Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3997  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18858/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato  in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, COGNOME NOME;
-intimati- avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 279/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con sentenza n. 279/4/2022, depositata in data 17/02/2022 e non notificata, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. 0872018000590648900 riguardante contributi consortili chiesti dal RAGIONE_SOCIALE relativi agli anni dal 2009 e 2016 per l’importo di Euro 1.588,56.
2. I giudici di appello, nel confermare le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado, osservavano che le deduzioni di cui all’atto di gravame dovevano essere respinte perché nel caso in esame, alla stregua di quanto previsto dalla l.r. n. 79/2012, sussisteva una carenza di un ‘adeguato perimetro di contribuenza che consentiva di ritenere sussistenti quei benefici diretti ed immediati che costituiscono presupposto per l’applicazione del contributo in questione’, assumendo che, in sostanza, non sussisteva il presupposto impositivo poiché sarebbe stata eseguita ‘una distinzione fra i due atti amministrativi (piano di classifica e perimetro di contribuenza) ragionevolmente fondata su funzionalità, modalità di approvazione e forme di pubblicità div ersi’.
Secondo  la  C.T.R.  ‘proprio  da  tale  differenziazione  si  ricavava  la conclusione secondo la quale l’assenza di perimetro di contribuenza (qui ricavata dalla perfetta coincidenza di quest’ultimo col piano di classifica)  ovvero  RAGIONE_SOCIALE  corrispondenza  con  il  comprensorio  che delimita  la  stessa  area  del  consorzio  non  può  che  produrre  una sostanziale inversione dell’onere probatorio’.
Dal  ragionamento  sopra  esposto  la  C.T.R.  faceva  discendere  la correttezza  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  di  primo  grado  poiché,  ad  avviso  RAGIONE_SOCIALE stessa, l’operato del giudice di primo grado non appariva censurabile ‘giacché finisce per evidenziare una differenza sostanzial e tra due atti  che -pur  non  impugnati dal contribuente rimangono tuttavia
valutabili al fine di eventuale disapplicazione .. ed hanno funzionalità differenti essendo uno deputato all’individuazione di un’area entro la quale  le  opere  sono  destinate  ad  esplicare  i  loro  effetti,  l’altro  a rendere manifesto il vantaggio diretto e immediato (ed il corrispondente  contributo  dovuto)  del  fondo  che  in  quell’area  sia incluso’.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a cinque  motivi,  illustrati  con  successiva  memoria,  il  RAGIONE_SOCIALE.
 NOME  COGNOME  e  l’RAGIONE_SOCIALE  sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
 Con  il  primo  motivo  parte  ricorrente  lamenta,  ai  sensi  dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4. c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza era  solo  apparentemente  motivata  poiché,  in  sostanza,  statuisce esclusivamente rinvi ando ‘ per relationem ‘ alla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Pisa n. 263/2019.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 17 del r.d. n. 215/1933 e 15, comma 2, e 16 RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994. Osserva che la C.T.R., nell’affermare che l’illegittimità dell’atto impositivo impugnato sarebbe ‘evidente’ in quanto il perimetro d i contribuenza non poteva coincidere con l’intero comprensorio del RAGIONE_SOCIALE, aveva basato le sue conclusioni su di una errata interpretazione dell’art. 15, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 34/1994, il quale stabilisce che il perimetro di contribuenza viene delimitato “nell’ambito del comprensorio consortile” sicchè ben poteva ritenersi che il legislatore regionale, utilizzando l’espressione “nell’ambito’ aveva voluto solamente precisare che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato entro i limiti del comprensorio
non potendosi estendere oltre ma non aveva, in alcun modo imposto, la non coincidenza tra comprensorio consortile e perimetro di contribuenza. Evidenzia che tale corretta interpretazione dell’art. 15, comma 2, sopra citato, era stata confermata, oltre che dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina, dalla stessa Regione RAGIONE_SOCIALE che, nelle linee guida per l’adozione dei nuovi Piani di classifica, approvate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 24 marzo 2015, aveva chiarito che il Perimetro di contribuenza è “l’Area amministrativa coincidente ed interna al Comprensorio di bonifica”.
Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova nella specifica materia RAGIONE_SOCIALE bonifica, violazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE fosse onerato RAGIONE_SOCIALE prova dell’esistenza del beneficio, nonostante l’approvazione del Piano di classifica, soltanto genericamente contestato dal contribuente, e del Perimetro di contribuenza, ritualmente versati agli atti del giudizio di primo grado non avendo tenuto conto, neppure ai fini RAGIONE_SOCIALE corretta distribuzione dell’onere probatorio, che il beneficio ricavato dagli immobili del contribuente derivava dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere idrauliche di terza categoria, per le quali la giurisprudenza di legittimità aveva più volte chiarito che il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.,   nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado, aveva reiterato il vizio di ultrapetizione in  cui  è  incorsa  la  C.T.P.  di  Pisa  che,  in  assenza  di  una  specifica contestazione  del  Piano  di  classifica  da  parte  del  contribuente, avrebbe dovuto respingere il ricorso proposto in primo grado non
essendo stata superata la presunzione di esistenza del beneficio e di legittimità dell’imposizione contributiva.
Con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio stato oggetto di discussione tra le parti per avere la C.T.R. omesso di esaminare il Piano di Classifica e l’ampia e dettagliata relazione tecnica depositati dal RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado, la cui valutazione era indubbiamente decisiva per l’esito del giudizio, trascurando, altresì, di considerare che il RAGIONE_SOCIALE aveva imposto i contributi anche per la manutenz ione e l’esercizio di opere idrauliche di terza categoria, per le quali “il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse” e il contribuente non aveva contestato specificamente la “utilità” risultante dal Piano di Classifica a favore dei suoi immobili e le opere di bonifica ed idrauliche gestite dal RAGIONE_SOCIALE.
6. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi sotto un profilo logico-giuridico, sono da ritenere fondati.
6.1. Va premesso che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018,
n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476  (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679].
Nella specie l’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione si caratterizza, come contestato dal RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE circostanza che la RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad affermare apoditticamente, rinviando alla sentenza di primo grado, che tale ultima decisione era da ritenere condivisibile poiché ‘la coincidenza -ricavata dalle produzioni in atti -del piano di classifica con il perimetro di contribuenza si tradurrebbe in una sostanziale elusione degli obblighi di legge (e segnatamente nella violazione RAGIONE_SOCIALE l.r. 79/2012)” senza fornire alcuna autonoma argomentazione o motivazione giuridica idonea ad esprimere la ratio decidendi , ripetendo semplicemente quanto statuito dai Giudici di primo grado.
In effetti, i giudici di appello, senza in alcun modo esaminare le specifiche censure sul punto formulate dal RAGIONE_SOCIALE, non hanno in alcun modo spiegato per quale motivo e in base a quali principi il perimetro di contribuenza ed il comprensorio consortile non potevano coincidere e, soprattutto, per quale tale ragione tale “coincidenza” avrebbe comportato una “evidente illegittimità” dell’atto impositivo, non tenendo conto che, nel caso di specie, il beneficio ricavato dagli immobili del contribuente era stato correttamente valutato nell’ambito del Piano di Classifica e che gli immobili ricadevano nel comprensorio come individuato dall’Ente. Per altro verso la motivazione si appalesa meramente apparente ed apodittica anche laddove si limita ad affermare che <>, senza in alcun modo esaminare e richiamare lo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALE detta relazione e le ragioni per cui tali elementi sarebbero stati idonei ad inficiare le ragioni del RAGIONE_SOCIALE.
6.2. I giudici di appello non hanno, poi, considerato che nel caso in esame risultava che l’immobile di proprietà RAGIONE_SOCIALE parte contribuente si trovava all’interno nel perimetro territoriale che beneficiava dell’opere de quibus , non potendosi, in via di principio, escludere la corrispondenza fra perimetro di contribuenza e comprensorio. Il RAGIONE_SOCIALE ha condivisibilmente osservato che l’art. 15, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 34/1994, nello stabilire che il perimetro di contribuenza vien e delimitato ‘nell’ambito del comprensorio consortile’, ha voluto precisare che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato entro i limiti del comprensorio, non potendosi estendere oltre ma non ha assolutamente previsto ed imposto la non coincidenza tra comprensorio consortile e perimetro di contribuenza.
Tale tesi si pone in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, Cass. n. 22076/2023 ha evidenziato che: ‘ come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 13815/2019 in motiv.) non costituisce violazione di legge la coincidenza tra il perimetro di contribuenza ed il perimetro consortile ed invero, l’art. 15 RAGIONE_SOCIALE L.R. RAGIONE_SOCIALE dispone quanto segue: «Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo RAGIONE_SOCIALE trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215»; dalla lettura RAGIONE_SOCIALE norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, che può, in ipotesi, essere
meno esteso, ma che nulla vieta che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso ‘.
Appare, dunque, legittima la condotta del RAGIONE_SOCIALE che ha valutato, nel Piano di classifica, a seguito di uno studio tecnico, che il reticolo idrografico gestito dall’Ente era presente nell’intero comprensorio, stabilendo, quindi, che l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e RAGIONE_SOCIALE opere di bonifica ed idrauliche deve essere svolta nell’intero territorio di competenza, non essendovi aree o zone che non ricevevano un beneficio da tale attività; in sostanza, quindi, constatata l’esistenza di un beneficio diretto per tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, ha delimitato ed individuato i terreni soggetti agli obblighi contributivi, facendoli coincidere con il perimetro consortile. L’esatta individuazione del perimetro di contribuenza non è, del resto, attività indispensabile per la legittimità dell’imposizione contributiva, dal momento che i presupposti per il sorgere dell’obbligo di contribuzione sono costituiti dalla sola ricomprensione degli immobili nel comprensorio di bonifica e dalla esistenza di un beneficio ritratto dagli immobili onerati per l’effetto dell’attività di bonifica. Il r.d. n. 215/1933, invero, non ha imposto alcun termine per l’adozione del provvedimento di delimitazione del perimetro di contribuenza; a ciò si aggiunga che la previsione, nell’art. 11 del r.d. n. 215 del 1933, di un momento provvisorio e di un momento definitivo nella determinazione dell’area di debenza implica una progressività nella formazione RAGIONE_SOCIALE platea dei contribuenti, con la conseguenza che, come all’inizio, la non redazione del perimetro di contribuenza può significare che la platea dei soggetti a contributo si identifica con l’area del comprensorio, così, alla fine RAGIONE_SOCIALE opere, si possono avere messe a punto soggettive e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto dell’adozione del perimetro di contribuenza – che delimiti la platea dei contribuenti – la ripartizione è effettuata, sempre con
riferimento al beneficio conseguito, fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica.
Orbene in materia di contributi consortili in presenza di un Piano di classifica se le opere consortili si trovano all’interno di un determinato perimetro anche in assenza di una formale delimitazione  del  perimetro  di  contribuenza  deve  ritenersi  che  il perimetro di contribuenza ed il comprensorio consortile coincidono.
6.3. E i giudici di appello hanno pure pretermesso di considerare che laddove si discorra – come nel caso di specie – di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto RAGIONE_SOCIALE opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).
Conseguentemente  i primi tre motivi vanno accolti, rimanendo assorbite le censure formulate con i successivi motivi di ricorso, e la sentenza  impugnata  deve  essere  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di Giustizia  Tributaria  di  secondo  grado  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda in questione sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  anche  la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data 24 ottobre 2024.
Il Presidente (COGNOME)