Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33420 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19981/2023 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brindisi, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Nardò (LE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 15 novembre 2023, n. 361/23, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO, con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO MANCANZA DEL PIANO DI BONIFICA
allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2023, n. 1021/24/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. NOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2023, n. 1021/24/2023, che, in controversia su impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento n. 0171433 del 17 giugno 2016 emessa in suo danno dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 5.328,48, dopo l’avviso di pagamento n. 90020150073557068.000 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha accolto l’appello p roposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima e RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il
30 giugno 2017, n. 2391/3/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente per la ravvisata insussistenza del beneficio consortile -sul presupposto: a) che « ha errato la CTP nell’affermare, in buona sostanza, che, per i fondi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la sussistenza del beneficio fondiario, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata esecuzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione »; b) che, « alla stregua RAGIONE_SOCIALEa relazione in data 28.12.2017 a firma del dottore agronomo NOME COGNOME, direttore RAGIONE_SOCIALE‘Area Agraria del RAGIONE_SOCIALE e nominato consulente tecnico dall’appellante, può ritenersi accertato che le opere consorti li hanno comportato un beneficio diretto e specifico ai terreni di proprietà di NOME. Ed invero, il dr. COGNOME ha attestato nelle proprie conclusioni quanto segue: ‘L’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sottobacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei canali più vicini. Lo scopo del drenaggio e quello di allontanare l’eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l’utilizzazione »; c) che l’ente impositore aveva eseguito opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la funzionalità di manufatti e impianti per la difesa idraulica.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentr e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è rimasta intimata.
La ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE‘e nte impositore non inficiasse la validità del piano di classifica e non comportasse la conseguente inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare il beneficio consortile a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che « il perimetro di contribuenza, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10, delimita la parte del comprensorio o perimetro di intervento del RAGIONE_SOCIALE, sulla quale le opere consortili sono idonee a produrre effettivi vantaggi, donde la presunzione di sussistenza del beneficio, per gli immobili posti nel perimetro stesso », facendone con seguire l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova del mancato beneficio a carico RAGIONE_SOCIALEa consorziata.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 860 cod. civ., 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, nonché RAGIONE_SOCIALEa deliberazione adottata dalla Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 18 giugno 2013, n. 1150, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che
« (…) sulla scorta del diritto vivente derivante dall’approdo costante ed univoco RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. In particolare, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei consorziati sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di RAGIONE_SOCIALE e del “beneficio” che all’immobile deriva dall’attività di RAGIONE_SOCIALE. In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c’è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perchè destinato ad alimentare la provvista del RAGIONE_SOCIALE per poter realizzare le opere di RAGIONE_SOCIALE‘ ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza quei canali che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 Secondo la ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE è imprescindibile per la corretta determinazione dei
contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica ».
2.2 Tale assunto non è condivisibile.
2 .3 L’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, configura il ‘ piano generale di RAGIONE_SOCIALE e tutela dei comprensori consortili ‘ (o, più brevemente, ‘ piano di RAGIONE_SOCIALE ‘) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è approvato dalla Giunta Regionale all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti local i interessati (comma 2), contiene « l’elenco RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio » (comma 1), « individua le linee di azione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. » (comma 4), « individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione » (comma 6).
2.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: « In fase di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge i
Piani di classifica sono redatti tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa situazione alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sono adeguati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del Piano generale di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3. Per i consorzi di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Ugent o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12, in fase di applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun RAGIONE_SOCIALE ».
Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2, la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di RAGIONE_SOCIALE da sottoporre alla Giunta Regionale entro 180 giorni, e, all’art. 3, l’obbligo, per ciascun RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione », ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di RAGIONE_SOCIALE, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
2.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ciò determinerebbe, al più, un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, non già l’illegittimità del piano di classifica, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo consortile agli indici classificatori
adottati (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Senonché, come si vedrà, la sentenza impugnata ha vagliato il quadro istruttorio, ritenendo che l’ente impositore avesse, comunque, fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche ed irrigue nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014 e che l’eventuale carenza di manutenzione di tali opere non inficiasse la fruizione del beneficio consortile per la contribuente.
2.6 Per cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, l’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili.
2.7 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, la quale sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che il RAGIONE_SOCIALE è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 Secondo la ricorrente, « la Commissione Tributaria Regionale (…) ha omesso di considerare che l a ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati ».
Laddove, « nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata RAGIONE_SOCIALEe opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, RAGIONE_SOCIALEe condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato ‘in efficienza’, anche se in realtà così non è ».
A suo dire: « Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal RAGIONE_SOCIALE altro non è che una descrizione di quanto risulta su ‘vecchie mappe’ mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale. In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di opere da parte RAGIONE_SOCIALE‘uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti. È sufficiente la disamina RAGIONE_SOCIALEa relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la RAGIONE_SOCIALE ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale NOME, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale COGNOME), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono
rigogliose coltivazioni orticole. Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice ( rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione RAGIONE_SOCIALEe acque che da essi andrebbero a defluirvi (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’altra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la ‘necessi tà di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’RAGIONE_SOCIALE‘. La gran parte RAGIONE_SOCIALEa rete scolante e RAGIONE_SOCIALEe opere gestite dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli ‘interventi straordinari’ per esplicitare l’efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE già esistenti, sono ‘parificati anche dalla corren te normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non RAGIONE_SOCIALEa contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria’ ».
3.2 Anzitutto, sotto la veste apparente di una violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), tali doglianze si risolvono in una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento
fattuale del giudice di appello ed in una sollecitazione del giudice di legittimità alla revisione del merito, deducendosi insufficienze, incongruenze, inesattezze e lacune nelle valutazioni espresse dal piano di classifica con riguardo all’attribuzione de gli indici di densità, di soggiacenza e di comportamento ai terreni inseriti nel comprensorio consortile. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
3.3 Ad ogni modo, per orientamento costante di questa Corte, in tema di contributi di RAGIONE_SOCIALE ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del RAGIONE_SOCIALE), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella (o anche l’ingiunzione) di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva RAGIONE_SOCIALE‘ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del RAGIONE_SOCIALE. In tal caso, però,
quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153).
3.4 Secondo la ricostruzione argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la contribuente non avrebbe provato proprio la carenza del beneficio consortile, stante la riscontrata funzionalità RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa idraulica.
Difatti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale del giudice di appello sulla sussistenza del beneficio consortile, col rilievo che: « (…) alla stregua RAGIONE_SOCIALEa relazione in data 28.12.2017 a firma del dottore agronomo NOME COGNOME, direttore RAGIONE_SOCIALE‘Area Agraria del RAGIONE_SOCIALE e nominato consulente tecnico dall’appellante, può ritenersi accertato che le opere consortili hanno comportato un beneficio diretto e specifico ai terreni di proprietà di NOME . Ed invero, il dr. AVV_NOTAIO ha attestato nelle proprie conclusioni quanto segue: ‘L’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza drena le acque meteoriche verso il reticolo idrografico del sottobacino “Brindisi” e specificamente fa parte del bacino idrologico dei
canali più vicini. Lo scopo del drenaggio e quello di allontanare l’eccesso di acqua dal terreno per consentirne o migliorarne l’utilizzazione. Per RAGIONE_SOCIALE idraulica di un territorio si intendono “tutte le attività connesse alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere destinate ad assicurare in ogni tempo lo scolo RAGIONE_SOCIALEe acque in eccesso, al fine di provvedere al risanamento del territorio e a creare le condizioni più adatte alla sua utilizzazione per le molteplici attività umane”. Tra gli interventi è compresa la realizzazione di opere accessorie, come i manufatti di misura e regolazione, le stazioni di sollevamento, i ponti, le botti a sifone e tutto quanto necessario affinché il bacino possa trasferire al recapito finale l’acqua raccolta. Come già la proprietà del(la) consorziat(a) ricade nel reticolo idrografico del sotto bacino denominato “Brindisi” che è esteso per Ha 46.087 che sviluppa una rete scolante di metri 347.788. Tale immobile ha un beneficio diretto e specifico ovvero il concreto vantaggio di poterlo coltivare e trarre profitto ottenendo in tal modo l’aumento di valore tratto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘opera di RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento alle funzioni consortili il beneficio di RAGIONE_SOCIALE per l’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza riguarda la difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE del territorio in cui ricade. Costituisce beneficio di difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE il vantaggio tratto dall’ immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati », e che: « (…) la menzionata delibera commissariale n. 64/16 del 29.4.2016, attesta per il territorio in cui sono allocati gli immobili RAGIONE_SOCIALE‘appellata, per l’anno di riferimento (2014):
a) per il Sottobacino n.2 (Canale Reale) l’esecuzione di interventi prioritari per ml 20.631 con un costo complessivo di
€ 333.594,00, di cui € 333.000,00 per la manutenzione straordinaria del Canale Reale;
b) per il Sottobacino n.3 (Brindisi) l’esecuzione di interventi prioritari per complessivi ml. 115.970 e con un costo di € 1.875.185,00;
Nel dettaglio:
b.1) per la manutenzione straordinaria: del Canale Fiume Grande euro 64.000,00; del Canale Fiume Piccolo euro 64.000,00; del Canale Apani euro 64.000,00; del Canale RAGIONE_SOCIALEa di Rau euro 10.000,00; dei COGNOME Patri ed Inferno euro 186.000,00;
b.2) per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità idrica dei COGNOME: Apani ed affluenti, Villanova e Li Lucci euro 304.000,00; per il Canale COGNOME euro 304.000,00;
b.3) per “lavori di stralcio e trinciatura RAGIONE_SOCIALEa vegetazione spontanea per una fascia di m.3 lungo gli argini in agro di Brindisi dei COGNOME: COGNOME per euro 83.451,95; COGNOME per euro 73.043,23; COGNOME per euro 84.781,51 e tutti con i rispettivi affluenti e scoline;
b.4) manutenzione straordinaria in amministrazione diretta dei COGNOME NOME per euro 320.000,00 e NOME per euro 120.000,00 », la contribuente non ha fornito alcuna prova specifica in ordine all’assenza del beneficio consortile. Difatti, secondo il giudice di appello: « Quanto precede inficia la perizia tecnica di parte di cui al ricorso, da ritenersi pertanto inconferente, anche sotto il profilo cronologico, e adeguatamente contrastata da quella del RAGIONE_SOCIALE, dovendosi ribadire che la prova al negativo, posta a carico del contribuente ha ad oggetto l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento RAGIONE_SOCIALEe opere da questo
previste, e non consiste nel dimostrare che nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria abbia effettuato il RAGIONE_SOCIALE in ordine agli immobili RAGIONE_SOCIALEo specifico ricorrente e per l’annualità assoggettata a imposizione, sia perché nel canone, di natura reale, sono comprese le spese di funzionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso ente impositore, sia perché le opere di RAGIONE_SOCIALE e gli interventi anzidetti non devono correlarsi strettamente al singolo fondo, ma all’intero comprensorio, anche se solo da realizzare in prossimo futuro ».
3.5 Per cui, anche a voler ipotizzare che la carenza del piano di RAGIONE_SOCIALE determini un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 2697 cod. civ.), facendo gravare sull’ente impositore, nonostante l’approvazione del piano di classifica, la dimostrazione del beneficio consortile per gli immobili del contribuente, si deve ritenere che tale onere è stato ampiamente assolto dall’ente impositore con la riconosciuta efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche e irrigue da parte del giudice di appello.
Il terzo motivo è infondato.
4.1 Secondo la ricorrente: « Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice d’Appello, quindi, una corretta determinazione del tributo imposto al consorziato non può prescindere dalla spesa realmente sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE per gli interventi di manutenzione concretamente eseguiti nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2014: spesa che, ancora una volta, a fronte RAGIONE_SOCIALEe contestazioni RAGIONE_SOCIALEa consorziata, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall’ente consortile ed annotata nel bilancio consuntivo, prima ancora che nel piano di riparto ».
4.2 In sintonia con quanto detto nello scrutinio del precedente motivo, l’obbligatorietà dei contributi consortili non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di
riferimento, essendo connessa alla esistenza e alla funzionalità di impianti e manufatti per la difesa idraulica ed idrogeologica dei terreni inclusi nel comprensorio consortile.
4.3 Questa Corte ha in proposito già evidenziato che le funzioni del RAGIONE_SOCIALE sono legate sia alla realizzazione e manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo RAGIONE_SOCIALEa situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura -composta di risorse, servizi, personale -esplica la sua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è, invero, una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal RAGIONE_SOCIALE (fossi e canali di scolo RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento RAGIONE_SOCIALEe sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso RAGIONE_SOCIALEe acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra-agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘intero territori o, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 4030; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Aggiungasi che, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto RAGIONE_SOCIALEe opere stesse (Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22697). Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice RAGIONE_SOCIALE e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l’esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale. Ne consegue che non muta il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, che resta pur sempre ancorato all’esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva (Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 14016).
4.4 A tale riguardo, peraltro, il giudice di appello ha correttamente evidenziato che: « Pertanto, ha errato la CTP nell’affermare, in buona sostanza, che, per i fondi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la sussistenza del beneficio fondiario, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata esecuzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione ».
Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.
5.1 Secondo il ricorrente, il giudice di appello « (h) a omesso (…) di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa tributaria del RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà, ma da opere destinate a mantenere in efficienza quei canali che, come dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio e ribadito nella comparsa di costituzione in appello, costituiscono le opere di RAGIONE_SOCIALE del sottobacino in cui sono ubicati i detti terreni ».
5.2 Di contro, la sentenza impugnata ha complessivamente rilevato -come si è già detto -che « ‘(…) Costituisce beneficio di difesa idraulica di RAGIONE_SOCIALE il vantaggio tratto dall’immobile oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente consulenza situato in ambito territoriale regimato dal reticolo che preserva lo stesso da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati’ ». E tanto basta per valutare l’esaustività e la completezza del giudizio espresso a tale riguardo.
Senza contrare, poi, la dettagliata specificazione degli interventi eseguiti in base alla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 29 aprile 2016, n. 64/16, di cui si è dato conto al punto 3.4.
5.3 Per cui, non è scrutinabile la decisività RAGIONE_SOCIALEa lamentata omissione, trattandosi, comunque, di fatti verosimilmente rientranti nell’accertamento onnicomprensivo operato dal giudice di appello.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali:
-tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa.
8 . Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.800,00, per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME