Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19080 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31941/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da
ll’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 11/07/2025
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 4176/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un immobile a Castellammare di Stabia impugnava l’avviso di pagamento notificatole dal RAGIONE_SOCIALE per il contributo consortile RAGIONE_SOCIALE‘annualità 2019, relativo a opere di bonifica realizzate nel perimetro consortile per l’annualità 2019, sul rilievo che l’immobile non trae alcun beneficio diretto dalle opere di bonifica (art. 13, comma 3, L.R.C. n. 4/2003 e art. 35, comma 3, L.R.C. n. 1/2007); che il piano di classifica applicato è obsoleto (approvato nel 1997) e non rispecchia la situazione attuale del territorio; per deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato.
La C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 191 del 19.02.2020, accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ritenendo il piano di classifica inadeguato e obsoleto, quindi non idoneo a giustificare la richiesta contributiva.
Il RAGIONE_SOCIALE interponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania riformava la decisione di prime cure, ritenendo ancora applicabile il piano del 1997 e idonea, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘onere contributivo l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di contribuenza, basata su opere di manutenzione e sorveglianza.
Avverso la sentenza n. 4176/2021, ricorre per la sua cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.
Replica con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo profilo del motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella dedotta inidoneità del piano di classifica.
Si soggiunge che .
Si afferma che, con il terzo motivo del ricorso introduttivo, era stato rilevato, tra l’altro, che il Piano di Classifica degli immobili è strumento preventivo che individua e quantifica i benefici che gli immobili traggono dalle opere e dall’attività di bonifica e che determina la ripartizione dei tributi tra i proprietari di beni siti all’interno del perimetro di contribuenza, in base ai vantaggi ricevuti; proprio per tale specifica funzione, è obbligo del RAGIONE_SOCIALE aggiornare il Piano di classifica con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate e dei benefici che esse arrecano a specifici immobili, per i quali è richiesta la contribuzione.
Si sostiene che il RAGIONE_SOCIALE ha emanato gli atti gravati, in esecuzione del Piano di Classifica approvato con delib. consort. n. 386 del 10.12.1996, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1/1997, e approvato dalla Giunta Reg. Campania con delib. n. 403/AC del 18.3.1997, ormai risalente e desueto , tant’è che con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge reg. n. 4/2003, abrogativa RAGIONE_SOCIALEa legge n. 23/85, la Regione Campania, con la delibera n. 3296 del 21.11.2003, ha fornito ai RAGIONE_SOCIALE i criteri e le metodologie da adottare per la redazione del nuovo Piano di Classifica, necessario per la determinazione dei contributi di bonifica. Il precedente Piano del 1997, cui fanno riferimento gli atti impugnati, avrebbe dunque
perso efficacia, essendo stato emanato sulla base RAGIONE_SOCIALEe disposizioni abrogate RAGIONE_SOCIALEa previgente legge.
Ciononostante, però, la C.T.R. si è limitata ad affermare che , trascurando di esaminare l’ idoneità – o meno – del Piano di Classifica approvato nell’anno 1996. Sussisterebbe un grave difetto motivazionale rispetto sia alle censure articolate in primo grado e riproposte in appello in ordine alla inidoneità del Piano di Classifica sia rispetto alle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale, le quali andavano esaminate e non, invece, completamente ignorate.
2.La seconda censura deduce « ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c. – art. 59 del r.d. n. 15/1933 – artt. 12 e 13 legge reg. Campania n. 4/2003 – art. 35 -comma 3 legge reg. Campania n. 1/2007 in relazione all’art. 2697 c.c.». La sentenza impugnata è considerata errata e contraria alla normativa rubricata perché ha ritenuto sufficiente la presunzione di beneficio per giustificare la pretesa contributiva, basandosi esclusivamente sull’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro del Piano di Classifica. Si obietta che, tuttavia, tale presunzione non può operare in presenza RAGIONE_SOCIALEa contestazione del Piano di Classifica nel qual caso l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova grava sul RAGIONE_SOCIALE, che deve dimostrare l’effettivo beneficio diretto derivante dalle opere di bonifica per l’immobile interessato. Si afferma altresì’ che la presunzione non è sufficiente se non viene provato un beneficio diretto per l’immobile, giacchè l’inclusione nel perimetro di contribuenza non può automaticamente comportare un obbligo di pagamento se l’effettivo vantaggio RAGIONE_SOCIALEe opere consortili non viene adeguatamente dimostrato. Si assume che a
fronte RAGIONE_SOCIALE‘annullamento del piano di classifica del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘assoluta inidoneità del piano del 1996, la situazione di fatto e giuridica è assimilabile all’assenza di P iano e, quindi, l’onere probatorio è a carico del RAGIONE_SOCIALE; – che dalla sentenza del T.A.R. prodotta in primo grado e di cui non sono indicati gli estremi, si evincerebbe che lo stesso RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto che il Piano di classifica del 1996 è divenuto oblsoleto, in quanto “gli indici del vecchio Piano risultano vetusti, non congrui e fortemente sperequativi” e che esso non avrebbe competenza a manutenere i corsi d’acqua elencati nella tabella 1 (Sarno, torrente Solofrana, alveo comune Nocerino, Cavaiola ed altri).
3.Il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., prospetta «la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c. – art. 59 del r.d. n. 15/1933 – artt. 12 e 13. L.r.c. n. 4/2003 – art. 35 -comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Campania n. 1/2007».
La Corte distrettuale ha errato nell’applicare la normativa vigente relativa ai contributi consortili di bonifica, violando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 c.c. là dove prevede che i proprietari di immobili situati entro il comprensorio di bonifica devono contribuire alle spese consortili in ragione del beneficio diretto derivante dalla bonifica, nonché l’art. 59 del R.D. n. 15/1933 che impone la proporzionalità tra benefici effettivamente conseguiti dagli immobili e contributi; nonché la previsione del l’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Campania n. 4/2003, secondo cui i proprietari di immobili che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica sono obbligati a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione.
In particolare, poi, il Collegio d’appello non avrebbe valutato l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa citata legge reg. Campania n. 4/2003 che impone la contribuzione a chi utilizza canali consortili per scarichi, in proporzione al beneficio ottenuto nonché del l’art. 35, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Campania n. 1/2007, per cui sono
esenti dal contributo gli immobili non direttamente serviti dalle opere di bonifica. Si osserva che la Corte Costituzionale (Sentenza n. 188 del 19.10.2018) ha dichiarato l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa regionale calabrese che imponeva contributi consortili indipendentemente dal beneficio RAGIONE_SOCIALEario effettivo.
Si evidenzia, infine, che le opere eseguite -a dire del RAGIONE_SOCIALE -riconducibili a ‘riprofilatura degli alvei e/o ricalibratura RAGIONE_SOCIALEe sezioni mediante espurghi … sfalci e tagli di vegetazione … interventi localizzati sui corsi d’acqua e sugli argini …’, non hanno determinato alcun beneficio diretto in favore RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente. In particolare, si assume che la sentenza impugnata viola l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Campania n. 4/2003, il quale proprio in relazione ai canali, unica opera realizzata in zona attigua al fondo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente – limita la contribuzione in favore dei relativi utilizzatori, stabilendo che ; di talchè chi, come la società RAGIONE_SOCIALE, non usufruisce dei canali, ai quali il fondo non è collegato, non può considerarsi soggetto passivo di imposta.
4.La prima censura è inammissibile.
Essa va, in primis, correttamente sussunta (senza che l’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione di impugnazione prevista dal num. 4 del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ.: il mancato esame di una domanda o di un’eccezione integra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Siffatto vizio è tuttavia escluso dalla esplicita statuizione RAGIONE_SOCIALEa Commissione regionale che ha ritenuto applicabile la disciplina previgente, in assenza di una disciplina transitoria.
5.Il secondo ed il terzo motivo, in quanto involgono questioni intimamente connesse, possono essere congiuntamente scrutinate. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
5.1. I giudici regionali hanno così statuito « … Inoltre si è affermato (cfr. Cass. n. 24070/14) che in tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio RAGIONE_SOCIALEario e che non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere ma il beneficio che ne deriva, onde va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui RAGIONE_SOCIALE assoggettati. E’ comunque ammessa la prova contraria, ma questa, evidentemente, deve consistere nella dimostrazione -che non può escludersi in astratto, ma che, in concreto, appare piuttosto un’ipotesi di scuola che il RAGIONE_SOCIALE non provveda neppure al normale esercizio e alla normale manutenzione RAGIONE_SOCIALEe opere idrauliche esistenti. Peraltro, il protocollo Stato-Regioni sottoscritto il 18.09.08, in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 d.l. n. 248/07, conv. nella legge n. 31/2008, in materia di riorganizzazione dei consorzi di bonifica, al punto 6 stabilisce quanto segue: ‘… Fatte salve le disposizioni RAGIONE_SOCIALEe legge regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza, nonché le spese di mantenimento dei RAGIONE_SOCIALE, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni del RAGIONE_SOCIALE. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione e nell’incremento di valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono benefici, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori … ».
5.2.Il piano di classifica in forza del quale è stato quantificato il contributo consortile oggetto del presente giudizio è stato elaborato nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Campania n. 23 del 1995. Tale legge
è stata espressamente abrogata dalla legge reg. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A RAGIONE_SOCIALEa legge citata), la quale, all’art. 2, dispone «1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A… omissis… 3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo RAGIONE_SOCIALEa loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti RAGIONE_SOCIALE‘entrata e degli impegni di spesa assunti». Già tale norma depone nel senso del perdurare dei piani di classifica precedentemente adottati. Va ricordato, inoltre, che tra la legge reg. Campania n. 23 del 1995 e la legge reg. Campania n. 29 del 2012, sopra richiamate è intervenuta la legge reg. Campania n. 4 del 2003, sulla RAGIONE_SOCIALE integrale, la quale prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica (in questo senso già Cass. n. 19036 del 2023). La costituzione del piano di classifica è, poi, analiticamente disciplinata nell’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa citata legge reg. Campania n. 4 del 2003. L’art. 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge regionale da ultimo citata, prevede che «In sede di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i RAGIONE_SOCIALE adeguano lo Statuto alle norme RAGIONE_SOCIALEa legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall’inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEo Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.».
5.3.Lo Statuto del consorzio, in esecuzione di tale disposizione, è stato adottato con provvedimento commissariale n. 614/AG del 20 maggio 2003 e approvato con modifiche dalla Giunta regionale (deliberazione n. 0153/AC del 25 luglio 2003). La legge reg. Campania n. 4 del 2003, dunque, ha previsto il riordino e la ridelimitazione dei RAGIONE_SOCIALE di bonifica, nei termini su brevemente
esposti, ma nulla ha disposto specificamente in ordine all’efficacia dei piani di classifica adottati nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa previgente l. n. 23 del 1995.
5.4. All’art. 38, ha, tuttavia, previsto come disposizione finale, «1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni». Il r.d. citato, all’art. 11, prevede che «I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal RAGIONE_SOCIALE». Lo Statuto del ricorrente, approvato in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa l. r. Campania n. 3 del 2004, all’art. 36, comma 3, prevede che «Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio».
La legge reg. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A RAGIONE_SOCIALEa legge citata), all’art. 2, comma 3, come sopra riportato, ha previsto che «3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo RAGIONE_SOCIALEa loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti RAGIONE_SOCIALE‘entrata e degli impegni di spesa assunti».
5.5.Il quadro normativo fin qui delineato garantisce, pertanto, l’assenza di soluzione di continuità nel riparto RAGIONE_SOCIALEa contribuenza con conseguente continuità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo al versamento, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di legge, peraltro salvo conguaglio, come previsto dall’art. 36 RAGIONE_SOCIALEo Statuto. Si può, pertanto, ritenere che restano salvi i piani di classifica adottati sotto la legge previgente (v. Cass. n 11303/2025; Cass. n. 4145/2025). Da un punto di vista sistematico generale si osserva, inoltre, che il presupposto impositivo del tributo in esame non può mutare in relazione al variare RAGIONE_SOCIALEa legge regionale, in quanto si tratta di un tributo di natura derivata (v., altresì, v. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188). Tali conclusioni sono, peraltro, in linea con un principio
cardine del nostro ordinamento sull’efficacia RAGIONE_SOCIALEa legge nel tempo, fissato dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «La legge non dispone che per l’avvenire». Sarebbe, del resto, contro il principio di stabilità prevedere che, in generale gli atti amministrativi generali adottati nella vigenza di una disposizione di legge successivamente abrogata, perdano efficacia in assenza di una disposizione espressa.
In conclusione, in materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia RAGIONE_SOCIALEa legge nel tempo(Cass. 4145/25).
5.6. Quanto alla distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, si osserva che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l’Ente ed i contribuenti.
5.7. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo RAGIONE_SOCIALEa loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato RAGIONE_SOCIALEa prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass.23815/2015). L’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, comporta l’onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale o l’atto impositivo, affermando l’insussistenza del dovere contributivo, di provare l’inadempimento RAGIONE_SOCIALEe
indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento RAGIONE_SOCIALEe opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di contribuzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021). L’adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità RAGIONE_SOCIALE‘attività di bonifica svolta dal RAGIONE_SOCIALE ricompresi nell’area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal RAGIONE_SOCIALE che la deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del consorziato( Cass. n. 11303/2025; Cass. n. 11238/2025).
5.7.Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RAGIONE_SOCIALE il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di vantaggi RAGIONE_SOCIALEari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in guanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE” an” del contributo
determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). E’ stato anche deciso (Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio RAGIONE_SOCIALEario; sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il RAGIONE_SOCIALE abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7 d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo.
5.8.Tuttavia, la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei vantaggi RAGIONE_SOCIALEari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10; (Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 de1 2012).
5.9.Va altresì tenuto presente che, ove i RAGIONE_SOCIALE siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente RAGIONE_SOCIALEa legittimità del piano di classifica, che
può ritenersi integrata unicamente dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata approvazione del piano generale di bonifica e non sulla base RAGIONE_SOCIALEa dedotta risalenza nel tempo del Piano, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
6.Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i RAGIONE_SOCIALE del contribuente siano inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza; rispetto a detta inclusione, la società si è limitata a dedurre -come da relazione tecnica – di non utilizzare il canale consortile attiguo e di essere un impianto industriale posto in zona completamente urbanizzata, circostanze queste che si rivelano del tutto irrilevanti sia perché la manutenzione del canale utilizzato o meno dalla società produce un beneficio diretto al cespite sia perché l’urbanizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto non esclude i benefici che derivano dalle opere di manutenzione e di vigilanza dei fiumi che attraversano il territorio.
6.1.Il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio RAGIONE_SOCIALEario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i RAGIONE_SOCIALE che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. n. 2705/20; Cass. n. 29668/2021; Cass. n. 27469/2016); tale interpretazione è rispettosa RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 188/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo
nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, RAGIONE_SOCIALE‘attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2018, cit., in motivazione).
6.2. Pertanto, la sussistenza del beneficio idraulico, presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, può essere esclusa solo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata esecuzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione (Cass. n.22076/2023).
6.3.Non ha pregio, in quanto contraria al r.d. n. 215 del 1933, art. 10, la tesi del contribuente secondo cui il contributo doveva implicare l’esecuzione di opere consortili direttamente sui RAGIONE_SOCIALE assoggettati. In base all’art. 10 citato, cui si sono conformate le legislazioni regionali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, nella spesa RAGIONE_SOCIALEe opere di competenza statale che non siano a totale carico RAGIONE_SOCIALEo Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio “che traggono beneficio dalla bonifica”, secondo il perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo RAGIONE_SOCIALEa trascrizione. Non rileva il luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere, ma il beneficio che ne deriva.
6.4.Il beneficio in questione deve essere di tipo RAGIONE_SOCIALEario, e cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione; il che vuol dire che deve discendere, non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica. Anche ove correlato a un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, esso non cessa di essere specifico ove discendente dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta.
6.5. Sotto altro profilo, la censura proposta sotto l’egida RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge sottopone alla Corte, in maniera surrettizia, circostanze fattuali già valutate dalla Commissione di secondo grado che ha inferito dalle opere di manutenzione eseguite dal consorzio -come inferibile dalla documentazione prodotta -il benefizio diretto per il fondo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
7.Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l’onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite su citati), ritenendo provato il beneficio al fondo dalla realizzazione e manutenzione di opere idrauliche nell’area di ubicazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società
8. Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa