Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4020 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30934/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO di BONIFICA TEVERE NERA;
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria – Perugia n. 50/2020 depositata il 17/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni n. 227/2018, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’ avviso di intimazione pagamento n. NUMERO_CARTA altri trib. 2016 e n. NUMERO_CARTA altri trib. 2017, con il quale il
consorzio aveva richiesto il pagamento di euro 468,92 a titolo di quota consortile di competenza per l’anno 20 16 e 2017.
1.1. In particolare, la CTR ha ritenuto che il provvedimento impositivo fosse sufficientemente motivato, essendo stati esplicitati il Piano di classifica (regolarmente approvato) e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza (pubblicato nel BUR, adempimento da ritenersi equipollente alla trascrizione (Cass.,11/05/2012, n. 7364), da cui discende ex se l’obbligo di contribuzione; che non vi è onere di indicazione, da parte del Consorzio, delle specifiche opere di bonifica di cui il terreno sarebbe beneficiario anno per anno; che le opere di vigilanza e manutenzione in generale sono in ogni caso a fondamento dell’onere contributivo, traducendosi comunque in un beneficio generalizzato; che la sentenza invocata per eccepire il giudicato (Tribunale civile di Terni 1998) non fa stato in quanto ancorata a presupposti di fatto e diritto mutevoli.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi. Non si è costituito l’intimato.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 7, 10, 11 e seguenti del r.d. n.215/1933; dell’art. 860 e 2697 c.c. e degli artt. 3, 23, 24 e 44 Cost., nonché degli artt. 19 e 20 della L.R. Umbria n.30/2004. In particolare, lamenta a) la assenza di opere di bonifica, b1) l’assenza di un beneficio dirett o derivante dalle opere di bonifica, b2) l’inversione dell’onere della prova, c) l’inidoneità dell’esistenza di un vantaggio fondiario generico ai fini dell’imposizione del tributo, d) la violazione della legge Umbria o in subordine la sua incostituzionalità nella parte in cui ha espunto la locuzione ‘diretto e specifico’
relativamente al beneficio oggetto imposizione; e) la illegittimità del criterio astratto utilizzato per la imposizione del tributo.
1.1. Il motivo contiene in realtà plurime e distinte argomentazioni.
1.2. Le stesse si pongono ai limiti della ammissibilità per aspecificità, atteso che nello sviluppo delle argomentazioni non (sempre) viene poi fatto riferimento alle specifiche norme di rifermento, cumulativamente indicate in rubrica, tanto da renderne difficile la intellegibilità; e, ad ogni modo, le censure risultano inammissibili per i profili che devolvono alla Corte un riesame nel merito del piano di classifica.
1.3. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto
(di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
– quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo, determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010); – in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
1.4. In termini generali deve dunque osservarsi che l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144)
1.5 Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, i quali benefici tuttavia sono pur sempre specifici.
1.6. Il principio del beneficio intrinseco, dunque, sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessi di essere anche specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
1.7. Ne consegue che non muta il presupposto dell’obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico
(ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto – ma è considerazione che si attaglia pure alla comune bonifica – il beneficio che ne deriva.
Calandosi nel dettaglio delle argomentazioni di parte ricorrente, con una prima censura (a) il ricorrente lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR affermando che il tributo sarebbe giustificato dalla esistenza stessa di un Piano di classifica regolarmente approvato e dalla inclusione del fondo all’interno del perimetro, mentre non avrebbe potuto essere imposto in totale assenza di opere di bonifica , delle quali tra l’altro il consorzio avrebbe dovuto fornire prova, e di specifica indicazione del vantaggio specifico per il fondo onerato. Viceversa ragionando il tributo si trasformerebbe in imposizione di natura fondiaria, non prevista dalla legge.
2.1. Tale argomentazione non coglie nel segno, per quanto sopra illustrato. Le funzioni del Consorzio di bonifica sono legate da un lato alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio anche di natura specifica, ma altresì alla verifica e controllo della situazione che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale -esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è invero una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal Consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile
funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extragricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un ulteriore beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà.
2.2. Ne consegue che la affermazione della CTR, che lega la esistenza del contributo alla esistenza stessa di un Piano di classifica regolarmente approvato ed alla inclusione del fondo all’interno del perimetro non appare in contrasto con nessuna delle norme che il ricorrente deduce essere violate.
2.3. Sotto tale profilo la doglianza è infondata.
Quanto alla assenza di beneficio derivante dalle eventuali opere di bonifica (b1) ed all’inversione dell’onere della prova (b2), deve rilevarsi che la esistenza del perimetro determina, per definizione, l’ambito dei soggetti onerati dal contributo, in relazione all’appartenenza allo spazio interessato. Tale atto ha natura di provvedimento amministrativo, tra l’altro immediatamente lesivo, essendone collegate ex lege le conseguenze impositive. In mancanza di impugnazione di tale atto innanzi all’A.G.A. d a parte del contribuente, il perimetro costituisce atto presupposto cui è ricollegato il pagamento dei tributi consortili.
La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla questione, rilevando come sia onere del contribuente -laddove non abbia impugnato l’atto presupposto innanzi al giudice amministrativo dimostrare l’insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022 n. 2924, punto 1.7., che richiama Cass. 17066/2010).
Ne consegue la infondatezza della censura.
Argomenta poi il ricorrente che l’esistenza di un vantaggio fondiario generico ed indeterminato non sarebbe idoneo a giustificare
la imposizione del tributo (c), con conseguente violazione di legge nella sentenza impugnata.
4.1. A tale argomentazione si è già risposto con riferimento alla parte preliminare ed al motivo sub a) di questa censura, rilevando l’esistenza di un beneficio per il fondista, sicché deve ribadirsi che la CTR non è incorsa in alcuna violazione delle norme invocate.
4.2. Come già osservato, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159).
Sotto ulteriore profilo, il ricorrente contesta la violazione della LR Umbria n. 30/2004, nella parte in cui gli artt. 19 c. 4 e 20 c.1. hanno espunto la locuzione ‘diretto e specifico’ in relazione al beneficio giustificativo del tributo, paventando un possibile profilo di incostituzionalità per insanabile contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 44, 117 Cost (d).
5.1. Al di là del fatto che l’elencazione di ben cinque articoli della Carta Costituzionale (non tutti tra l’altro di immediata applicazione, e quindi non invocabili a titolo di violazione di legge (Cass., sez. un., 06/04/2022, n.11167)) non contiene poi una successiva argomentazione specifica con riferimento ai profili in concreto di rilievo per la identificazione dei profili di contrasto, deve ancora una volta ribadirsi quanto appena detto riguardo alla conformità di un obbligo contributivo a fronte della fruizione di un servizio che, ancorché collegato ad un beneficio di carattere generalizzato, determina comunque beneficio specifico per il fondo.
5.2. Del resto, la legge va interpretata nei termini di cui al diritto vivente, rispetto al quale è la legge statale a fissare il presupposto impositivo (rispetto alla quale non vi è dubbio alcuno riguardo alla specificità del beneficio), dal quale consegue il pagamento dei tributi (v. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188).
5.3. Nel caso di specie, dunque, a prescindere dalla formulazione della norma, la questione di costituzionalità non assume rilievo alcuno, per le considerazioni espresse.
Infine, il ricorrente censura la decisione impugnata con riferimento al (conseguente e successivo) profilo del riparto del contributo in relazione al concreto vantaggio conseguito, in quanto assume sganciato dal concreto vantaggio (e). Anche in questo caso la doglianza appare infondata, per quanto già ampiamente espresso sul tema.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c.: la CTR avrebbe omesso di considerare altre sentenze emesse tra le parti (ed allegata al n. 3 del ricorso introduttivo) o in altro caso in favore di altri contribuenti (Cass. 4513/2009) e risolte favorevolmente per i contribuenti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 115 cpc.
7.1. In disparte il fatto che non viene riprodotto il contenuto delle pronunce passate in giudicato, va innanzitutto rilevato che il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513) è inconcludente perché in quel caso la Corte ebbe a rilevare l’omessa individuazione del perimetro di contrib uenza la cui presenza è stata specificamente accertata dalla impugnata sentenza.
7.2. Il motivo è comunque infondato: va, difatti, considerato che secondo l’orientamento espresso dalla Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916 se l’efficacia ultrattiva del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ciò non di meno è prospettabile
soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta «assumono carattere tendenzialmente permanente», non anche con riferimento ai fatti «non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo» (v., altresì, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512).
E, per l’appunto, si è rilevato che l’accertamento condotto con riferimento all’insussistenza del beneficio specifico e diretto per diverse annualità contributive (ammesso che in questo consistesse il non meglio specificato giudicato esterno) non può considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l’appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697).
8. Quanto invece alla violazione degli artt. 2967 c.c. e 115 c.p.c., la Corte ha in più occasioni rimarcato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione).
In conclusione, stante la infondatezza dei motivi, il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato .
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2024.