Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4138 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contributi consortili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22366/2017 R.G. proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente –
Contro
Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Campania, n. 1355/2017 depositata il 17 febbraio 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una pluralità di avvisi di notifica e di pagamento, analiticamente riportati nella sentenza impugnata, con cui il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi controricorrente) ha contestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Unità Tecnica Amministrativa (d’ora in poi ricorrente) l’omesso pagamento degli oneri connessi allo scarico di acque nei canali consortili relativo agli anni dal 2008 al 2014 per l’importo complessivo di € 245. 381,39.
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto che la gestione integrata dei rifiuti è stata trasferita alle province e, inoltre, per l’ assenza di prova circa il concreto beneficio dei servizi consortili.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-l ‘appella nte (n.d.r. odierna ricorrente) non ha dimostrato l’attuazione della normativa che ha trasferito alle province la competenza in materia di servizi relativi ai contributi consortili; il diritto alla riscossione del contributo per cui è causa si fonda sul presupposto dell’esistenza di un piano di classifica valido ed efficace;
-nel merito la pubblicazione sul B.U.R.C. della delibera commissariale di approvazione del piano di classifica è sufficiente ai fini della prova del presupposto del tributo consortile;
-l’approvazione del perimetro di contribuenza esonera l’appellato (odierno controricorrente) dall’onere di provare il beneficio del consorziato e nel caso in esame quest’ultimo non ha contestato la propria qualità di consorziato, né l’esistenza del perimetro di contribuenza e del piano di classifica.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, il controricorrente si è costituito in giudizio proponendo controricorso e propone ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., la violazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 90 del 2008, convertito dalla l. n. 123 del 2008, nonché dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009, convertito dalla l. n. 26 del 2010. Ad avviso della ricorrente le norme di cui si contesta la violazione hanno espressamente attribuito ai presidenti delle province la funzione e i compiti di programmazione nel settore dello smaltimento e della gestione dei rifiuti.
Il ricorso è inammissibile.
Si ricorda con breve riepilogo del quadro normativo che:
-i Consorzi di Bonifica ai sensi dell’art. 862 , comma 4, c.c. e dell’art. 59 , comma 1, del r.d. n.215/1933 (Testo delle norme sulla bonifica integrale) sono persone giuridiche pubbliche costituite tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica al fine di provvedere alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse;
-alla costituzione dei Consorzi provvede la Regione (originariamente lo Stato), su proposta dei proprietari interessati o d’ufficio (artt. 55 e 56 r.d. 215/1933) e il territorio così delimitato prende il nome di Comprensorio di bonifica;
-per l’adempimento dei loro fini istituzionali i Consorzi RAGIONE_SOCIALE hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà consorziate , ai sensi dell’art. 59 , comma 2, del r.d. n. 215 del 1933;
-i fini istituzionali sono, in particolare, l’esecuzione, la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica; generalmente l’esecuzione delle opere di bonifica è a totale carico pubblico, ma la gestione e la manutenzione delle stesse è solo in parte coperta dal finanziamento pubblico, mentre per la restante parte trova copertura finanziaria con la cd contribuenza a carico dei proprietari degli immobili che da dette attività di esecuzione, gestione e manutenzione ritraggano beneficio;
-tali contributi, costituiscono oneri reali sui fondi dei consorziati e vengono riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (art. 21 r.d. n. 215 del 1933). Un diverso tipo di contributo è regolato dall’art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, al comma 3, prevede che: «Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata».
Tale ultima disposizione riproduce sostanzialmente un principio già fissato dalla l. n. 36 del 1994.
In applicazione dell’art. 27 della legge da ultimo citata, l’art. 13 della l. r. Campania n. 4 del 2003 ha previsto al comma 2), che «Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati
a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».
La norma, al comma 3, ha introdotto un’ipotesi di esenzione disponendo che: « Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo quanto dovuto ai sensi dell’articolo 12, comma 1 , i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura».
In relazione alla natura di tale ultimo contributo, è stato chiarito dal Giudice delle leggi che questa speciale entrata, pur applicandosi a soggetti non associati ai consorzi – e cioè a soggetti passivi diversi da quelli obbligati al pagamento dei suddetti ordinari contributi – è obbligatoriamente dovuta ex lege . Tale prelievo, rientra anch’esso nella nozione di tributo e partecipa della medesima natura dei contributi consorziali previsti dagli artt. 864 ed 860 del codice civile (C. Cost. n. 246 del 2009), salvo l’ipotesi in cui tale contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale (Cass. Sez. U, n. 7101/2011, Rv. 617151 -01, Sez. U, n. 7178/2014, Rv. 630131 -01).
L’importanza della distinzione tra i due tipi di contributi è stata di recente sottolineata sotto il profilo del riparto di giurisdizione dalla SS.UU . E’ stato, in particolare , chiarito che i canoni dovuti per l’utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono
versati in adempimento di un’obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all’esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l’utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ma restano devolute a quella del giudice ordinario (Cass. Sez. U, n. 31760/2019, Rv. 656170 – 01).
2.1. Il piano di classifica dell’odierno controricorrente con riferimento al regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi (punto 7.4.1. pag. 38) dispone, poi, che: «In base alla L.R. 4/2003 (art. 13), tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Gli utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche.
I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in
proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi».
E’, altresì, prevista (punto 7.4.4. pag. 39 e ss.), «La partecipazione alla copertura delle spese di bonifica da parte dei soggetti che utilizzano il reticolo idraulico di competenza consortile come recapito dei loro scarichi. Il beneficio idraulico, assicurato a tutti gli immobili del Comprensorio dall’attività consortile, comprende un insieme di benefici, tra i quali si evidenziano: allagamento evitato, difesa, fruibilità, mantenimento o incremento del valore dell’immobile, etc. I rapporti di beneficio tra le singole zone omogenee sono espressi dall’indice idraulico finale. Il beneficio relativo allo scolo delle acque (reflue e meteoriche) è perciò parte del beneficio idraulico quantificato secondo le metodologie riportate nel presente Piano di Classifica. In applicazione della L.R. 4/2003 art. 13, è quindi necessario che il ‘Piano di Classifica per il riparto della spesa consortile’ preveda la quantificazione del beneficio tratto dall’attività di bonifica e quindi del relativo contributo per i seguenti nuovi soggetti: 1) i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato 2) i Comuni 3) i soggetti di cui al comma 2 art. 13 della L.R. 4/2003. Altresì è necessario prevedere l’eventuale quota di esenzione a carico degli immobili soggetti al pagamento della tariffa relativa al Servizio Idrico Integrato».
Di seguito, il citato piano di classifica effettua la sintesi delle tipologie contributive che concorrono alla copertura delle spese di bonifica (punto 7.4.4.1) e nei punti successivi a determinare i parametri, facendo anche specifico riferimento ai Gestori del Servizio Idrico.
Diverso, dunque, è il presupposto soggettivo di tale tipo di tributo rispetto ai contributi consortili previsti dal r.d. n. 215 del 1933.
2.2.Nel caso in esame, in esecuzione delle previsioni di cui al citato art. 13 della l.r. Campania, l’odierno controricorrente ha dichiarato di avere provveduto a fare censire gli immobili da cui promanano gli scarichi e a individuare, per quello che oggi interessa, l ‘estensione delle superfici impermeabilizzate e a procedere al calcolo dei canoni dovuti sulla base del regolamento consortile . L’odierna ricorrente, all’esito di tali verifiche, è risultata avere la disponibilità di una superficie impermeabilizzata pari a complessivi mq 2.163.753,19.
2.3. Occorre preliminarmente precisare che, degli avvisi oggetto del invece, riguardano i contributi consortili.
E tale ratio ricorrente.
presente giudizio, uno solo (n. NUMERO_DOCUMENTO) si riferisce ai contributi per scarico di acque in canali consortili, mentre gli altri, Su questi ultimi la sentenza si è pronunciata nella parte in cui ha affermato l’esistenza di un piano di classifica pubblicato sul B.U.R.C. che darebbe luogo alla presunzione di esistenza dei presupposti richiesti per i contributi consortili. decisoria non è stata attinta dalle censure della
2.4. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva e, per quanto riguarda le circostanze di fatto, ha velocemente accennato alla «gestione di impianti STIR», acronimo di Stabilimento di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti.
Nell’alludere ad un trasferimento di questi impianti, non dà alcuna specifica contezza, né circa la loro esatta collocazione, né relativamente al soggetto autorizzato alla loro gestione. Nel ricorso si fa solamente riferimento all’attribuzione alle province delle funzioni relative all’attività di raccolta, trasporto
trattamento dei rifiuti (p. 3 ricorso) e alla gestione integrata dei rifiuti (pag. 9, 11 e 12 ricorso).
Il ricorso sembrerebbe alludere, in quanto non vi è nemmeno un rinvio espresso, alla normativa emergenziale per la gestione dei rifiuti in Campania, la quale aveva previsto il trasferimento ai presidenti delle province della regione delle funzioni e dei compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 11 d.l. n. 195 del 2009), all’esito di un periodo regolamentato dal d.l. n. 90 del 2008 che aveva previsto Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
Tale allusione non è stata in alcun modo sviluppata nel ricorso e allo stato non sembra affatto pertinente, rispetto alla pretesa impositiva oggi in contestazione.
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva , dunque, non risulta supportata da ragioni di diritto che consentano di affermarne la fondatezza, né da idonee specificazioni in fatto. In particolare, nessun chiarimento è stato fornito in relazione all’individuazione dei beni oggetto di tassazione e neppure ai soggetti che effettivamente utilizzano i canali di scolo e in cui favore vanno gli altri benefici irrigui. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso.
Dall’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente a pagare in favore del
contro
ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 5.500,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso il 24 ottobre 2024.