Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19080 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31941/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da
ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 4176/2021 depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La Società RAGIONE_SOCIALE proprietaria di un immobile a Castellammare di Stabia impugnava l’avviso di pagamento notificatole dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE per il contributo consortile dell’annualità 2019, relativo a opere di bonifica realizzate nel perimetro consortile per l’annualità 2019, sul rilievo che l’immobile non trae alcun beneficio diretto dalle opere di bonifica (art. 13, comma 3, L.R.C. n. 4/2003 e art. 35, comma 3, L.R.C. n. 1/2007); che il piano di classifica applicato è obsoleto (approvato nel 1997) e non rispecchia la situazione attuale del territorio; per deficit motivazionale dell’avviso impugnato.
La C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 191 del 19.02.2020, accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE ritenendo il piano di classifica inadeguato e obsoleto, quindi non idoneo a giustificare la richiesta contributiva.
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE interponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale della Campania riformava la decisione di prime cure, ritenendo ancora applicabile il piano del 1997 e idonea, ai fini della sussistenza dell’onere contributivo l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, basata su opere di manutenzione e sorveglianza.
Avverso la sentenza n. 4176/2021, ricorre per la sua cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.
Replica con controricorso il Consorzio.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo profilo del motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella dedotta inidoneità del piano di classifica.
Si soggiunge che .
Si afferma che, con il terzo motivo del ricorso introduttivo, era stato rilevato, tra l’altro, che il Piano di Classifica degli immobili è strumento preventivo che individua e quantifica i benefici che gli immobili traggono dalle opere e dall’attività di bonifica e che determina la ripartizione dei tributi tra i proprietari di beni siti all’interno del perimetro di contribuenza, in base ai vantaggi ricevuti; proprio per tale specifica funzione, è obbligo del Consorzio di Bonifica aggiornare il Piano di classifica con l’indicazione delle opere realizzate e dei benefici che esse arrecano a specifici immobili, per i quali è richiesta la contribuzione.
Si sostiene che il Consorzio ha emanato gli atti gravati, in esecuzione del Piano di Classifica approvato con delib. consort. n. 386 del 10.12.1996, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1/1997, e approvato dalla Giunta Reg. Campania con delib. n. 403/AC del 18.3.1997, ormai risalente e desueto , tant’è che con l’entrata in vigore della legge reg. n. 4/2003, abrogativa della legge n. 23/85, la Regione Campania, con la delibera n. 3296 del 21.11.2003, ha fornito ai Consorzi di Bonifica i criteri e le metodologie da adottare per la redazione del nuovo Piano di Classifica, necessario per la determinazione dei contributi di bonifica. Il precedente Piano del 1997, cui fanno riferimento gli atti impugnati, avrebbe dunque
perso efficacia, essendo stato emanato sulla base delle disposizioni abrogate della previgente legge.
Ciononostante, però, la C.T.R. si è limitata ad affermare che , trascurando di esaminare l’ idoneità – o meno – del Piano di Classifica approvato nell’anno 1996. Sussisterebbe un grave difetto motivazionale rispetto sia alle censure articolate in primo grado e riproposte in appello in ordine alla inidoneità del Piano di Classifica sia rispetto alle motivazioni della decisione della Commissione Tributaria Provinciale, le quali andavano esaminate e non, invece, completamente ignorate.
2.La seconda censura deduce « ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c. – art. 59 del r.d. n. 15/1933 – artt. 12 e 13 legge reg. Campania n. 4/2003 – art. 35 -comma 3 legge reg. Campania n. 1/2007 in relazione all’art. 2697 c.c.». La sentenza impugnata è considerata errata e contraria alla normativa rubricata perché ha ritenuto sufficiente la presunzione di beneficio per giustificare la pretesa contributiva, basandosi esclusivamente sull’inclusione dell’immobile nel perimetro del Piano di Classifica. Si obietta che, tuttavia, tale presunzione non può operare in presenza della contestazione del Piano di Classifica nel qual caso l’onere della prova grava sul Consorzio di Bonifica, che deve dimostrare l’effettivo beneficio diretto derivante dalle opere di bonifica per l’immobile interessato. Si afferma altresì’ che la presunzione non è sufficiente se non viene provato un beneficio diretto per l’immobile, giacchè l’inclusione nel perimetro di contribuenza non può automaticamente comportare un obbligo di pagamento se l’effettivo vantaggio delle opere consortili non viene adeguatamente dimostrato. Si assume che a
fronte dell’annullamento del piano di classifica del 2007 e dell’assoluta inidoneità del piano del 1996, la situazione di fatto e giuridica è assimilabile all’assenza di P iano e, quindi, l’onere probatorio è a carico del Consorzio di Bonifica; – che dalla sentenza del T.A.R. prodotta in primo grado e di cui non sono indicati gli estremi, si evincerebbe che lo stesso Consorzio di Bonifica ha riconosciuto che il Piano di classifica del 1996 è divenuto oblsoleto, in quanto “gli indici del vecchio Piano risultano vetusti, non congrui e fortemente sperequativi” e che esso non avrebbe competenza a manutenere i corsi d’acqua elencati nella tabella 1 (Sarno, torrente Solofrana, alveo comune Nocerino, Cavaiola ed altri).
3.Il terzo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., prospetta «la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c. – art. 59 del r.d. n. 15/1933 – artt. 12 e 13. L.r.c. n. 4/2003 – art. 35 -comma 3 della legge reg. Campania n. 1/2007».
La Corte distrettuale ha errato nell’applicare la normativa vigente relativa ai contributi consortili di bonifica, violando il disposto dell’art. 860 c.c. là dove prevede che i proprietari di immobili situati entro il comprensorio di bonifica devono contribuire alle spese consortili in ragione del beneficio diretto derivante dalla bonifica, nonché l’art. 59 del R.D. n. 15/1933 che impone la proporzionalità tra benefici effettivamente conseguiti dagli immobili e contributi; nonché la previsione del l’art. 12 della legge reg. Campania n. 4/2003, secondo cui i proprietari di immobili che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica sono obbligati a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione.
In particolare, poi, il Collegio d’appello non avrebbe valutato l’incidenza dell’art. 13 della citata legge reg. Campania n. 4/2003 che impone la contribuzione a chi utilizza canali consortili per scarichi, in proporzione al beneficio ottenuto nonché del l’art. 35, comma 3, della legge reg. Campania n. 1/2007, per cui sono
esenti dal contributo gli immobili non direttamente serviti dalle opere di bonifica. Si osserva che la Corte Costituzionale (Sentenza n. 188 del 19.10.2018) ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa regionale calabrese che imponeva contributi consortili indipendentemente dal beneficio fondiario effettivo.
Si evidenzia, infine, che le opere eseguite -a dire del Consorzio -riconducibili a ‘riprofilatura degli alvei e/o ricalibratura delle sezioni mediante espurghi … sfalci e tagli di vegetazione … interventi localizzati sui corsi d’acqua e sugli argini …’, non hanno determinato alcun beneficio diretto in favore della società ricorrente. In particolare, si assume che la sentenza impugnata viola l’art. 13 della legge reg. Campania n. 4/2003, il quale proprio in relazione ai canali, unica opera realizzata in zona attigua al fondo della ricorrente – limita la contribuzione in favore dei relativi utilizzatori, stabilendo che ; di talchè chi, come la società RAGIONE_SOCIALE, non usufruisce dei canali, ai quali il fondo non è collegato, non può considerarsi soggetto passivo di imposta.
4.La prima censura è inammissibile.
Essa va, in primis, correttamente sussunta (senza che l’erronea intestazione del motivo sortisca effetti invalidanti: Cass., Sez. U., 24/07/2013, n. 17931; Cass. 20/02/2014, n. 4036) nella ragione di impugnazione prevista dal num. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.: il mancato esame di una domanda o di un’eccezione integra infatti vizio di omessa pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.). Siffatto vizio è tuttavia escluso dalla esplicita statuizione della Commissione regionale che ha ritenuto applicabile la disciplina previgente, in assenza di una disciplina transitoria.
5.Il secondo ed il terzo motivo, in quanto involgono questioni intimamente connesse, possono essere congiuntamente scrutinate. Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
5.1. I giudici regionali hanno così statuito « … Inoltre si è affermato (cfr. Cass. n. 24070/14) che in tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario e che non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva, onde va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati. E’ comunque ammessa la prova contraria, ma questa, evidentemente, deve consistere nella dimostrazione -che non può escludersi in astratto, ma che, in concreto, appare piuttosto un’ipotesi di scuola che il Consorzio non provveda neppure al normale esercizio e alla normale manutenzione delle opere idrauliche esistenti. Peraltro, il protocollo Stato-Regioni sottoscritto il 18.09.08, in attuazione dell’art. 27 d.l. n. 248/07, conv. nella legge n. 31/2008, in materia di riorganizzazione dei consorzi di bonifica, al punto 6 stabilisce quanto segue: ‘… Fatte salve le disposizioni delle legge regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza, nonché le spese di mantenimento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni del Consorzio. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione e nell’incremento di valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono benefici, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori … ».
5.2.Il piano di classifica in forza del quale è stato quantificato il contributo consortile oggetto del presente giudizio è stato elaborato nella vigenza della legge reg. Campania n. 23 del 1995. Tale legge
è stata espressamente abrogata dalla legge reg. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), la quale, all’art. 2, dispone «1. Sono o restano abrogate le leggi regionali riportate nell’allegato A… omissis… 3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti». Già tale norma depone nel senso del perdurare dei piani di classifica precedentemente adottati. Va ricordato, inoltre, che tra la legge reg. Campania n. 23 del 1995 e la legge reg. Campania n. 29 del 2012, sopra richiamate è intervenuta la legge reg. Campania n. 4 del 2003, sulla Bonifica integrale, la quale prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica (in questo senso già Cass. n. 19036 del 2023). La costituzione del piano di classifica è, poi, analiticamente disciplinata nell’art. 12 della citata legge reg. Campania n. 4 del 2003. L’art. 17, comma 3, della legge regionale da ultimo citata, prevede che «In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi RAGIONE_SOCIALE adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l’approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall’inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l’adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.».
5.3.Lo Statuto del consorzio, in esecuzione di tale disposizione, è stato adottato con provvedimento commissariale n. 614/AG del 20 maggio 2003 e approvato con modifiche dalla Giunta regionale (deliberazione n. 0153/AC del 25 luglio 2003). La legge reg. Campania n. 4 del 2003, dunque, ha previsto il riordino e la ridelimitazione dei Consorzi di bonifica, nei termini su brevemente
esposti, ma nulla ha disposto specificamente in ordine all’efficacia dei piani di classifica adottati nella vigenza della previgente l. n. 23 del 1995.
5.4. All’art. 38, ha, tuttavia, previsto come disposizione finale, «1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni». Il r.d. citato, all’art. 11, prevede che «I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste». Lo Statuto del ricorrente, approvato in esecuzione della l. r. Campania n. 3 del 2004, all’art. 36, comma 3, prevede che «Nelle more dell’adozione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuenza, trova applicazione il previgente Piano, salvo conguaglio».
La legge reg. Campania n. 29 del 2012 (vedi allegato A della legge citata), all’art. 2, comma 3, come sopra riportato, ha previsto che «3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti».
5.5.Il quadro normativo fin qui delineato garantisce, pertanto, l’assenza di soluzione di continuità nel riparto della contribuenza con conseguente continuità dell’obbligo al versamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, peraltro salvo conguaglio, come previsto dall’art. 36 dello Statuto. Si può, pertanto, ritenere che restano salvi i piani di classifica adottati sotto la legge previgente (v. Cass. n 11303/2025; Cass. n. 4145/2025). Da un punto di vista sistematico generale si osserva, inoltre, che il presupposto impositivo del tributo in esame non può mutare in relazione al variare della legge regionale, in quanto si tratta di un tributo di natura derivata (v., altresì, v. Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188). Tali conclusioni sono, peraltro, in linea con un principio
cardine del nostro ordinamento sull’efficacia della legge nel tempo, fissato dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «La legge non dispone che per l’avvenire». Sarebbe, del resto, contro il principio di stabilità prevedere che, in generale gli atti amministrativi generali adottati nella vigenza di una disposizione di legge successivamente abrogata, perdano efficacia in assenza di una disposizione espressa.
In conclusione, in materia di contributi consortili, il piano di classifica adottato sulla base di una normativa regionale successivamente abrogata non perde validità ed efficacia, in ragione della natura derivata del tributo e dei principi generali di efficacia della legge nel tempo(Cass. 4145/25).
5.6. Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio, si osserva che la materia dei contributi consortili di bonifica è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di legittimità, che anche a sezioni unite ha tracciato il perimetro dei principi che ispirano i rapporti tra l’Ente ed i contribuenti.
5.7. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass.23815/2015). L’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, comporta l’onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale o l’atto impositivo, affermando l’insussistenza del dovere contributivo, di provare l’inadempimento delle
indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 20359/2021). L’adozione del piano di classifica, infatti, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod.civ.; qualora, invece, non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato( Cass. n. 11303/2025; Cass. n. 11238/2025).
5.7.Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in guanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell” an” del contributo
determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). E’ stato anche deciso (Cass.n.17066/10) che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7 d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo in quanto illegittimo.
5.8.Tuttavia, la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto, ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. Sez. Un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10; (Cass. n. 22912/23; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021; Cass. n. 13501 del 2.07.2020; Cass. n.19192/2021; n. 9511 del 2018; nello stesso senso in precedenza Cass. n. 24356 del 2016; Cass. n. 24070 del 2014; Cass.n.654 de1 2012).
5.9.Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, che
può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica e non sulla base della dedotta risalenza nel tempo del Piano, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
6.Nella fattispecie in esame è incontestata la sussistenza sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza e che i fondi del contribuente siano inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza; rispetto a detta inclusione, la società si è limitata a dedurre -come da relazione tecnica – di non utilizzare il canale consortile attiguo e di essere un impianto industriale posto in zona completamente urbanizzata, circostanze queste che si rivelano del tutto irrilevanti sia perché la manutenzione del canale utilizzato o meno dalla società produce un beneficio diretto al cespite sia perché l’urbanizzazione dell’impianto non esclude i benefici che derivano dalle opere di manutenzione e di vigilanza dei fiumi che attraversano il territorio.
6.1.Il presupposto impositivo, che si basa sull’esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell’ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. n. 2705/20; Cass. n. 29668/2021; Cass. n. 27469/2016); tale interpretazione è rispettosa della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è correlato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale, ed esso però consiste non solo
nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 188/2018, cit., in motivazione).
6.2. Pertanto, la sussistenza del beneficio idraulico, presupposto dell’imposizione, può essere esclusa solo in ragione dell’asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l’obbligo di contribuzione (Cass. n.22076/2023).
6.3.Non ha pregio, in quanto contraria al r.d. n. 215 del 1933, art. 10, la tesi del contribuente secondo cui il contributo doveva implicare l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati. In base all’art. 10 citato, cui si sono conformate le legislazioni regionali, ivi compresa quella della Regione Campania, nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio “che traggono beneficio dalla bonifica”, secondo il perimetro di contribuenza reso pubblico col mezzo della trascrizione. Non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva.
6.4.Il beneficio in questione deve essere di tipo fondiario, e cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione; il che vuol dire che deve discendere, non dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, ma dalla bonifica. Anche ove correlato a un vantaggio generale, riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, anche solo potenziale o futuro, esso non cessa di essere specifico ove discendente dall’opera di bonifica, perché giustappunto non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene di cui si tratta.
6.5. Sotto altro profilo, la censura proposta sotto l’egida della violazione di legge sottopone alla Corte, in maniera surrettizia, circostanze fattuali già valutate dalla Commissione di secondo grado che ha inferito dalle opere di manutenzione eseguite dal consorzio -come inferibile dalla documentazione prodotta -il benefizio diretto per il fondo della ricorrente.
7.Alla stregua dei principi giurisprudenziali su richiamati, che perimetrano l’onere probatorio che incombe sulle parti nel giudizio avanti le commissioni tributarie in tema di contributi consortili si rileva che, a tenore della motivazione della sentenza impugnata, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 18891/2016; Cass. n. 24356/2016; n. 23223/2014; Cass. n. 13167/2014; Cass. n. 2831/2012; Cass. n. 656 e 657/2012, dopo gli interventi delle Sezioni Unite su citati), ritenendo provato il beneficio al fondo dalla realizzazione e manutenzione di opere idrauliche nell’area di ubicazione dell’immobile di proprietà della società
8. Al rigetto del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal consorzio che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della