Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17990 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17990 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 22278-2022 proposto da:
TENUTA DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE VAL D’ARNO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-resistente –
avverso la sentenza n. 745/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 163/2019 della Commissione tributaria provinciale di Siena con cui era stato respinto il ricorso avverso cartelle esattoriali per mancato pagamento contributi consortili 2015 -2016 in favore del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno resiste con controricorso; Agenzia delle entrate riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione .
La ricorrente ed il Consorzio hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 100 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale respinto il motivo di gravame «in relazione alla … estromissione dell ‘ agente della riscossione per ritenuta e sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare».
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Sebbene l’impugnazione della cartella sia stata proposta, oltre che per motivi inerenti il merito della pretesa consortile, anche per vizi propri della cartella impugnata (in particolare vizio di difetto di motivazione), va
tuttavia evidenziato che il contribuente ha censurato nel presente grado la sentenza impugnata solo con riguardo a vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, non avendo neppure indicato le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo con riguardo alla mancata partecipazione al giudizio dell’agente della riscossione .
1.4. È stato dunque più volte ribadito da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, atteso che in tal caso, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale (cfr. Cass. n. 20834/2022, 3712/2012, 8159/2011, 1505/2007).
1.5. La censura del ricorrente di violazione della norma processuale in oggetto è conseguentemente inammissibile per difetto di interesse non essendo stato dimostrato, e neppure dedotto, che ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell ‘ art. 21 del R.D. n. 215/1933 e/o dell ‘ art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 «circa il riconosciuto potere dell ‘ ente impositore di avvalersi del ‘ ruolo ‘ di contribuenza per la riscossione dei contributi di bonifica».
2.2. La doglianza va disattesa.
2.3. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, in forza dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme sulla bonifica integrale), che continua ad essere applicabile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), dovendosi, per contro, escludere l’applicazione dell’art. 1, comma 161 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 21797 del 2012, Cass., n. 8371 del 2013, Cass. n. 3594 del 2014, Cass. n. 13165 del 2014, Cass., Sez. Un. n. 4309 del 2017, Cass. n. 8080 del 2020, Cass. n. 19192 del 2021, Cass. n. 22483 del 2022, Cass. n. 11303/2025 ), non essendo stato abrogato tale sistema dall’art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Cass. n. 8080 del 2020; Cass. n. 19192 del 2021).
3.1. Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 del d. lgs. n. 546/1992 e 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ritenuta opponibilità del piano di classifica quanto ad entrambe le annualità consortili.
3.2. Al riguardo la Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:« … il IV e il VI motivo d’appello, coi quali si lamenta la mancata approvazione del piano generale di bonifica e del piano delle attività di bonifica, sono, parimenti, infondati: in proposito va, anzitutto, ricordato che il Piano generale di bonifica, precedentemente previsto dalla legge regionale toscana n. 34/1994, non è, invece, contemplato dalla successiva legge regionale toscana n. 79/2012, abrogativa della precedente, la quale, all’art. 26, prevede invece l’approvazione del ‘Piano delle attività di bonifica’; il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno ha documentato in giudizio di aver approvato, nel 2014, il Piano delle Attività di bonifica relativo all’annualità 2015 trasmesso alla Regione toscana con nota prot. n. 0014492/1/P del 10.11.2014 e di aver approvato, per l’annualità 2016 il Piano delle attività di bonifica poi trasmesso alla Regione toscana con nota consortile prot. n. 0015095/1/P del 7.10.2015; come, poi, previsto all’art. 26 della legge cit. sia il Piano delle attività relativo al
2015 che quello del 2016 sono confluiti nel Documento operativo per la difesa del suolo approvato dalla Regione Toscana (a pg. 22 di tale documento leggesi, in particolare: «… i Piani delle attività di bonifica, di cui all’art. 26 della legge regionale 79/2012, contengono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e delle opere di bonifica nonché le attività di esercizio e vigilanza, manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e l’eventuale realizzazione di nuove opere di bonifica e opere idrauliche di terza e quarta categoria: tutti interventi contenuti nei Piani delle Attività che confluiscono comunque nel Documento Operativo della Difesa del Suolo. Per l’annualità 2016 il D.O.D.S. ricomprende, inoltre, tutti gli interventi definiti all’interno delle convenzioni stipulate con i Consorzi di Bonifica, come da DGRT 346/2016 del 18/4/2016 e riportati nell’allegato A, parte VI, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere classificate in terza categoria idraulica, prioritari e maggiormente significativi ai fini della sicurezza idraulica, anch’essi ricompresi in apposite convenzioni, come da DGRT n. 407 e riportati nell’allegato A, parte VII»);… il V e l’VIII motivo d’appello, coi quali si afferma la illegittimità del Piano di Classifica e del Perimetro di contribuenza invocati dal Consorzio, sono infondati; anche su tali punti risultano, infatti, di converso, corrette e persuasive le difese del Consorzio, difese che, data la complessità dei riferimenti normativi, è opportuno, per alcuni passaggi, riportare testualmente: quanto, in particolare, all’annualità 2015 il Consorzio osserva che i contributi erano stati determinati «applicando i Piani di Classifica e perimetri di contribuenza vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 79/12, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della legge regionale 79/12; il piano di classifica impiegato per il calcolo del contributo impugnato è quello adottato dall’Ex -Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale con Provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009 (relativo agli immobili ricadenti nel comprensorio n. 21), come è stato indicato nella cartella di pagamento impugnata, ed approvato dalle Provincie di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge regionale n. 34/1994 (v. doc. 5 fascicolo primo grado). La ripartizione della contribuenza per le annualità 2015 è avvenuta
con Provvedimento Commissariale n. 54 del 19.4.13 (v. doc. 3 fascicolo primo grado). Il perimetro di contribuenza all’interno del quale ricade la proprietà del ricorrente è stato adottato con Provvedimento Commissariale n. 48 del 18.4.13 (doc. n. 6 fascicolo primo grado), è stato approvato dalle Provincie di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge regionale n. 34/1994, e conformemente a quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale toscana n. 34/94, è stato pubblicato sull’albo del Consorzio. Sia il Piano di Classifica che il Perimetro di contribuenza sono stati adottati dai competenti Organi consortili e poi approvati dalle Province di Firenze e Siena ai sensi dell’art. 29, comma 4, della legge regionale n. 34/1994 (poi abrogata dalla legge regionale n. 79/2012). In particolare, il comma 1 del citato art. 29 stabiliva che le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili fossero sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito da parte delle Province competenti per territorio (v. art. 11). Le deliberazioni sottoposte al controllo dovevano essere inviate alla Provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza (art. 29, comma 3). Il successivo comma 4 stabiliva che: ‘La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia deliberato, gli atti s’intendono controllati senza rilievi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi’. Infine il comma 5 stabiliva che: ‘Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la Provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni’. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie in quanto il consorzio ha formalmente inviato il piano di classifica e il perimetro di contribuenza alle Province competenti e le stesse, pur non avendo formalmente approvato nel termine di legge tali atti, hanno legittimamente esercitato il silenzio assenso circa la relativa approvazione in applicazione del comma 4°…. Per quanto attiene all’annualità 2016 ha trovato applicazione il Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 3 Medio
Valdarno, contenente ai sensi dell’art. 28 legge regionale toscana n. 79/2012 anche la delimitazione del Perimetro di Contribuenza ed avente efficacia dal 1° gennaio 2016, che è stato approvato con la DGRT n. 1293 del 12/12/16, pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 21/12/16, parte seconda (doc. n. 7 fascicolo primo grado). Con il Decreto del Presidente n. 38 del 21/4/2017 è stato invece approvato e dichiarato esecutivo il ruolo per la riscossione dei contributi dell’esercizio 2016, relativo all’intero perimetro contributivo del comprensorio 3 Medio Valdarno, validando i coefficienti di ripartizione derivanti dall’applicazione del riparto della contribuenza dell’anno 2016, approvato con Decreto del Presidente n. 74 del 28/12/2016 (doc. n.4 fascicolo primo grado). Il Piano di Classifica è stato adottato dal Consorzio in ottemperanza alle Linee guida dettate dalla Regione toscana con Deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 24.3.2015 (v. doc. n. 9 fascicolo primo grado) ed è stato successivamente approvato con Delibera di giunta regionale toscana n. 1293 del 12/12/2016, pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 parte seconda del 21.12.2016 (v. doc. n. 7 fascicolo primo grado); il perimetro di contribuenza, ai sensi della L.R. 79/2012 art. 28, è definito all’interno del Piano di Classifica. Pertanto, così come il Piano di Classifica, anche il Perimetro di contribuenza costituisce un provvedimento regionale. In particolare il perimetro di contribuenza è definito nell’allegato n. 3 del Piano di Classifica, pertanto l’eccezione del ricorrente circa l’assenza di un perimetro di contribuenza risulta, anche per l’annualità 2016, totalmente priva di fondamento; non solo il perimetro di contribuenza esiste ma è stato altresì approvato dalla Regione toscana. Nel caso di specie è pacifico – perché dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio dal Consorzio -che gli immobili oggetto dell’imposizione rientrano nel Perimetro di contribuenza delimitato dal Consorzio e che il beneficio ricavato dagli stessi immobili è stato individuato e valutato sulla base dei criteri e parametri determinati nel Piano di Classifica non contestato specificamente dal contribuente»; la Commissione non rileva alcuna illegittimità che possa farsi risalire all’asserita retroattività di alcuni degli atti amministrativi che vengono in campo, non comportando, ovviamente, l’eventuale retroattività di un atto
amministrativo che sani una precedente omissione rispetto a un adempimento di legge alcuna illegittimità. Anche l’eccezione relativa alla mancata trascrizione del Perimetro di Contribuenza è priva di fondamento, non avendo, la Commissione, ragioni di disattendere la costante giurisprudenza del supremo collegio secondo la quale la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza”, prevista dall’art. 10, II comma, del R.D. n. 215 del 1933, assolve a una funzione di mera pubblicità notizia, il cui eventuale difetto non incide sull’obbligazione contributiva del consorziato (cfr, da ultimo, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 20/6/2019, n. 16524). Né, infine, risulta fondata la tesi della contribuente che il Perimetro di contribuenza non possa in alcun caso coincidere con il perimetro consortile, posto che l’art. 4, comma 1, lett. c, della legge regionale toscana n. 79/2012 si limita a stabilire che il Perimetro di contribuenza non ecceda il confine del comprensorio consortile ma non esclude affatto la coincidenza dei due àmbiti».
3.3. Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 15883/2017; Cass. n. 9105/2017; Cass. Sez. Unite n. 22232/2016; Cass. n. 9113/2012; Cass. n. 16736/2007), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
3.4. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, dianzi riportata, esplicita, dunque, in maniera del tutto adeguata la ratio decidendi , consentendo il controllo del percorso logico -giuridico che ha portato alla decisione.
3.5. Come è noto, inoltre, l’obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l’indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d’impugnazione (nei giudizi d’impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente – pur dovendoli prendere in considerazione –
tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (cfr. Cass. nn. 12123/2013, 8767/2011).
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta i rimanenti motivi; condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 1.900,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da