Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19558/2023 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brindisi, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Nardò (LE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore ;
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE;
INTIMATA
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO MANCANZA DEL PIANO DI BONIFICA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2023, n. 1022/24/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2023, n. 1022/24/2023, che, in controversia su impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento n. 0197053 del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.203,42, dopo l’ avviso di pagamento n. 90020150075309718.000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo e RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 13 luglio 2017, n. 2434/1/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile -sul presupposto: a) che il contribuente non aveva provato l’insussistenza del beneficio consortile, essendosi limitato a produrre una perizia di parte con rilievi fotografici insuscettibili di precisa collocazione temporale; b) che i contributi consortili
afferivano alle spese di manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE e di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di opere non correlate a singoli terreni, ma all’intero comprensorio ; c) che le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa perizia di parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore erano inequivoche « nel sostenere la sussistenza di benefici in favore degli immobili del consorziato »; che la perizia di parte del contribuente risaliva a tre anni dopo l’anno di imposta, per cui non era possibile stabilire la risalenza e l’ubicazione degli allegati rilievi fotografici sullo stato dei luoghi.
Il RAGIONE_SOCIALE e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ sono rimasti intimati.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘e nte impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare il beneficio consortile a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado: che « spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel
piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite », e che « tale prova non è stata fornita dal contribuente appellato, che si è limitato a produrre in primo grado una perizia di parte datata 11/05/2017, quindi a distanza di tre anni dall’anno di imposizione, munita di rilievi fotografici dai quali non è possibile verificare quando siano stati eseguiti, né dove siano stati effettuati ».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, nonché RAGIONE_SOCIALEa deliberazione adottata dalla Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « il contributo consortile di RAGIONE_SOCIALE ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. … Il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di RAGIONE_SOCIALE, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. … Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di RAGIONE_SOCIALE, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva
che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che « che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Cerrito che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituisce l’opera di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 Secondo la ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica ».
2.2 Tale assunto non è condivisibile.
2 .3 L’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, configura il ‘ piano generale di RAGIONE_SOCIALE e tutela dei comprensori consortili ‘ (o, più brevemente, ‘ piano di RAGIONE_SOCIALE ‘) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla Giunta Regionale all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti local i interessati (comma 2), contiene « l’elenco RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio »
(comma 1), « individua le linee di azione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. » (comma 4), « individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione » (comma 6).
2.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: « In fase di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa situazione alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sono adeguati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del Piano generale di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3. Per i consorzi di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12, in fase di applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun RAGIONE_SOCIALE ».
Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di RAGIONE_SOCIALE da sottoporre alla Giunta Regionale entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, di
redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione », ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di RAGIONE_SOCIALE, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
2.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche ed irrigue nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per il contribuente.
2.6 Per cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, l’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili.
2.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, la quale sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 Secondo la prospettazione del ricorrente, « nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata RAGIONE_SOCIALEe opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, RAGIONE_SOCIALEe condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato ‘in efficienza’, anche se in realtà cos ì non è ».
A suo dire: « Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal RAGIONE_SOCIALE altro non è che una descrizione di quanto risulta su ‘vecchie mappe’ mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale. In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di opere da parte RAGIONE_SOCIALE‘uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti. È sufficiente la disamina RAGIONE_SOCIALEa relazione
peritale allegata, invero, per rilevare come la RAGIONE_SOCIALE ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole. Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice ( rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione RAGIONE_SOCIALEe acque che da essi andrebbero a defluirvi (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la ‘necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’RAGIONE_SOCIALE‘. La gran parte RAGIONE_SOCIALEa rete scolante e RAGIONE_SOCIALEe opere gestite dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circos tanza, quest’ultima, attestata dalle Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R.
n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli ‘interventi straordinari’ per esplicitare l’efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE già esistenti, sono ‘parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non RAGIONE_SOCIALEa contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria’ ».
3.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione degli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
3.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia
impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del RAGIONE_SOCIALE), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153).
3.4 Secondo la sentenza impugnata, il contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa idraulica.
Difatti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: « (…) l’attività del RAGIONE_SOCIALE risulta dalla delibera commissariale n.
64/16 del 29/4/2016, di ricognizione RAGIONE_SOCIALEo stato di attuazione del programma triennale 2014/20162016 dei lavori e RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori RAGIONE_SOCIALEe ‘ opere idrauliche ‘ ed ‘ irrigue ‘; detta delibera attesta, per il territorio in cui sono allocati gli immobili, RAGIONE_SOCIALE‘appellato (Sottobacino n. 3 Brindisi) e per l’anno di riferimento 2014, l’esecuzione di interventi prioritari per complessivi ml. 115.970 e con un costo di € 1.875.185,00 », e che: « L’Ente impositore (…) ha prodotto relazione peritale del 2/02/018 a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nella quale si legge ‘Nello studio si è accertato che l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza ha il beneficio RAGIONE_SOCIALEa difesa idraulica poiché l’eccesso d i pioggia, ovvero la precipitazione atmosferica che non si infiltra nel sottosuolo, diventa disponibile quale componente di rapido ruscellamento per il bacino, giungendo dallo spartiacque superficiale, delimitato dalla linea congiungente le massime quote topografiche, sino alla quota più bassa dove si forma il corso d’acqua o canale che dir si voglia’. Il consulente rileva altresì che l’immobile de quo ‘… ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l’aumento di valore tratto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘opera di RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di RAGIONE_SOCIALE per l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza riguarda la difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE il vantaggio tratto dall’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque comunque generati’ », il contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all’assenza del beneficio
consortile. Difatti, secondo il giudice di appello: « Grava quindi sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica, l’onere di provare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute in tale piano e, segnatamente, l’inesecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di manutenzione da questo previste, in quanto l’avvenuta approvazione del piano di classifica e l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile fanno presumere, come innanzi sottolineato, il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ob bligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 R.D. 13/02/1933 n. 215 surrichiamati »; che: « Tale prova non è stata fornita dal contribuente appellato, che si è limitato a produrre in primo grado una perizia di parte datata 11/05/2017, quindi a distanza di tre anni dall’anno di imposizione, munita di rilievi fotografici dai quali non è possibile verificare quando siano stati eseguiti, né dove siano stati effettuati. Detta consulenza non da concreta dimostrazione del mancato intervento di bon ifica nell’anno 2014, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento, né RAGIONE_SOCIALE‘assenza del beneficio per gli immobili di che trattasi o di danni verificatisi nell’anno in questione e regolarmente denunciati. Essa infatti (…) appare poco attendibile e, dunque, irrile vante, sia per la genericità, sia perché redatta successivamente, a distanza di anni dall’anno in contestazione »
3.5 Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di RAGIONE_SOCIALE determini un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per gli immobili del contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta
efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello.
Il terzo motivo è infondato.
4.1 Secondo il ricorrente: « Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel c orso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni del consorziato, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto ».
4.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile.
4.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del RAGIONE_SOCIALE sono legate sia alla realizzazione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo RAGIONE_SOCIALEa situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale -esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di
manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal RAGIONE_SOCIALE (fossi e canali di scolo RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento RAGIONE_SOCIALEe sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso RAGIONE_SOCIALEe acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252). Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto RAGIONE_SOCIALEe opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice RAGIONE_SOCIALE e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il
presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016).
4.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha dato atto che « la prova che si richiede al contribuente non consiste nel dimostrare che nessuna opera sia stata realizzata dal RAGIONE_SOCIALE, ma che il terreno non poteva godere di alcun beneficio previsto dalla norma, in ragione di specifici fatti impeditivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa c onsortile con riferimento all’anno 2014 », che, anzi, il contribuente nemmeno ha dedotto.
Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.
5.1 Secondo il ricorrente, il giudice di appello « (h) a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza il canale Cerrito che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzio ne in appello, costituisce l’opera di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
5.2 Ora, pur senza fare espressa menzione RAGIONE_SOCIALEo stato di conservazione del canale ‘ Cerrito ‘, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato -come si è già detto -che « ‘(…) Costituisce beneficio di difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE il vantaggio tratto dall’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque comunque generati’ ».
E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo.
5.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività RAGIONE_SOCIALEa lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
8 . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME