Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6609 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6609 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
28 aprile 2025, n. 11115, che richiama Cass., Sez. 5, 23 maggio 2014, n. 11466; Cass., Sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14408; Cass., Sez. 1, 1 Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 19/03/2026
ottobre 2014, n. 20681; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21181; Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24921; Cass., Sez. 6-5, 12 settembre 2018, n. 22222; Cass., Sez. 6-5, 13 settembre 2018, n. 22302; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7664; Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2021, n. 26889).
Non vi è, infatti, alcuna ragione per ritenere che i beni del demanio o del patrimonio indisponile dello Stato debbano avere un trattamento diversificato, che è espressamente escluso dall’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, non essendovi una norma di pari rango che preveda una qualche esenzione (cfr. Cass., Sez. T., 28 aprile 2025, n. 11115 cit. , che menziona Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2021, n. 26889).
La quarta, la quinta e la sesta ragione di impugnazione vanno dichiarate, per vari motivi, inammissibili.
4.1. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7, della legge n. 212/2000, lamentando il deficit motivazionale della cartella emessa dopo la notifica di due avvisi, senza allegarli e senza riportare gli elementi essenziali degli atti presupposti.
La censura risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., ponendosi in contrasto, senza offrire spunti di riflessione, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
È stato, difatti, più volte chiarito che il principio della motivazione della motivazione degli atti tributari e dell’allegazione di quelli ivi richiamati di cui all’art. 7 della legge n. 212/2000 va declinato nel senso della necessaria allegazione degli atti riferimento solo se non conosciuti, né facilmente conoscibili dal contribuente (v. Cass., Sez. T.,
29 novembre 2023, n. 33327/2023, che richiama, Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11283).
L’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, progressivamente consolidandosi, ritiene del tutto indifferente, ai fini qui considerati, che gli elementi della fattispecie impositiva siano desumibili – direttamente – dalla motivazione dell’atto recante la pretesa tributaria, o piuttosto indirettamente – dal contenuto di un diverso atto dal primo richiamato, seppure non allegato, allorché appunto si tratti di atto conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dal contribuente (v., tra le altre, Cass., Sez. T., 8 ottobre 2020, n. 21713/2020; Cass., Sez. T., 12 novembre 2021, n. 239; Cass., Sez. T. 26 ottobre 2021, n. 30084; Cass., Sez. T., 30 novembre 2021, n. 37370; Cass., Sez. T, 7 aprile 2022, n. 11283).
Nella fattispecie in commento rileva, quindi, la conoscenza degli atti richiamati nella cartella, già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass., Sez. T., 25 luglio 2012, n. 13110, richiamata da Cass., Sez. T, 7 aprile n. 11283 cit.) ed impugnati dal ricorrente, il che vale a rendere il motivo in palese contraddizione con i citati principi.
4.2. Con la quinta doglianza il MEF ha lamentato, in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisi per il giudizio, costituiti dall’intestazione di taluni beni a terzi o ad altre amministrazioni ed altri enti.
La censura risulta inammissibile in quanto caratterizzata da insuperabile genericità nella stessa allegazione circa l’intestazione dei beni a soggetti terzi, trascurando altresì di considerare quanto evidenziato anche dal Giudice regionale nella parte in cui ha dato conto che l’originaria pretesa di oltre 180.000 € era stata ridotta a 120.897,82 € in ragione di alcuni sgravi eseguiti a fronte del pagamento dei contributi da parte di altri soggetti.
Sotto tale profilo la pretesa omissione, a tutto voler concedere, non si manifesta decisiva, non essendo stati menzionati, tra i numerosissimi beni oggetto di tributo, quali di essi siano stati considerati sottoposti a contribuzione carico del Ministero, nonostante fossero stati intestati a terzi, distinguendolo da quelli che invece erano stati già oggetto di sgravio.
In tali termini ed in tale vaghezza risulta, quindi, indimostrata la stessa omissione, avendo il Giudice regionale affermato che su tale contestazione «il RAGIONE_SOCIALE ha replicato puntualmente, chiarendo e superando gli specifici rilievi, con memorie depositate, sempre in primo grado il 27/01/2017; ove invece rilievi di controparte risultavano fondati a provveduti allo sgravio» (così nella sentenza impugnata), dando pertanto conto di aver esaminato la censura.
4.3. Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12 r.d. n. 523/1904, menzionando una serie di beni per i quali la contribuzione non erano dovuta in quanto, al momento della notifica della cartella impugnata, risultava in fase di perfezionamento il trasferimento degli stessi al RAGIONE_SOCIALE oppure perché afferivano ad opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti o ancora perché oggetto di esproprio da parte dello stesso RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso la censura si rivela inammissibile, questa volta pure perché, sotto il parametro della violazione di legge, vengono sostanzialmente dedotte questioni di merito in relazione alle suindicate circostanze fattuali, che non sono deducibili nella presente sede.
Resta, in ogni caso, anche qui di rilievo l’osservazione secondo cui non è stato consentito di comprendere se anche tali beni siano stati o meno oggetto di sgravio ed in che misura.
Non ha, invece, pregio il settimo motivo con cui è stata eccepita, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2, comma 290, della legge n. 144/2007, contestandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto dovuta la contribuzione anche con riferimento alle opere stradali intestate alla RAGIONE_SOCIALE, la quale sarebbe tenuta al pagamento di detti oneri.
Il motivo va respinto per gli stessi motivi svolti al § 2.1., competendo l’obbligo contributivo al proprietario dei beni.
Con l’ottava censura è stata eccepita, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 25 della legge regionale del Veneto n. 12/2009, sostenendosi che il RAGIONE_SOCIALE, quale unico organo deputato alla gestione, servizio e manutenzione delle opere idrauliche, non possa scaricare su terzi gli oneri posti a suo carico.
Il motivo è palesemente infondato, ove si consideri che l’attività consortile, volta alla gestione ed alla manutenzione delle opere idrauliche, comprende, tra l’altro, anche l’esazione degli oneri contributivi, che competono, per quanto sopra detto ed ai sensi dell’articolo 10 r.d. n. 215/1933, ai proprietari dei beni consorziati, non certo al RAGIONE_SOCIALE che ne cura l’amministrazione.
Del resto, lo stesso art. 38 della citata legge regionale prevede che «I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE gestite dal RAGIONE_SOCIALE, sono obbligati al pagamento dei contributi di RAGIONE_SOCIALE relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE e per il funzionamento del RAGIONE_SOCIALE, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e
quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito».
Con la nona ragione di impugnazione, l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697, primo comma, c.c., considerando errata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse onere del Ministero provare l’insussistenza del beneficio di RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso la censura risulta inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360 -bis c.p.c., ponendosi in contrasto, senza motivo, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Per orientamento costante (v. da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. T, 28 aprile 2025, n. 11115, cit.) si è, infatti, ritenuto che in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 10 r.d. n. 215/1933, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del RAGIONE_SOCIALE), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del RAGIONE_SOCIALE.
Quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v., tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n.
9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153).
Tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria.
Ne deriva che il contribuente è ammesso (e nel caso è tenuto) a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, che in ordine ai criteri con cui il RAGIONE_SOCIALE abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato (Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5^, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9099; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2014, nn. 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 e 10766; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, nn. 13127, 13128, 13130 e 13132; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2017, nn. 3599, 3600, 3601, 3602 e 3603; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 e 10766; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, nn. 13127, 13128, 13130 e 13132; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2017, nn. 3599, 3600, 3601, 3602 e 3603; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, assoggettati (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24070).
Il Giudice regionale si è ha attenuto a tali principi, avendo espressamente accertato che i beni rientravano nel perimetro di contribuenza, addossando, per tale via, al contribuente l’onere di dimostrare il contrario.
Non solo. La Commissione regionale altresì dato conto che la sussistenza del beneficio fondiario era stata pure provata dal RAGIONE_SOCIALE attraverso la relazione tecnica di parte prodotta.
Anche sotto profilo, il motivo, non confrontandosi con tale segmento della decisione, si dimostra inammissibile, in quanto del tutto aspecifico.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del controricorrente nella somma di 7.600,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME