Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4138  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contributi consortili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22366/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  regionale  tributaria  della Campania, n. 1355/2017 depositata il 17 febbraio 2017;
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  24  novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una pluralità di avvisi di notifica e di pagamento, analiticamente riportati nella sentenza impugnata, con cui il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) l’omesso pagamento degli oneri connessi allo scarico di acque nei canali consortili relativo agli anni dal 2008 al 2014 per l’importo complessivo di € 245. 381,39.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che la gestione integrata dei  rifiuti  è  stata  trasferita  alle  province e,  inoltre,  per  l’ assenza  di prova circa il concreto beneficio dei servizi consortili.
La  CTR  ha  riformato  la  pronuncia  di  primo  grado  sulla  base  delle seguenti ragioni:
-l ‘appella nte (n.d.r. odierna ricorrente) non ha dimostrato l’attuazione  della  normativa  che  ha  trasferito  alle  province la competenza in materia di servizi relativi ai contributi consortili; il diritto alla riscossione del contributo per cui è causa si fonda sul presupposto  dell’esistenza  di  un  piano  di  classifica  valido  ed efficace;
-nel merito la pubblicazione sul B.U.R.C. della delibera commissariale di approvazione del piano di classifica è sufficiente ai fini della prova del presupposto del tributo consortile;
-l’approvazione del perimetro di contribuenza esonera l’appellato (odierno controricorrente) dall’onere di provare il beneficio del consorziato e nel caso in esame quest’ultimo non ha contestato la propria qualità di consorziato, né l’esistenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, il controricorrente si è costituito in giudizio proponendo controricorso e propone ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., la violazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 90 del 2008, convertito dalla l. n. 123 del 2008, nonché dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, convertito dalla l. n. 26 del 2010. Ad avviso della ricorrente le norme di cui si contesta la violazione hanno espressamente attribuito ai presidenti delle province la funzione e i compiti di programmazione nel settore dello smaltimento e della gestione dei rifiuti.
Il ricorso è inammissibile.
Si ricorda con breve riepilogo del quadro normativo che:
-i RAGIONE_SOCIALE  ai  sensi  dell’art.  862 ,  comma  4,  c.c.  e dell’art. 59 ,  comma 1, del r.d. n.215/1933 (Testo delle norme sulla RAGIONE_SOCIALE integrale) sono  persone  giuridiche pubbliche costituite tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla RAGIONE_SOCIALE al fine di provvedere alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di RAGIONE_SOCIALE o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse;
-alla costituzione dei RAGIONE_SOCIALE provvede la Regione (originariamente lo Stato), su proposta dei proprietari interessati o  d’ufficio  (artt.  55  e  56 r.d.  215/1933)  e  il  territorio  così delimitato prende il nome di Comprensorio di RAGIONE_SOCIALE;
-per l’adempimento dei loro fini istituzionali i RAGIONE_SOCIALE hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà consorziate , ai sensi dell’art. 59 , comma 2, del r.d. n. 215 del 1933;
-i fini istituzionali sono, in particolare, l’esecuzione, la gestione e la manutenzione delle opere di RAGIONE_SOCIALE; generalmente l’esecuzione delle opere di RAGIONE_SOCIALE è a totale carico pubblico, ma la gestione e la manutenzione delle stesse è solo in parte coperta dal finanziamento pubblico, mentre per la restante parte trova copertura finanziaria con la cd contribuenza a carico dei proprietari  degli  immobili  che  da  dette  attività  di  esecuzione, gestione e manutenzione ritraggano beneficio;
-tali contributi, costituiscono oneri reali sui fondi dei consorziati e vengono riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (art. 21 r.d. n. 215 del 1933). Un diverso tipo di contributo è regolato dall’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, al comma 3, prevede che: «Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di RAGIONE_SOCIALE ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata».
Tale ultima disposizione riproduce sostanzialmente un principio già fissato dalla l. n. 36 del 1994.
In applicazione dell’art. 27 della legge da ultimo citata, l’art. 13 della l. r. Campania n. 4 del 2003 ha previsto al comma 2), che «Tutti  coloro  che  utilizzano  canali  consortili  come  recapito  di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati
a  contribuire  alle  spese  consortili  in  proporzione  al  beneficio ottenuto».
La  norma,  al  comma  3, ha  introdotto  un’ipotesi  di  esenzione disponendo  che:  « Non  hanno  l’obbligo  del  pagamento  del contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  quanto  dovuto  ai  sensi dell’articolo 12, comma 1 , i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura».
In relazione alla natura di tale ultimo contributo, è stato chiarito dal Giudice delle leggi che questa speciale entrata, pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi – e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi – è obbligatoriamente dovuta ex lege . Tale prelievo, rientra anch’esso nella nozione di tributo e partecipa della medesima natura dei contributi consorziali previsti dagli artt. 864 ed 860 del codice civile (C. Cost. n. 246 del 2009), salvo l’ipotesi in cui tale contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale (Cass. Sez. U, n. 7101/2011, Rv. 617151 -01, Sez. U, n. 7178/2014, Rv. 630131 -01).
L’importanza della distinzione tra i due tipi di contributi è stata di recente sottolineata sotto il profilo del riparto di giurisdizione dalla SS.UU . E’ stato, in particolare , chiarito che i canoni dovuti per l’utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di RAGIONE_SOCIALE dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono
versati in adempimento di un’obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all’esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l’utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma restano devolute a quella del giudice ordinario (Cass. Sez. U, n. 31760/2019, Rv. 656170 – 01).
2.1. Il piano di classifica dell’odierno controricorrente con riferimento al regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi (punto  7.4.1.  pag.  38)  dispone,  poi,  che:  «In  base  alla  L.R. 4/2003 (art. 13), tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il  servizio  di  pubblica  fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo  14,  sono  esentati  dal  pagamento  del  contributo  di RAGIONE_SOCIALE connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche.
I  soggetti  gestori  del  servizio  idrico  integrato  di  cui  alla  legge regionale  21  maggio  1997,  n.  14,  che,  nell’ambito  dei  servizi affidati, utilizzano canali e strutture di RAGIONE_SOCIALE come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da  insediamenti  tenuti  all’obbligo  di  versamento  della  tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in
proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i RAGIONE_SOCIALE».
E’, altresì, prevista (punto 7.4.4. pag. 39 e ss.), «La partecipazione alla copertura delle spese di RAGIONE_SOCIALE da parte dei soggetti che utilizzano il reticolo idraulico di competenza consortile come recapito dei loro scarichi. Il beneficio idraulico, assicurato a tutti gli immobili del Comprensorio dall’attività consortile, comprende un insieme di benefici, tra i quali si evidenziano: allagamento evitato, difesa, fruibilità, mantenimento o incremento del valore dell’immobile, etc. I rapporti di beneficio tra le singole zone omogenee sono espressi dall’indice idraulico finale. Il beneficio relativo allo scolo delle acque (reflue e meteoriche) è perciò parte del beneficio idraulico quantificato secondo le metodologie riportate nel presente Piano di Classifica. In applicazione della L.R. 4/2003 art. 13, è quindi necessario che il ‘Piano di Classifica per il riparto della spesa consortile’ preveda la quantificazione del beneficio tratto dall’attività di RAGIONE_SOCIALE e quindi del relativo contributo per i seguenti nuovi soggetti: 1) i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato 2) i Comuni 3) i soggetti di cui al comma 2 art. 13 della L.R. 4/2003. Altresì è necessario prevedere l’eventuale quota di esenzione a carico degli immobili soggetti al pagamento della tariffa relativa al Servizio Idrico Integrato».
Di  seguito,  il  citato  piano  di  classifica  effettua  la  sintesi  delle tipologie contributive che concorrono alla copertura delle spese di RAGIONE_SOCIALE (punto 7.4.4.1) e nei punti successivi a determinare i parametri,  facendo  anche  specifico  riferimento  ai  Gestori  del Servizio Idrico.
Diverso, dunque, è il presupposto soggettivo di tale tipo di tributo rispetto ai contributi consortili previsti dal r.d. n. 215 del 1933.
2.2.Nel caso in esame, in esecuzione delle previsioni di cui al citato art. 13 della l.r. Campania, l’odierno controricorrente ha dichiarato di avere provveduto a fare censire gli immobili da cui promanano gli scarichi e a individuare, per quello che oggi interessa, l ‘estensione delle superfici impermeabilizzate e a procedere al calcolo dei canoni dovuti sulla base del regolamento consortile . L’odierna ricorrente, all’esito di tali verifiche, è risultata avere la disponibilità di una superficie impermeabilizzata pari a complessivi mq 2.163.753,19.
2.3. Occorre preliminarmente precisare che, degli avvisi oggetto del invece, riguardano i contributi consortili.
E  tale ratio ricorrente.
presente  giudizio,  uno  solo  (n.  NUMERO_DOCUMENTO)  si  riferisce  ai contributi per scarico di acque in canali consortili, mentre gli altri, Su questi ultimi la sentenza si è pronunciata nella parte in cui ha affermato  l’esistenza  di  un  piano  di  classifica  pubblicato  sul B.U.R.C.  che  darebbe  luogo  alla  presunzione  di  esistenza  dei presupposti richiesti per i contributi consortili. decisoria  non  è  stata  attinta  dalle  censure  della
2.4. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce il difetto  di  legittimazione  passiva  e,  per  quanto  riguarda  le circostanze di fatto, ha velocemente accennato alla «gestione di impianti  RAGIONE_SOCIALE»,  acronimo  di  Stabilimento  di  tritovagliatura  e imballaggio dei rifiuti.
Nell’alludere  ad  un  trasferimento  di  questi  impianti,  non  dà alcuna specifica contezza, né circa la loro esatta collocazione, né relativamente  al  soggetto  autorizzato  alla  loro  gestione.  Nel ricorso si fa solamente riferimento all’attribuzione alle province delle funzioni relative all’attività di raccolta, trasporto
trattamento dei rifiuti (p. 3 ricorso) e alla gestione integrata dei rifiuti (pag. 9, 11 e 12 ricorso).
Il ricorso sembrerebbe alludere, in quanto non vi è nemmeno un rinvio espresso, alla normativa emergenziale per la gestione dei rifiuti in Campania, la quale aveva previsto il trasferimento ai presidenti delle province della regione delle funzioni e dei compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 11 d.l. n. 195 del 2009), all’esito di un periodo regolamentato dal d.l. n. 90 del 2008 che aveva previsto Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
Tale allusione non è stata in alcun modo sviluppata nel ricorso e allo  stato  non  sembra  affatto  pertinente,  rispetto  alla  pretesa impositiva oggi in contestazione.
L’eccezione  di  difetto  di  legittimazione  passiva ,  dunque,  non risulta supportata  da  ragioni di diritto  che  consentano  di affermarne la fondatezza, né da idonee specificazioni in fatto. In particolare,  nessun  chiarimento  è  stato  fornito  in  relazione all’individuazione  dei  beni  oggetto  di  tassazione  e  neppure  ai soggetti che effettivamente utilizzano i canali di scolo e in cui favore vanno gli altri benefici irrigui. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.
Dall’inammissibilità  dell’unico  motivo  del  ricorso  principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  dichiara  inammissibile  il  ricorso,  assorbito  il  ricorso incidentale;  condanna  la  ricorrente  a  pagare  in  favore  del
controricorrente  le  spese  del  presente  giudizio,  che  liquida nell’importo  di  € 5.500,00, per  compensi,  oltre  €  200,00  per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%  e accessori di legge.
Così deciso il 24 ottobre 2024.