cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla corte territoriale per esame RAGIONE_SOCIALEe questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del processo.
PQM
la Corte accoglie il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibili il quarto, il quinto e il quattordicesimo motivo, dichiara assorbiti il nono, il decimo, l’undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio la causa alla corte di giustizia tributari adi secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per le spese
Roma 10 novembre 2023.
Il Consigliere est. Il Presidente