Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11102 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29209-2016 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE MELLA E CHIESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo
rappresenta e difende assieme all’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2718/64/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10.5.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 45/10/2013 della Commissione tributaria provinciale di Brescia in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella di pagamento relativa all’omesso versamento di contributi consortili per l’anno 2011.
Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal RAGIONE_SOCIALE, per mancata produzione dei documenti ivi indicati, contenuti nel fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
1.2. Occorre infatti ribadire che in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli RAGIONE_SOCIALE parti (i quali, ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, comma 3, c.p.c., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla
segreteria della commissione tributaria (circostanza neppure dedotta nel caso in esame), né è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (cfr. Cass. n. 28695 del 2017).
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 R.D. 13/02/1933 n. 215, art.860 c.c., art. 76 e seg. Legge Regione Lombardia 31/2008 (Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale abrogativo della legge regionale 7/2003 in materia di RAGIONE_SOCIALE ed irrigazione), art. 38 riparto della contribuenza dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE approvato con DGR n. 7/19856 in data 2004, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato dovuto il contributo consortile senza dare corretta applicazione al principio del riparto dell’onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE parti ed al principio di disponibilità e valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
2.2. La censura è infondata.
2.3. L’art. 3, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933 prevede che «con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, si provvede alla delimitazione del RAGIONE_SOCIALE soggetto agli obblighi di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2 e del territorio gravato dall’onere di contributo nella spesa RAGIONE_SOCIALE opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell’art. 7 del presente decreto».
2.4. L’art. 4 del r.d. n. 215 del 1933 dispone che «per ciascun RAGIONE_SOCIALE classificato deve essere redatto il piano generale di RAGIONE_SOCIALE, il quale contiene il progetto di massima RAGIONE_SOCIALE opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della RAGIONE_SOCIALE e a valutarne i presumibili risultati economici e d’altra natura».
2.5. L’art. 10 del citato r.d. prevede che «nella spesa RAGIONE_SOCIALE opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del RAGIONE_SOCIALE che traggono beneficio dalla RAGIONE_SOCIALE, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza».
2.6. Presupposto per l’applicazione del tributo è, dunque, l’inserimento dell’immobile nel piano di classifica e, trattandosi un fatto costitutivo della pretesa, è a carico del RAGIONE_SOCIALE la sua dimostrazione.
2.7. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l’esistenza di una presunzione iuris tantum di debenza del contributo, solo laddove, la pretesa faccia riferimento ad un piano di classifica (Cass. Sez. U, n. 26009/2008; Cass. n. 17066/2010).
2.8. E’ stato quindi precisato che, in materia di oneri consortili, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza di un RAGIONE_SOCIALE può essere decisiva ai fini della determinazione dell’ an del contributo, ai fini del quantum è determinante l’accertamento della legittimità e congruità del «piano di classifica», con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 26395/2019).
2.9. Di recente è stato, inoltre, ancora più espressamente chiarito che, in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di RAGIONE_SOCIALE, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica, mentre, in assenza di tali requisiti, grava sul RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (cfr. Cass. n. 11431 del 2022).
2.10. Questa Corte ha altresì avuto modo di precisare che, dovendo definire il piano generale di RAGIONE_SOCIALE le linee d’intervento della RAGIONE_SOCIALE del territorio e quindi individuare le opere di RAGIONE_SOCIALE da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati, laddove il contribuente adduca l’omessa elaborazione del piano generale di RAGIONE_SOCIALE, come nel caso in esame, contesta proprio il piano di classifica predisposto dal RAGIONE_SOCIALE.
2.11. Quest’ultimo, si è detto, potrebbe supplire alla mancata previsione RAGIONE_SOCIALE medesime opere nel piano generale di RAGIONE_SOCIALE, ma in questo caso, è onere del RAGIONE_SOCIALE di fornire la prova, oltre che, ovviamente, dell ‘ effettività RAGIONE_SOCIALE opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato (così, testualmente, Cass. n. 2241/2015; si vedano anche Cass. n. 24363, n. 24361, n. 24360, n. 24358, n. 24357 del 2016; nello stesso senso Cass. n. 26482 del 2018).
2.12. La mancanza del piano generale di RAGIONE_SOCIALE assume dunque rilievo unicamente per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti – derivanti dalle opere di RAGIONE_SOCIALE per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26009 del 2008, cui adde Cass. n. 17066/2010).
2.13. Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha accertato, con valutazione in fatto insindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale, l’esecuzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, di opere di RAGIONE_SOCIALE e di manutenzione dei canali nel territorio del Comune di Calvisano, ove ricadono anche i terreni della ricorrente.
2.14. La sentenza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova in materia di contributi consortili, atteso che, senza in alcun modo affermare la sussistenza di un «perimetro di contribuenza» o
di un «piano di classifica», ha accertato che il RAGIONE_SOCIALE aveva adempiuto l’onere di provare il conseguimento a causa RAGIONE_SOCIALE opere eseguite, di concreti benefici da parte dell’immobile, sito nel comprensorio, di proprietà del contribuente.
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata «per inosservanza dell’art. 36 d.lgs 546/92, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., art.111 Cost.» avendo la Commissione tributaria regionale omesso di indicare i motivi in fatto ed in diritto a fondamento della decisione, essendosi limitata ad aderire alle difese del RAGIONE_SOCIALE, ed avendo dato rilievo, nel ritenere la legittimità della pretesa consortile, alla «esecuzione di opere future … irrilevanti in relazione all’annualità per cui è causa in quanto non ancora realizzate e RAGIONE_SOCIALE quali non vi …(era)… prova di esecuzione … soprattutto in assenza di un piano di classifica».
3.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Commissione tributaria regionale «posto alla base della decisione circa la pretesa consortile per il 2011 interventi svolti nel medesimo anno, …(avendo)… preso in considerazione interventi … relativi ad anni successivi al 2011 …».
3.3. Va accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo.
3.4. La Commissione tributaria regionale ha motivato come segue: «A parere di questa Commissione … non corrisponde al vero la circostanza secondo cui risulterebbe pacifico che il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe compiuto alcuna opera di RAGIONE_SOCIALE nel Comune di Calvisano, si evidenzia che, nel programma RAGIONE_SOCIALE opere da realizzare dall’Ente nel triennio 20142016 sono ricompresi, tra gli altri interventi, anche quelli relativi al Comune di Calvisano. Da ciò si desume, da un lato il beneficio che tutti i terreni ricompresi nel Comune di Calvisano ricavano dalle opere compite dal RAGIONE_SOCIALE e dall’altro che il Vaso Ceriana/Asolana che a detta del contribuente e dei giudici di prime cure risulterebbe del tutto estraneo al RAGIONE_SOCIALE, in realtà rimane comunque ricompreso
nell’ambito del predetto RAGIONE_SOCIALE che si cura di porre in essere le opere necessarie al suo funzionamento. Sono inoltre innegabili le manutenzioni dei canali nell’ottica di RAGIONE_SOCIALE del territorio che, il RAGIONE_SOCIALE ha effettuato nel passato, nel presente, non da ultimo la formalizzazione con il RAGIONE_SOCIALE di un accordo atto a regolamentare gli aspetti manutentivi…».
3.5. Ciò posto, è opportuno evidenziare che in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 16247 del 2018; Cass. n. 26538 del 2017Cass. n. 9105 del 2017).
3.6. Nella sentenza gravata, si è quindi dato atto del positivo accertamento del beneficio apportato dal RAGIONE_SOCIALE all’immobile della ricorrente anche con riferimento all’annualità in oggetto (2011), senza, però, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE prove in base alle quali risultava la specifica esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere di RAGIONE_SOCIALE nel suddetto anno, facendo riferimento unicamente ad annualità successive (2014 -2016).
3.7. La Commissione tributaria regionale si è sostanzialmente limitata ad affermare, genericamente, che vi era prova RAGIONE_SOCIALE «manutenzioni dei canali nell’ottica di RAGIONE_SOCIALE del territorio che, il RAGIONE_SOCIALE …(aveva)… effettuato nel passato…», pur avendo la ricorrente denunciato in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistevano di idonei a giustificare l’esplicitato convincimento (cfr. Cass. n. 1593 del 2017), non essendo state dunque valutate le specifiche contestazioni della ricorrente, anche mediante richiamo al contenuto degli atti difensivi e della documentazione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE, e le affermazioni della sentenza di primo grado relativamente alla mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE suddette opere da parte del RAGIONE_SOCIALE.
3.7. La motivazione resa dalla Commissione tributaria regionale risulta pertanto apodittica ed astratta, in quanto non tiene e non dà conto RAGIONE_SOCIALE circostanze del caso concreto ed è priva di ogni esplicitazione sul relativo quadro probatorio.
4.1. Con il quarto, quinto e sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata con violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Commissione tributaria regionale limitata a statuire la debenza del contributo consortile senza esaminare le ulteriori domande proposte dalla ricorrente in sede di appello incidentale, del seguente tenore:«… in via subordinata e solo nel caso di riforma dell’appellata sentenza, ribadita l’eccezione di improcedibilità della procedura di riscossione coattiva per mancato invio del sollecito di pagamento, di inammissibilità, illegittimità e nullità della pretesa consortile per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del combinato disposto dell’art.1 R.D. 13/02/1933 n. 215, art. 76 e seguenti della Legge Regione Lombardia n. 31/2008 (Testo Unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale abrogativo della legge regionale 7/2003 in materia di RAGIONE_SOCIALE ed irrigazione) e art. 38 “riparto della contribuenza” dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE, approvato con DGR n. 7/1985 in data 16 dicembre 2004, di inammissibilità, illegittimità e nullità della misura del contributo consortile in base al criterio del reddito catastale, di violazione dell’art. 10 R.D. 215/1933, di nullità della pretesa per mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, di carenza di motivazione della pretesa impositiva per assenza di riferimento al piano di classifica o al piano di contribuenza, si chiede che la cartella di pagamento impugnata sia dichiarata nulla e/o annullata … ».
4.2. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’assenza di un piano di classifica o di un piano di contribuenza.
4.3. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia
sull’eccepita illegittimità della cartella impugnata per mancato invio del sollecito di pagamento.
4.4. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla circostanza «del mancato invio del sollecito di pagamento prodromico alla cartella esattoriale impugnata…».
4.5. Le censure sono parzialmente fondate.
4.6. Dall’esame della sentenza impugnata emerge che effettivamente è stata omessa ogni motivazione relativamente alle domande, riproposte dalla ricorrente in sede di appello incidentale, circa l’errato calcolo del contributo consortile in relazione al reddito catastale (oggetto del quarto motivo di ricorso).
4.7. Con riguardo alle altre doglianze circa la nullità della richiesta del contributo consortile per mancata trascrizione del piano di contribuenza o per mancato riferimento al suddetto piano o a quello piano di classifica (oggetto del quinto, sesto e settimo motivo), le suddette domande devono ritenersi assorbite in relazione alle considerazioni già esposte con riguardo al primo motivo, avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto di porre a carico del RAGIONE_SOCIALE l’onere della prova circa il conseguimento da parte dell’immobile di proprietà della ricorrente, a causa RAGIONE_SOCIALE opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio, senza in alcun modo affermare dunque la ricomprensione degli immobili nei «perimetro di contribuenza» e la relativa valutazione nell’ambito di un «piano di classifica».
4.8. Con riguardo poi alla dedotta mancanza di un sollecito di pagamento, prima della notifica della cartella impugnata, deve rilevarsi che trattasi di un atto, pur se autonomamente impugnabile, che rappresenta una facoltà e non un onere, e non determina l’irretrattabilità della pretesa, non precludendo, il mancato esercizio del potere di impugnazione, la possibilità d’impugnare l’atto successivo (Cass. n. 26129 del 2017), il che esclude che il suo mancato invio potesse tradursi in un vizio della successiva cartella esattoriale.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, respinto il primo, l’ottavo ed il nono motivo, ed assorbiti i residui motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, ottavo e nono motivo, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità