Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 16727-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
- intimata -avverso la sentenza n. 954/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 32/2018 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Firenze con cui era stato accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso cartelle esattoriali per mancato pagamento dei contributi consortili relativi all’annualità 2010 -2013.
Avverso la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva; Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 22 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992» per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE omesso di dichiarare inammissibile l’atto di appello del RAGIONE_SOCIALE in quanto notificato senza l’attestazione di conformità all’originale.
1.2. La doglianza va disattesa.
1.3. Osserva la Corte che costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53, che disciplina il deposito in segreteria della commissione RAGIONE_SOCIALE adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la
mancata attestazione, da parte del ricorrente o appellante, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza (così Cass. nn. 11271/2022, 11637/2017, 11760/2014, 5370/2010, 16780/2009).
1.4. Solo la reale difformità fra i due atti, circostanza di fatto che non emerge dalla sentenza gravata, potrebbe risolversi, dunque, in quel pregiudizio alle prerogative difensive della parte denunciato dalla ricorrente (ritualmente costituitasi in appello) e in una ragione di inammissibilità.
2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c. violazione dell’art. 2948 c.c. ed omesso esame, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del l’eccezione di prescrizione della consorziata, riproposta in sede di gravame, circa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per i contributi consortili relativi all’anno 2010, in quanto notificata, la cartella, nel 2016.
2.2. Il motivo, da riqualificare ex officio come denuncia del vizio di omessa pronuncia, è fondato in quanto nella sentenza impugnata non è stata in alcun modo esaminata la questione in oggetto, ritualmente riproposta in sede di gravame nelle controdeduzioni ivi depositate (ed allegate al controricorso), né la sentenza contiene precisi argomenti testuali, logici o giuridici, che consentano di ritenere implicitamente rigettata l’eccezione di prescrizione proposta dalla consorziata relativamente all’annualità 2010 .
3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 22 e 33 bis della Legge n. 79/2012 e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente stante la mancata approvazione del piano di classifica e contribuenza del RAGIONE_SOCIALE, necessario per legittimare la richiesta di pagamento.
3.2. La ricorrente deduce, in particolare, che il RAGIONE_SOCIALE era stato istituito il 1° marzo 2014 e da tale data erano stati soppressi i precedenti consorzi di bonifica Padule di Fucecchio, Val d’Era e RAGIONE_SOCIALE, allegando altresì che il nuovo ente non poteva operare in forza delle precedenti delibere regionali aventi ad oggetto le
approvazioni dei precedenti piani di classifica e modalità di riparto, ma necessitava di un nuovo piano di classifica e di un nuovo perimetro di contribuenza, a cui avrebbe dovuto far seguito l’approvazione da parte della Giunta Regionale, mentre, nella fattispecie, i contributi consortili erano stati richiesti sulla base di un piano di classifica e di un perimetro di contribuenza entrato in vigore solo nell’anno 2016.
3.3. La doglianza va disattesa.
3.4. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha respinto la doglianza evidenziando che non era dato «… riscontra(re)… la contestazione afferente alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica, la sola, effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte in materia …, contestazione specifica dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica», ponendo quindi in rilievo il «difetto … di puntuale e specifica contestazione della legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, con conseguente riparto degli oneri, stante l’incontroversa ricomprensione dei RAGIONE_SOCIALE nel perimetro di contribuenza … ».
3.5. Ciò posto, come già affermato da questa Corte, in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità RAGIONE_SOCIALE, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul RAGIONE_SOCIALE, in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (cfr. Cass. SS.UU. n. 26009 del 2008).
3.6. La cartella esattoriale attraverso la quale il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, procede alla riscossione dei contributi (la cui natura RAGIONE_SOCIALE è pacifica) ha invero, essendo il primo
ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa, natura di atto sostanzialmente impositivo (cfr. Cass. nn. 6186, 8579 e 8275 del 2006).
3.7. Da ciò discende che tale atto debba sicuramente contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (cfr. Cass. nn. 12587/2008, 20847/2005, 11227/2002).
3.8. Orbene, la doglianza della ricorrente è, in primo luogo, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. non essendo stato richiamato o trascritto, nella parte che qui rileva, il contenuto della cartella esattoriale (peraltro composta da consistente numero di pagine) in merito al piano di classifica posto a base delle pretese consortili.
3.9. È opportuno inoltre evidenziare che ai sensi dell’art. 35 l. r. n. 79/2012 (Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi) i nuovi consorzi di bonifica subentravano, a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi, ai sensi de ll’articolo 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994 (abrogata con l.r. n. 79/2012, art. 48).
3.10. All’art. 37 (Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano di classifica), al comma 3, è inoltre stato previsto che fino all’approvazione del nuovo piano di classifica da parte dei competenti organi statutari restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, mentre il nuovo piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistavano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 (art. 3 bis ).
3.11. La Corte non è stata dunque messa nelle condizioni di valutare ex actis la veridicità delle doglianze del consorziato, prima di esaminare il merito, circa l’indicazione di un piano di classifica non applicabile alle annualità in oggetto.
4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 3 e 10 comma 2 del Regio Decreto n. 215/1933 per non avere, il RAGIONE_SOCIALE, fornito prova del beneficio
derivante dalle opere di bonifica per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza.
4.2. Le censure sono parimenti infondate.
4.3. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: – i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l’assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015); – l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal RAGIONE_SOCIALE ricompresi nell’area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal RAGIONE_SOCIALE che lo deduca, secondo la regola generale di cui all’articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum ) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020); – quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità RAGIONE_SOCIALE, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RAGIONE_SOCIALE il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi RAGIONE_SOCIALEari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’ an del
contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010); – in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità RAGIONE_SOCIALE, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul RAGIONE_SOCIALE, in difetto di specifica contestazione, ma resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il RAGIONE_SOCIALE stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
4.4. Ciò posto deve ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sia attenuta nella sua decisione ai principi già espressi da questa Corte e, in particolare, al principio per cui ove i RAGIONE_SOCIALE siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. nn. 11303/2025 in motiv., 11238/2025 in motiv., 9511/2018) e che laddove si discorra – come nel caso di speciedi opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i RAGIONE_SOCIALE, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (cfr. Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).
4.5. Inoltre, come già affermato da questa Corte in fattispecie del tutto assimilabile alla presente (cfr. Cass. n. 13815/2019 in motiv.; conf. Cass. n. 22076 del 2023) non costituisce violazione di legge la coincidenza tra il
perimetro di contribuenza ed il perimetro consortile, atteso che l’art. 15 della L.R. Toscana dispone quanto segue: «Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215».
4.6. Dalla lettura della norma si desume quindi che il perimetro di contribuenza non può essere più ampio del comprensorio, ma può, in ipotesi, essere meno esteso, nulla vietando che sia esattamente coincidente con il comprensorio stesso.
4.7. Non è, quindi, fondata neppure l’eccezione secondo cui andrebbe esclusa la legittimità di una identificazione del perimetro di contribuenza con il comprensorio (perimetro) consortile.
Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, respinti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da