Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32516 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18702/2023 R.G., proposto
DA
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Brindisi, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Nardò (LE), in persona del Commissario Straordinario pro tempore ;
INTIMATO
E
RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Pescara, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE;
INTIMATA
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO MANCANZA DEL PIANO DI BONIFICA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 15 febbraio 2023, n. 420/23/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il 15 febbraio 2023, n. 420/23/2023, che, in controversia su impugnazione del l’ingiunzione di pagamento n. 00000026867 del 20 marzo 2017 emessa in suo danno dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa riscossione per conto del RAGIONE_SOCIALE, per contributi consortili relativi all’anno 2014, nella misura complessiva di € 1.206,00, dopo l’ avviso di pagamento n. 90020150073552826 del 29 dicembre 2015, in relazione ad immobili allocati nell’ambito del comprensorio consortile, ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 22 dicembre 2018, n. 3292/1/2018, senza regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali per la contumacia degli appellati.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente -con la motivazione che: « (…) il consorzio RAGIONE_SOCIALE è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto RAGIONE_SOCIALEa contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di
RAGIONE_SOCIALE (…). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall’autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione RAGIONE_SOCIALEa pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo RAGIONE_SOCIALE‘assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente. Pertanto, laddove sussista un valido ed efficace piano di classifica, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all’onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, ed, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l’esperimento dei necessari mezzi di prova ».
RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
SORAGIONE_SOCIALEGRAGIONE_SOCIALET.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 3, 13, 17, 18 e 42 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360 , primo comma n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice di secondo grado che la mancata adozione del piano di RAGIONE_SOCIALE da parte del l’ente impositore inficiasse la validità del piano di classifica e comportasse la conseguente inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere di provare il beneficio conso rtile a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, 17 e 18 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di considerare che il ricorrente ha anche contestato, in maniera specifica e puntuale, il piano di classifica, evidenziandone le innumerevoli incongruenze e la conseguente inidoneità a supportare una valida e legittima pretesa contributiva a carico dei consorziati ». 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di esaminare le fondate contestazioni specificamente mosse dal ricorrente al piano di classifica, sia con il ricorso introduttivo del giudizio, sia con il terzo motivo del ricorso in appello, dall’altro, non ha valutato gli argomenti svolti in merito all’e fficienza idraulica del canale Reale, e la documentazione prodotta dallo COGNOME per dimostrare la
fondatezza dei propri assunti ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 Secondo il ricorrente: « Nella prospettiva del legislatore regionale, quindi, la predisposizione di un piano generale di RAGIONE_SOCIALE è imprescindibile per la corretta determinazione dei contributi destinati a gravare sui consorziati, sulla base del conseguente piano di classifica ».
2.2 Tale assunto non è condivisibile.
2.3 L’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, configura il ‘ piano generale di RAGIONE_SOCIALE e tutela dei comprensori consortili ‘ (o, più brevemente, ‘ piano di RAGIONE_SOCIALE ‘) alla stregua di uno strumento di pianificazione urbanistica per il territorio di ciascun comprensorio consortile in ambito regionale, che è
approvato dalla Giunta Regionale all’esito di una procedura caratterizzata dall’interlocuzione con gli enti locali interessati (comma 2), contiene « l’elenco RAGIONE_SOCIALEe opere pubbliche di RAGIONE_SOCIALE che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio » (comma 1), « individua le linee di azione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. » (comma 4), « individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione » (comma 6).
2.4 Tenendo conto di tale ruolo strettamente programmatico, la mancata approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE non incide sulla determinabilità e sull’esigibilità dei contributi consortili, che continua a dipendere dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, secondo il quale: « In fase di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa situazione alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sono adeguati a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del Piano generale di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3. Per i consorzi di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, Ugento RAGIONE_SOCIALE Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione RAGIONE_SOCIALEe norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12, in fase di applicazione
RAGIONE_SOCIALEa presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun RAGIONE_SOCIALE ».
Tale normativa, infatti, prevede, all’art. 2 , la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di RAGIONE_SOCIALE da sottoporre alla Giunta Regionale entro 180 giorni, e, all’art. 3 , l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere, entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali, il piano di RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge.
Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla « prima fase di applicazione », ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di RAGIONE_SOCIALE, che non potevano, comunque, essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32252).
Per cui, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina transitoria, l’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE impone soltanto l’adeguamento successivo dei piani di classifica, ma, fino alla sua approvazione, i previgenti piani di classifica rimangono ultrattivamente efficaci per la riscossione dei contributi consortili.
2.5 Si può, dunque, concludere che, in tema di consorzi di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. RAGIONE_SOCIALE 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini RAGIONE_SOCIALEa riscossione dei contributi consortili, come si evince dalla disciplina transitoria RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 7, RAGIONE_SOCIALEa medesima legge, la quale sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di
classifica fino all’approvazione del piano di RAGIONE_SOCIALE; con la conseguenza che il consorzio RAGIONE_SOCIALE è pur sempre esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione RAGIONE_SOCIALEa comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Il secondo motivo è fondato.
3.1 Secondo la prospettazione del ricorrente, « nel Piano di Classifica non vi è alcuna descrizione dettagliata RAGIONE_SOCIALEe opere esistenti, e soprattutto del loro attuale stato, RAGIONE_SOCIALEe condizioni nelle quali si trovano, ad esempio, i canali di scolo: tutto è considerato ‘in efficienza’, anche se in realtà cos ì non è ».
A suo dire: « Il lavoro di redazione del Piano di Classifica (…) adottato dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, altro non è che una descrizione di quanto risulta su ‘vecchie mappe’ mai aggiornate, completamente avulso, perciò, dalla realtà fattuale. In molti casi dei canali di scolo esistenti sulle carte si è persa addirittura la traccia, a causa del totale abbandono protrattosi per decenni, o, talvolta, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di opere da parte RAGIONE_SOCIALE‘uomo che ne hanno determinato la rimozione di lunghi tratti, rendendo del tutto inutili quelli rimanenti. È sufficiente la disamina RAGIONE_SOCIALEa relazione peritale allegata, invero, per rilevare come la RAGIONE_SOCIALE ha preso in considerazione canali riportati nelle cartografie sovrapposte a quelle catastali per individuare i fondi ricadenti nei diversi sottobacini, ma che, in alcuni casi, ove fossero ancora esistenti andrebbero ad impattare contro la centrale elettrica di Cerano (canale Giumenta, nn. 76 e 77 del piano di classifica), o contro uno stabilimento balneare (canale Siedi), o contro abitazioni regolarmente edificate nell’alveo (canale Sbitri) o, in altri casi, sono stati del tutto rimossi, sicché in
quello che in origine era l’alveo del canale oggi vi sono rigogliose coltivazioni orticole. Tali canali, tuttavia, non solo sono stati considerati esistenti ed efficienti dalla società autrice ( rectius responsabile!) di siffatto Piano di Classifica, ma hanno concorso a determinare non solo l’indice di densità, ma anche l’indice di soggiacenza, sul presupposto che vi siano taluni fondi che evitano un danno in ragione RAGIONE_SOCIALEe acque che da essi andrebbero a d efluirvi’. (…) Nello stesso Piano di Classifica, d’alt ra parte, al punto 3.2.1 (pag. 33) è evidenziata la ‘necessità di intervenire radicalmente su una rete consortile costruita negli anni passati e che necessita di un’attenta verifica idraulica e quindi di una ristrutturazione, così come suggerito anche dall’RAGIONE_SOCIALE‘. La gran parte RAGIONE_SOCIALEa rete scolante e RAGIONE_SOCIALEe opere gestite dal RAGIONE_SOCIALE, quindi, necessita sostanzialmente di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino RAGIONE_SOCIALEa funzionalità idraulica: interventi in difetto dei quali nessun beneficio traggono i fondi che ricadono nei bacini imbriferi di riferimento e che devono essere realizzati con finanziamenti pubblici e non con fondi a carico dei consorziati. Circostanza, quest’ultima, attestata dalle Linee Guida per la redazione del Piano di Riparto degli Oneri di Contribuenza consortili, approvate con D.G.R. n.1150 del 18.06.2013 e pubblicate nel BURP n. 94 del 10.7.2013, in cui si precisa che gli ‘interventi straordinari’ per esplicitare l’efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di RAGIONE_SOCIALE già esistenti, sono ‘ parificati anche dalla corrente normativa sui LL.PP come nuove opere, a carico non RAGIONE_SOCIALEa contribuenza ma a carico totalmente pubblico, da riportare nei Piani di Manutenzione Straordinaria’ ».
3.2 Ora, a fronte di tali circostanziate e dettagliate contestazioni sulla reale efficienza RAGIONE_SOCIALEe opere di difesa
idraulica ed idrogeologica, il giudice di appello si è limitato a motivare con il generico ed astratto richiamo al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sulla distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio tra ente impositore e contribuente in base alla sussistenza o meno di un valido ed efficace piano di classifica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6^-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153), senza accertare in concreto se gli immobili appartenenti al contribuente avessero effettivamente beneficiato di una qualche utilitas generata dalle opere di RAGIONE_SOCIALE.
3.3 Invero, è pacifico che, di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio determinata dal piano di classifica e dal riparto RAGIONE_SOCIALEa contribuenza, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione RAGIONE_SOCIALEa ordinaria regola del riparto ex art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2008, n. 26009; Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 654; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2012, n. 9100; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6849; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17014; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21806; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36273; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21701).
Il terzo motivo è inammissibile.
4.1 In primo luogo, si deve rilevare la preclusione derivante dalla c.d. ‘ doppia conforme ‘ (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), che non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificato dall’art. 380, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applic abile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).
Nella specie, però, a fronte RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel doppio grado di merito, il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differenti a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.).
4 .2 In secondo luogo, la censura non attinge l’omesso esame di un fatto storico con rilevanza decisoria, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esito del giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto.
Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione
dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).
L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 5. In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi l a fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’ inammissibilità del terzo motivo, il ricorso
può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve esse cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta i restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME