Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4023 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4023 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32525/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, PEC: EMAIL
-ricorrenti- contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria – Perugia n. 63/2020 depositata il 02/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto dalla contribuente nei confronti del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Terni n. 24/2019, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso gli
avvisi di pagamento n. NUMERO_CARTA; NUMERO_CARTA; NUMERO_CARTA; NUMERO_CARTA dell’anno 2013, con il quale il consorzio aveva richiesto il pagamento di euro 713,10 a titolo di quota consortile di competenza.
1.1. In particolare la CTR ha ritenuto insussistenti i dedotti profili di incostituzionalità della norma della Regione Umbria applicata dalla CTP (ampliativa del concetto di beneficio derivante dall’appartenenza al perimetro di bonifica); ha ritenuto che l ‘eccezione di giudicato esterno fosse infondata, in quanto relativa a decisioni basate su presupposti mutevoli; che la pubblicazione nel BUR del provvedimento (piano di classifica) approvato dalla giunta regionale fosse forme di pubblicità legale sufficiente, e che eventualmente tale atto avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al giudice amministrativo; che la debenza deriva legittimamente dalla appartenenza del terreno al perimetro di contribuenza (coincidente con il perimetro di comprensorio); che le opere di difesa idraulica giustificano l’imposizione derivando un beneficio di carattere generale.
Avverso la suddetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, articolato in più sottomotivi.
Si è costituito con controricorso il Consorzio di bonifica TevereNera.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, rubricato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni normative, ed in particolare:
della L.R. Umbria n. 30/2004, nella parte in cui gli artt. 19 c. 4 e 20 c.1. hanno espunto la locuzione ‘diretto e specifico’ in relazione al beneficio giustificativo del tributo, paventando un possibile profilo di
incostituzionalità per insanabile contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 44, 53, 117 Cost.
Va innanzitutto rilevato che l ‘elencazione d ei numerosi articoli della Carta Costituzionale da parte del ricorrente (non tutti tra l’altro di immediata applicazione, e quindi non invocabili a titolo di violazione di legge (Cass., sez. un., 06/04/2022, n.11167)) non contiene poi una successiva argomentazione specifica con riferimento ai singoli riferimenti normativi, in concreto rilevanti per la identificazione dei profili di contrasto.
2.1. Deve poi osservarsi che l’obbligo contributivo nel caso di specie è correlato alla fruizione di un servizio che, ancorché contenente un beneficio anche di carattere generalizzato, determina comunque beneficio specifico per il fondo.
2.2. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata
impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
– quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an ” del contributo, determinante ai fini del ” quantum ” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010); – in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
2.3. Nel caso di specie l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postula, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 10 aprile 2009, 8770; Cass., 8 settembre 2004, n. 18079; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960; Cass., 4 maggio 1996, n. 4144).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve dunque considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n. 14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159);
2.4. Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento, i quali benefici tuttavia sono pur sempre specifici. Il principio del beneficio intrinseco sta dunque a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
2.5. Del resto, la legge va interpretata nei termini di cui al diritto vivente, rispetto al quale è la legge statale a fissare il presupposto
impositivo (rispetto alla quale non vi è dubbio alcuno riguardo alla specificità del beneficio), dal quale consegue il pagamento dei tributi ( v. Corte Cost. 19 ottobre 2018, n. 188).
2.6. Nel caso di specie, dunque, a prescindere dalla concreta formulazione della norma da parte della Regione Umbria, la questione di costituzionalità non assume rilievo alcuno, per le considerazioni espresse nella precedente premessa in diritto, non ricorrendo la fattispecie per come descritta dal ricorrente.
Lamenta poi il ricorrente – sub b) la violazione dell’art. 2909 cod. civ.: la CTR avrebbe omesso di considerare altra sentenza emessa tra le parti e risolta favorevolmente alla contribuente.
3.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
3.2. In primo luogo, la censura viola il principio di specificità di cui all’art. 366 primo comma n. 6 c.p.c., in quanto non indica a quali parti la sentenza si riferisse, né il contenuto della stessa che sarebbe rilevante nel presente giudizio, limitandosi invece ad affermare che è intervenuta nei confronti di alcuni dei ricorrenti, senza però spiegare in quale parte farebbe stato tra le parti e nei confronti di chi (Cass. 31/01/2022, n. 2924, punto 3.2-3.7.).
3.3. Inoltre il motivo è anche infondato: secondo l’orientamento espresso dalla Corte, a partire dalla pronuncia delle sezioni unite 16 giugno 2006, n. 13916, se l’efficacia ultrattiva del giudicato non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ciò non di meno è prospettabile soltanto in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta «assumono carattere tendenzialmente permanente», non anche con riferimento ai fatti «non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo» (v., altresì, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512).
E nella f attispecie, pertanto, l’accertamento condotto con riferimento all’insussistenza del beneficio specifico e diretto per diversa annualità non poteva considerarsi suscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l’appunto, in rilievo elemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversi periodi di imposizione (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697).
4. Ancora, deduce con il motivo composito -sub c) – la violazione degli artt. 3, 7, 10, 11 e seguenti r.d. n.215/1933; dell’art. 860 e 2697 cod. civ. e degli artt. 3, 23, 24, 44 e 117 Cost., nonché degli artt. 19 e 20 della L.R. Umbria n.30/2004, ed in particolare (c1)) la assenza di opere di bonifica: il ricorrente lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR affermando che il tributo sarebbe giustificato dalla esistenza stessa di un Piano di classifica regolarmente approvato e dalla incl usione del fondo all’interno del perimetro, mentre non avrebbe potuto essere imposto in totale assenza di opere di bonifica, delle quali tra l’altro il consorzio avrebbe dovuto fornire prova, e di specifica indicazione del vantaggio specifico per il fondo onerato. Viceversa, ragionando il tributo si trasformerebbe in imposizione di natura fondiaria, non prevista dalla legge.
4.1. Tale argomentazione non coglie nel segno, per quanto già detto con riferimento alla censura sub a). Le funzioni del Consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, che si traducono anche in un beneficio specifico di natura intrinseca, sia alla verifica e controllo della situazione che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale -esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo).
4.2. Ne consegue che la affermazione della CTR, che lega la esistenza del contributo alla esistenza stessa di un Piano di classifica regolarmente approvato ed alla inclusione del fondo all’interno del perimetro non appare in contrasto con nessuna delle norme che il ricorrente deduce essere violate.
Sotto tale profilo la doglianza è infondata.
4.3. Contesta altresì (C 2)) l’assenza di un beneficio diretto derivante dalle opere di bonifica e l’inversione dell’onere della prova .
4.4. Quanto all’assenza di un beneficio diretto si rinvia a quanto appena detto.
4.5. Con riferimento alla dedotta inversione dell’onere della prova, deve rilevarsi che la esistenza del perimetro determina, per definizione, l’ambito dei soggetti onerati dal contributo, in relazione all’appartenenza allo spazio interessato. Tale atto di determinazione dei confini ha natura di provvedimento amministrativ o, tra l’altro immediatamente lesivo, essendone collegate ex lege le conseguenze impositive. In mancanza di impugnazione di tale atto innanzi all’A.G.A. da parte del contribuente, il perimetro costituisce atto presupposto cui è ricollegato il pagamento dei tributi consortili.
4.6. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata sulla questione, rilevando come sia onere del contribuente -laddove non abbia impugnato l’atto presupposto innanzi al giudice amministrativo dimostrare l’insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022 n. 2924, punto 1.7., che richiama Cass. 17066/2010).
4.7. Ne consegue perciò la infondatezza della censura.
4.8. Infine, si deduce (C 3) l’inidoneità di un ipotetico ed astratto vantaggio fondiario generico, svincolato da elementi concreti, ai fini dell’imposizione del tributo.
4.9. L’esistenza di un vantaggio fondiario generico ed indeterminato non sarebbe idoneo a giustificare la imposizione del tributo, con conseguente violazione di legge nella sentenza impugnata.
4.10 A tale argomentazione si è già risposto con riferimento alla parte sub a) del motivo di censura, rilevando l’esistenza di un beneficio per il fondista anche specifico di natura intrinseca, sicché deve ribadirsi che la CTR non è incorsa in alcuna violazione delle norme invocate.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/10/2024.